Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001
Prot. 816 Ric. Termini per la presentazione di progetti autonomi, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, n. 199 Ric., per lo svolgimento di attivita' di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale.

Il capo del dipartimento
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1o dicembre 1998, recante Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;
Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita';
Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;
Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base ;
Visto, in particolare, l'articolo 6 del predetto decreto che disciplina le modalita' procedurali per la concessione di agevolazioni a favore di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attivita' di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;
Ritenuta l'opportunita' di fissare un termine a decorrere dal quale e' consentita la presentazione dei predetti progetti;
Decreta:
Articolo unico
Ferme restando le altre disposizioni del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il termine per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 6 del decreto stesso che disciplina, in particolare, le modalita' procedurali per la concessione di agevolazioni a favore di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attivita' di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale, decorre dal 1o ottobre 2001.
Roma, 2 agosto 2001
Il Capo del dipartimento: D'Addona
 
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