Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2001
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'on. Franco Frattini e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale l'on. Learco Saporito e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 200, ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera g);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, 8 marzo 1999, n. 50, e 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati d'intesa con i Ministri della difesa e dell'interno, n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta l'esigenza di assicurare la necessaria continuita' nella gestione degli organismi di informazione e sicurezza;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza on. Franco Frattini le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza on. Franco Frattini e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative all'innovazione dell'organizzazione e delle attivita' nel settore pubblico e al lavoro pubblico. Sono, altresi', delegate al Ministro le seguenti funzioni:
a) l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti e delle autorita' indipendenti, nonche' il coordinamento della attivita' inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;
c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e la riduzione dei costi per le imprese;
d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonche' quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;
e) le attivita' di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali e comunitarie assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni;
f) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93; del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici; della legge 7 giugno 2000, n. 150; della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro 2 giugno 1998 e 25 novembre 1998, e successive integrazioni, al personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, della carriera prefettizia e diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonche' al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, dell'Osservatorio e della banca dati di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
h) le funzioni attribuite dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
i) il coordinamento delle attivita', anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, 8 marzo 1999, n. 50, e 24 novembre 2000, n. 340, e alla semplificazione e qualita' della regolazione, ivi compresa l'attivita' dell'Osservatorio per le semplificazioni e del Nucleo per le semplificazioni delle norme e delle procedure;
l) le funzioni inerenti le iniziative normative di riforma delle magistrature amministrativa, contabile e dell'Avvocatura dello Stato, nonche' dell'organizzazione e del funzionamento degli organi di autogoverno di dette magistrature;
m) le funzioni attribuite dalle disposizioni normative vigenti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Scuola superiore della pubblica amministrazione, Formez, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione;
n) le attivita' di confronto e rappresentanza internazionali sui temi della qualita' dei servizi, della riforma, dell'innovazione delle pubbliche amministrazioni;
o) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
p) le competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285, ivi comprese le funzioni di alto indirizzo nei confronti dei soggetti pubblici coinvolti;
q) le attivita' residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 27 ottobre 1988, n. 482.
2. Sono altresi' delegate tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie al fine di assicurare il coordinamento tra gli interventi oggetto della presente delega e quelli che riguardano le pubbliche amministrazioni delegati al predetto Ministro.
 
Art. 2.
1. A decorrere dall'11 giugno 2001 al Ministro senza protafoglio per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza on. Franco Frattini sono delegate le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ivi comprese quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Al Ministro sono, in particolare, delegate:
a) la funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS);
b) la facolta' di rappresentare il Presidente del Consiglio dei Ministri davanti il Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
c) le attivita' di coordinamento indicate nel secondo comma dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
d) l'adozione di provvedimenti previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, che disciplinano lo stato giuridico del personale, la direzione degli uffici, l'organizzazione e l'ordinamento degli organismi di informazione e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1985 in ordine all'emanazione da parte del segretario generale del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.
3. Al Ministro e' delegato il compito di predisporre testi normativi di riforma in materia di Servizi di informazione e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di apposite commissioni di studio a tal fine costituite.
4. Il Ministro assolve ogni altra funzione che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli.
5. Restano, comunque, riservati al Presidente del Consiglio dei Ministri:
l'alta direzione, la responsabilita' politica e generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza;
la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS;
la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;
la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;
l'emanazione, su parere conforme del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), delle norme in materia di stato giuridico ed economico del personale;
l'emanazione di tutti i provvedimenti regolamentari a carattere normativo di modifica ed integrazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 1980, adottati secondo le procedure individuate dall'art. 7 della legge n. 801 del 1977;
gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;
la determinazione, su proposta del CIIS, delle somme da assegnare per le spese della segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE.
 
Art. 3.
1. Il Ministro e' inoltre delegato:
a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie in oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;
b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese a concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
2. Le funzioni oggetto dell'art. 1 della presente delega possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Learco Saporito.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 9 agosto 2001
Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 266
 
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