Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 9 agosto 2001, n. 909
Programma operativo nazionale (P.O.N.) - Sviluppo imprenditoriale locale - Modalita' di attuazione misura 1.2 "Tutoraggio".

Alle imprese interessate

Il programma operativo nazionale - Sviluppo imprenditoriale locale, adottato con decisione della Commissione CE(2000)2342 dell'8 agosto 2000, tra le altre, ha previsto la Misura 1.2 relativa ad interventi per il "tutoraggio", al fine di promuovere e sostenere progetti volti ad incrementare l'innovazione e la cultura strategica dell'impresa attraverso consulenza specializzata.
La misura in oggetto e' inquadrabile tra i regimi di aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/10 del 13 gennaio 2001(1), e, pertanto, per essa sono applicate tutte le limitazioni previste dal citato regolamento.
(1) Consultabile anche sul sito www.minindustria.it
Per il primo anno, e' stata ipotizzata l'attuazione in via sperimentale per un campione relativamente esteso di PMI che propongano nuove iniziative di investimento. Lo stesso P.O.N. ha previsto ulteriori azioni di tutoraggio con la misura 2.2, in relazione agli interventi riferiti al "Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA", le cui modalita' di attuazione, al termine della fase sperimentale, saranno indicate in analogia a quelle di cui alla Misura in oggetto.
In sintesi, le azioni di tutoraggio mirano al superamento degli ostacoli incontrati dalle PMI nella fase di avvio di una nuova iniziativa di investimento, intervenendo come strumento di aiuto, attraverso un'attivita' di accompagnamento e di orientamento, al fine di raggiungere la massima efficienza nella realizzazione del piano di investimento e di favorire la crescita e l'innovazione d'impresa. L'attivita' si concretizza attraverso l'erogazione di servizi da parte di operatori qualificati, preselezionati dall'amministrazione, i quali metteranno a disposizione dei beneficiari servizi professionali che, per tipologia, possono essere ricondotti ai seguenti ambiti: innovazione e trasferimento tecnologico; logistica e organizzazione; gestione; supporto amministrativo; marketing dei prodotti. Il comitato di sorveglianza del P.O.N. - Sviluppo imprenditoriale locale ha approvato il complemento di programmazione nel quale viene definita l'entita' dell'aiuto concedibile e la quota di compartecipazione ai costi da parte delle imprese beneficiarie. Pertanto, con la presente circolare, sono diramate le istruzioni operative per dare attuazione, in via sperimentale, alla misura in oggetto.

1. Imprese beneficiarie delle attivita' di tutoraggio.
Possono accedere al "tutoraggio" di cui alla presente circolare le PMI beneficiarie delle agevolazioni previste dalla Misura 1.1 (legge n. 488/1992 - Industria) del P.O.N. - Sviluppo imprenditoriale locale, nell'ambito delle graduatorie riferite all'ottavo ed al nono bando, rispondenti ai criteri di cui al successivo punto 3.
Ai fini della classificazione dimensionale delle imprese e della definizione di PMI sono utilizzati i criteri di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997.
L'ambito territoriale di riferimento e' costituito dalle aree ammesse agli interventi dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
Sono escluse le imprese per le quali non e' applicabile il regime "de minimis".

2. Soggetti attuatori delle attivita' di tutoraggio e convenzione con il Ministero.
Le attivita' di tutoraggio nei confronti delle PMI ammesse sono svolte da soggetti in possesso di personalita' giuridica, dotati di idonea struttura organizzativa e che dispongano di personale, strumentazioni e capacita' tecnologiche adeguate ai compiti affidati. Per lo svolgimento di tali attivita' possono altresi' candidarsi le universita' e gli altri enti pubblici di ricerca, in possesso dei requisiti sopra richiamati.
Mediante gara pubblica per prestazioni di servizi, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, il Ministero delle attivita' produttive, di seguito indicato, per brevita', con il termine "Ministero", provvede ad individuare, anche in relazione al prevedibile fabbisogno, i soggetti attuatori cui ricorrere per lo svolgimento delle attivita' di tutoraggio, con i quali dara' corso ad apposita convenzione.
La convenzione definisce le modalita' di affidamento dell'incarico da parte del Ministero, quelle di svolgimento delle attivita' da parte del soggetto attuatore nonche' il compenso, i vincoli applicabili, gli obblighi di informativa e di rendicontazione, le modalita' di trasferimento delle risorse ed i casi di risoluzione. La convenzione stabilisce altresi' i compiti di gestione delle procedure amministrative affidate dal Ministero al soggetto attuatore, per le quali e' prevista la corresponsione di un compenso addizionale, interamente coperto dalle risorse pubbliche.
Le iniziative selezionate per le attivita' di tutoraggio sono omogeneamente ripartite tra i soggetti titolari di convenzione, secondo criteri di casualita' nell'assegnazione.

3. Modalita' di selezione delle iniziative beneficiarie.
Le iniziative che possono essere ammesse al tutoraggio devono rispondere ai seguenti criteri:
I. Dimensione d'impresa: piccole e medie imprese;
II. Tipologia di iniziativa: nuovi impianti;
III. Volume dell'investimento: investimenti superiori a 2 miliardi di lire.
Sulla base delle risorse disponibili, il Ministero definisce il numero delle iniziative e, conseguentemente, delle imprese alle quali destinare le attivita' di tutoraggio. In particolare, tenendo conto del prezzo di aggiudicazione dei servizi, detto numero sara' determinato considerando che per ogni iniziativa il costo massimo delle attivita' di tutoraggio coperto dalle risorse pubbliche e' pari a 50.000 euro.
Il numero di iniziative alle quali destinare le attivita' di tutoraggio e' quindi ripartito su base regionale, in proporzione al numero delle iniziative della regione rispondenti ai criteri di ammissibilita' rispetto al totale delle stesse. La valutazione e' effettuata con riferimento alle graduatorie che determinano l'accesso delle imprese agli aiuti di cui alla legge n. 488/1992 e per ciascuno dei bandi in considerazione (ottavo e nono bando). Ai fini della determinazione del numero di iniziative per ciascuna regione, le iniziative ammissibili sono considerate senza distinzione tra graduatorie speciali ed ordinarie.
Per ciascuna regione, secondo l'ordine di posizionamento nelle graduatorie, con priorita' per quelle speciali, viene effettuata la selezione delle iniziative per l'accesso al tutoraggio, fino a saturazione dei posti disponibili. In via prioritaria, ai fini delle pari opportunita', e' operata la selezione delle imprese che, nella domanda di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, abbiano indicato quale rappresentante legale un soggetto di sesso femminile. In presenza di un numero sufficiente di iniziative con tali caratteristiche, la riserva per le pari opportunita' copre il 30% del numero dei posti per ciascuna regione.
Il soggetto attuatore prescelto, per ciascuna iniziativa ad esso affidata, effettua preventivamente una valutazione circa l'aderenza della stessa ai criteri di innovativita' e di rilevanza tecnologica evidenziati dal P.O.N., quali, ad esempio, il grado di competitivita' tecnologica nel mercato di riferimento; la complessita' delle tecnologie previste per gli investimenti, avuto riguardo anche alla dimensione ed all'esperienza dell'impresa; il grado di "contenuto tecnologico" dei prodotti previsti per l'iniziativa finanziata, tenuto anche conto della loro novita' rispetto al mercato o all'impresa; l'impegno dell'impresa ad aderire alla certificazione ambientale normata (EMAS, ISO 14000).
Esperita tale fase, l'iniziativa e' ammessa ad utilizzare la fornitura di servizi secondo un piano operativo predisposto dal soggetto attuatore, da sottoporre al Ministero per l'approvazione, previo esplicito consenso sul piano da parte dell'impresa beneficiaria.
Qualora l'impresa prescelta non intenda aderire al piano operativo di tutoraggio predisposto dal soggetto attuatore, deve evidenziare, in forma scritta, le motivazioni sulle quali fonda la decisione.
Il Ministero puo' disporre verifiche e controlli in loco per accertare l'effettiva sussistenza di dette motivazioni.

4. Modalita' di svolgimento delle attivita' di tutoraggio.
4.1. Il piano operativo deve prevedere:
le tipologie dei servizi da erogare;
le modalita' di attuazione;
il numero ed il profilo degli esperti incaricati dell'attuazione;
la durata dell'intervento (che non puo' risultare inferiore ai sei mesi);
gli obiettivi perseguiti, sia in termini quantitativi che qualitativi;
i costi.
Le attivita' di tutoraggio sono svolte con prestazioni presso l'impresa beneficiaria per la durata e nei tempi previsti dal piano operativo approvato dal Ministero, mediante l'utilizzo di persone e professionalita' in esso pure indicate.
Ove, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla avvenuta notifica del programma, il Ministero non manifesti opposizione, il soggetto attuatore puo' procedere alla realizzazione degli interventi concordati.
4.2. L'incarico demandato al soggetto attuatore puo' richiedere l'erogazione di servizi per:
a) supporto tecnico nella fase di avvio di nuovi processi produttivi;
b) tutoraggio nella fase di introduzione di nuove tecnologie e nell'acquisizione di macchinari tecnologicamente avanzati;
c) analisi delle combinazioni prodotti/mercati/tecnologie e definizione dell'area strategica di affari;
d) tutoraggio con riferimento alle autorizzazioni amministrative ed agli adempimenti presso gli enti (comune, camera di commercio, etc.) necessari per l'avvio dell'iniziativa;
e) assistenza legata all'adeguamento alla normativa per la tutela ambientale.
4.3. Il costo del tutoraggio e' fissato in relazione al prezzo di convenzione ed alla quantita' delle prestazioni professionali effettivamente prestate, nel rispetto del piano approvato dal Ministero. Per ciascuna delle iniziative ammesse, le risorse pubbliche (FESR e L. 183/87) coprono una quota pari al 90% del costo documentato, fino ad un massimo di 50.000 euro. La parte eccedente e' ad esclusivo carico dell'impresa beneficiaria.
4.4. Al termine delle attivita' di tutoraggio il soggetto attuatore redige una relazione finale per ciascuna delle iniziative affidate, sulla scorta della quale, esperiti gli accertamenti relativi alla realizzazione del programma, il Ministero provvede alla approvazione finale ed al saldo delle spettanze.
Gli importi riconosciuti a consuntivo al soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di tutoraggio non possono superare il limite massimo indicato al momento della approvazione da parte del Ministero del piano operativo di tutoraggio e sono corrisposti per stati di avanzamento, in numero non superiore a quattro, di cui l'ultimo a saldo.
Per gli avanzamenti intermedi il Ministero trattiene una quota pari al 10% delle somme dovute che viene liberata al saldo, subordinatamente alla presentazione del rendiconto di tutte le attivita' svolte e della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della quota degli oneri a carico dell'impresa beneficiaria.
Al termine delle attivita' di tutoraggio le imprese beneficiarie presentano al Ministero, in busta chiusa, una dichiarazione sul gradimento e sul giudizio di efficacia delle prestazioni ricevute.
La convenzione prevede altresi' una quota aggiuntiva, pari al 4% dell'importo complessivo per le prestazioni di tutoraggio, corrisposta al saldo ed a totale carico del Ministero, ad integrale forfetaria copertura dei costi sostenuti per le valutazioni preliminari di ammissibilita' e per la gestione amministrativa.

5. Attivita' di monitoraggio e verifica di efficacia.
Il soggetto attuatore e' tenuto a trasmettere periodicamente una relazione sullo stato di avanzamento dei servizi prestati, nel rispetto delle modalita' contemplate dalla convenzione.
Il soggetto attuatore e l'impresa beneficiaria sono, altresi', tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero l'insorgere di eventi in grado di alterare, compromettere o pregiudicare il regolare svolgimento dell'attivita' di tutoraggio.
Le informazioni relative alle attivita' di tutoraggio sono raccolte in una banca dati per i fini dell'analisi dei risultati e delle ricadute conseguite.

6. Controlli.
In ogni fase della realizzazione dell'intervento di tutoraggio, il Ministero puo' disporre controlli ed ispezioni, anche a campione, su soggetti che hanno richiesto l'agevolazione e sui soggetti attuatori della Misura.
Nei confronti della presente circolare trovano applicazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali.

7. Revoca.
Il Ministero puo' disporre la revoca delle agevolazioni nei casi in cui si verifichi la revoca di quelle previste ai sensi della Misura 1.1 - legge n. 488/1992 - del P.O.N. - Sviluppo imprenditoriale locale, ove la motivazione sia la mancata realizzazione dell'iniziativa da parte dell'impresa beneficiaria ovvero in presenza di gravi irregolarita' commesse da quest'ultima.
Il provvedimento di revoca dispone l'immediata sospensione delle attivita' di tutoraggio, individua le prestazioni indebitamente fruite e le somme a carico dell'impresa da recuperare, rivalutate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorate degli interessi legali.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Marzano
 
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