Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 7 maggio 2001 |
Impegno ed erogazione della somma di L. 935.335.440 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - servizio centrale di segreteria del CIPE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate; Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994; Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanita', con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunichera' al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati; Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si e' dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati; Considerato che con propri decreti numeri 60, 61, 63, 66, 68 del 15 dicembre 1999, e n. 06 del 18 aprile 2000, sono stati estinti anticipatamente i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte paschi Siena alla regione Toscana, da Banco ambrosiano Veneto al Friuli-Venezia Giulia, da Banco di Sicilia alla regione Sicilia e dal Banco di Napoli alla regione Puglia; Vista la richiesta di versamento della 13a rata semestrale, scadenza 30 giugno 2001, avanzata dalla CARIPLO per mutuo concesso alla "Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor" di Roma, di L. 935.335.440; Vista la nota n. 000439 del 20 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 30 giugno 2001, che la Cassa stessa provvedera' a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario; Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 935.335.440 - valuta 30 giugno 2001 - a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 489.909.462 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 445.425.978 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001; Autorizza l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 935.335.440 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati: capitolo 9700 per L. 489.909.462; capitolo 4970 per L. 445.425.978. Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 30 giugno 2001 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350 - 29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato. Roma, 7 maggio 2001 Il direttore generale: Bitetti |
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