Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 luglio 2001
Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Bozic Ankica, nata il 29 dicembre 1965 a Slunj (Croazia), cittadina croata, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di assistente sociale di cui e' in possesso, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico assistente sociale laureato conseguito presso la Universita' degli studi di Zagabria in data 10 maggio 1995;
Considerata l'esperienza professionale maturata dalla richiedente, come documentata in atti;
Ritenuto che la sig.ra Bozic abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Belluno in data 1o aprile 2000, per motivi di famiglia;
Decreta:
Alla sig.ra Bozic Ankica, nata il 29 dicembre 1965 a Slunj (Croazia), cittadina croata, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 5 luglio 2001
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
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