Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 326
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo C)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 1997, n. 97, nonche' il n. 18 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;
Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza generale del 29 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1 (L) (1)
Oggetto

1.
2.
3.
4. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo delle premesse al decreto, terzo capoverso, a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 14/9/2001, n. 214. La suddetta modifica entra in vigore il 14/9/2001: "Visto l'articolo 20, comma 8, della legge (( 15 marzo 1997, n. 59, nonche' il n. 19 dell'allegato 1 )), richiamato nel medesimo comma;".



I testi normativi sopra riportati sono pubblicati, per
motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art.
8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 10 settembre 2000 si procedera' alla
ripubblicazione dei testi sopracitati corredati delle
relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.



 
Art. 2 (L)
Principio di legalita' dell'azione amministrativa
1.
2.
 
Art. 3 (L)
Definizioni
1.
 
Art. 4 (L)
Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
1.
2.
3.
4.
5.
 
Art. 5 (L)
Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
1.
2.
3.
4.
5.
 
Art. 6 (L-R)
Regole generali sulla competenza
1.
2.
3.
4.
5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu' elevata. (R)
6. Per ciascun procedimento, e' designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (R)
7.
8.
 
Art. 7 (L)
Competenze particolari dei Comuni
1.
 
Art. 8 (L)
Le fasi del procedimento espropriativo
1.
 
Art. 9 (L)
Vincoli derivanti da piani urbanistici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
Art. 10 (L)
Vincoli derivanti da atti diversi
dai piani urbanistici generali
1.
 
Art. 11 (L-R) (1)
La partecipazione degli interessati

1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la
realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni
prima della delibera del consiglio comunale; b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni
prima dell'emanazione dell'atto, se cio' risulti compatibile con
le esigenze di celerita' del procedimento; (R) c) nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera c), l'avviso
di avvio del procedimento e' comunicato agli interessati alle
singole opere previste dal progetto, dandone altresi' pubblico
avviso su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale.
Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni
osservazioni che vengono valutate dalla conferenza di servizi ai
fini delle definitive determinazioni. (R) ((1))
2.
3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei lavori, al proprietario dell'area va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del medesimo programma. (R) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo del comma 1 del presente articolo, a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 14/9/2001, n. 214. La suddetta modifica entra in vigore il 14/9/2001: "1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la
realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni
prima della delibera del consiglio comunale; b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni
prima dell'emanazione dell'atto, se cio' risulti compatibile con
le esigenze di celerita' del procedimento; (( . . . )) c) nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera c), l'avviso
di avvio del procedimento e' comunicato agli interessati alle
singole opere previste dal progetto, dandone altresi' pubblico
avviso su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale.
Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni
osservazioni che vengono valutate dalla conferenza di servizi ai
fini delle definitive determinazioni. (R)".
 
Art. 12 (L-R)
Gli atti che comportano la dichiarazione
di pubblica utilita'
1.
c) a seguito dell'approvazione del progetto concernente reti ferroviarie da parte della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed inte-grazioni, relativamente alle opere previste dal progetto stesso cosi' come risultanti dalle prescrizioni adottate dalla conferenza e dalle successive varianti di natura strettamente tecnica di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non comportanti variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (R)
 
Art. 13 (L)
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta
la dichiarazione di pubblica utilita'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
Art. 14 (L-R) (1)
Istituzione degli elenchi degli atti
che dichiarano la pubblica utilita'

1.
2.
3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 1:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi
e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti
della dichiarazione di pubblica utilita'; b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto
d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto; c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione
del piano urbanistico generale, il programma dei lavori, l'atto
che dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di
esproprio. (R) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo del comma 3 del presente articolo, a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 14/9/2001, n. 214. La suddetta modifica entra in vigore il 14/9/2001: "3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al (( comma 2 )): a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e
non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti
della dichiarazione di pubblica utilita'; b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto
d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto; c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione
del piano urbanistico generale, il programma dei lavori, l'atto
che dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di
esproprio. (R)".
 
Art. 15 (L-R)
Disposizioni sulla redazione del progetto
1.
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, cosi' come risulta dai registri catastali, nonche' al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorita' espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giornidalla relativa notifica o comunicazione, e puo' accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui e' stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprieta'. (R)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (R)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (R)
5.
 
Art. 16 (L-R)
Le modalita' che precedono l'approvazione
del progetto definitivo
1.
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve descrivere i terreni e gli edifici di cui e' prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonche', possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (R)
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (R)
4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ed e' trasmesso lo schema dell'atto di approvazione del progetto unitamente ad una relazione, dalla quale risultino:
a) la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsi o dell'intervento da realizzare;
b) la spesa presunta;
c) i dati dell'area, come risultanti dalle mappe catastali, nonche' quelli delle aree di cui e' prevista l'espropriazione;
d) i nominativi degli altri proprietari delle aree oggetto del medesimo procedimento, ove essi risultino;
e) l'indicazione del responsabile del procedimento. (R)
5. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato. (R)
6. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi nell'ufficio per le espropriazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
7. L'amministrazione non e' tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (R)
8. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, fino a quando non sia disposta l'approvazione del progetto. (R)
9. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, puo' chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. (R)
10. L'amministrazione si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (R)
11. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'amministrazione puo' approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (R)
12.
 
Art. 17 (L-R) (1)
L'approvazione del progetto definitivo

1.
2.
3. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, al proprietario e' data notizia della data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e si segnala che puo' essere presa visione della relativa documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che puo' fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennita' di esproprio. (R) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo del comma 3 del presente articolo, a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 14/9/2001, n. 214. La suddetta modifica entra in vigore il 14/9/2001: "3. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, al proprietario e' data notizia della data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e (( della facolta' di prendere visione )) della relativa documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che puo' fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennita' di esproprio. (R)".
 
Art. 18 Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla
progettazione
1.
 
Art. 19
L'approvazione del progetto
1.
2.
3.
4.
 
Art. 20 (L-R) (1)
La determinazione provvisoria
dell'indennita' di espropriazione

1.
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento, l'autorita' espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennita' di esproprio. (R)
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorita' espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione. (R)
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione e' notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorita' procedente. (R)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario puo' comunicare all'autorita' espropriante che condivide la determinazione della indennita' di espropriazione. La relativa dichiarazione e' irrevocabile. (R)
6. Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (R)
7. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti dei terzi sul bene, al proprietario va corrisposta la somma entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione prevista dal comma 5 e dal deposito, da parte del proprietario presso l'ufficio per le espropriazioni, della documentazione comprovante la piena e libera proprieta' del bene. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti anche gli interessi, nella misura del tasso legale. (R) ((1))
9.
10. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennita' di espropriazione. L'autorita' competente ad emanare il decreto di esproprio dispone il deposito della somma, ridotta del quaranta per cento se l'area e' edificabile, presso la Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni. (R) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo del comma 7 del presente articolo, a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 14/9/2001, n. 214. La suddetta modifica entra in vigore il 14/9/2001: "7. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti (( di )) terzi sul bene, al proprietario va corrisposta la somma entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione prevista dal comma 5 e dal deposito, da parte del proprietario presso l'ufficio per le espropriazioni, della documentazione comprovante la piena e libera proprieta' del bene. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti anche gli interessi, nella misura del tasso legale. (R)".
 
Art. 21 (R) (1)
Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennita' di espropriazione

1. L'autorita' espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennita' di espropriazione. (R)
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennita', del procedimento previsto nei seguenti commi. (R)
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorita' espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventulmente gia' designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non puo' essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui e' nominato il terzo tecnico, ma e' prorogabile per effettive e comprovate difficolta'. (R) ((1))
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (R)
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti e dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (R)
6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorita' espropriante, in base alle tariffe
professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima e' inferiore alla
somma determinata in via provvisoria, sono divise per meta' tra il
beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con
la somma determinata in via provvisoria non supera il decimo e,
negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario
dell'esproprio. (R)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (R)
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (R)
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (R)
10. La relazione dei tecnici e' depositata presso l'autorita' espropriante, che ne da' notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (R)
11. Decorso il termine di cui al comma 10, l'autorita' espropriante autorizza il pagamento dell'indennita' ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, per conto del proprietario. (R)
12. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (R)
13. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (R)
14. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla commissione prevista dall'articolo 41. (R) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo del comma 3 del presente articolo, a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 14/9/2001, n. 214. La suddetta modifica entra in vigore il 14/9/2001: "3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorita' espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventulmente gia' designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non puo' essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui e' nominato (( il tecnico di cui al comma 4, )) ma e' prorogabile per effettive e comprovate difficolta'. (R)".
 
Art. 22 (L-R)
Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria
1. In caso di particolare urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di espropriazione, senza particolari indagini o formalita'. Nel decreto si da' atto della determinazione urgente dell'indennita' e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (R)
2.
3. Se non condivide la determinazione della misura della indennita' di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato puo' chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, puo' proporre l'opposizione alla stima. (R)
4. In assenza della istanza del proprietario, l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e da' comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
 
Art. 23 (L-R)
Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
1.
2.
3.
4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R)
5.
 
Art. 24 (L-R)
Esecuzione del decreto di esproprio
1.
2.
3.
4.
5. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui e' avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio ne da' comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R)
7.
 
Art. 25 (L)
Effetti dell'espropriazione per i terzi
1.
2.
3.
4.
 
Art. 26 (R)
Pagamento o deposito dell'indennita' provvisoria
1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennita' provvisoria, l'autorita' espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennita' che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennita' presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
2. L'autorita' espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennita' al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilita' in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e puo' disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito. (R)
3. Se il bene e' gravato di ipoteca, al proprietario e' corrisposta l'indennita' previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)
4. Se il bene e' gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennita', in assenza di accordo sulle modalita' della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformita' alla pronuncia dell'autorita' giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R)
5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario puo' in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R)
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennita' di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilita' in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e' data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed e' curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R)
8. Il provvedimento dell'autorita' espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalita', se non e' proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennita' o per la garanzia. (R)
9. Se e' proposta una tempestiva opposizione, l'autorita' espropriante dispone il deposito delle indennita' accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennita' accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennita'. (R)
11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)
 
Art. 27 (R)
Pagamento o deposito definitivo dell'indennita'
a seguito della perizia di stima
1. La relazione di stima e' depositata dai tecnici presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorita' espropriante da' notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. (R)
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorita' espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennita', ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)
 
Art. 28 (R)
Pagamento definitivo della indennita'
1. L'autorita' espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennita' di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennita'. (R)
2. L'autorizzazione e' disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)
3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:
a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)
 
Art. 29 (L)
Pagamento dell'indennita' a seguito
di procedimento giurisdizionale
1.
 
Art. 30 (R)
Regola generale
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facolta' di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)
 
Art. 31 (R)
Disposizioni sulla indennita'
1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennita' offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di cessione. (R)
2. Se lo Stato o un altro ente pubblico e' titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)
3. Le somme depositate per le indennita' di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facolta' di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalita' prescritte dalle leggi civili. (R)
4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennita' determinata dai tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la conversione delle indennita' in titoli del debito pubblico. (R)
 
Art. 32 (L)
Determinazione del valore del bene
1.
2.
3.
 
Art. 33 (L)
Espropriazione parziale di un bene unitario
1.
2.
3.
 
Art. 34 (L)
Soggetti aventi titolo all'indennita'
1.
2.
3.
4.
 
Art. 35 (L)
Regime fiscale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
Art. 36 (L) Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni
dell'edilizia residenziale pubblica.
1.
 
Art. 37 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso
di esproprio di un'area edificabile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 
Art. 38 (L) Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area
legittimamente edificata
1.
2.
 
Art. 39 (L-R) Indennita' dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su
particolari aree comprese in zone edificabili.
1.
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennita' negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorita' che ha disposto la reiterazione del vincolo e' tenuta a liquidare l'indennita', entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. (R)
3.
4.
5.
 
Art. 40 (L)
Disposizioni generali
1.
2.
3.
4.
5.
 
Art. 41 (L-R) (1)
Commissione competente alla
determinazione del valore agricolo

1.
2.
3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione del personale necessario. (R) ((1))
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo dei commi 3 e 4 del presente articolo, a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 14/9/2001, n. 214. La suddetta modifica entra in vigore il 14/9/2001:
"3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione (( e l'assegnazione )) del personale necessario. (R)
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto (( agrario )), secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R)".
 
Art. 42 (L)
Indennita' aggiuntive
1.
2.
 
Art. 43 (L) Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblica utilita'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
Art. 44 (L)
Indennita' per l'imposizione di servitu'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
Art. 45 (L)
Disposizioni generali
1.
2.
3.
4.
 
Art. 46 (L)
La retrocessione totale
1.
2.
 
Art. 47 (L-R)
La retrocessione parziale
1.
2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorita' che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)
3.
 
Art. 48 (L) Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
1.
2.
3.
 
Art. 49 (L-R)
L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
1.
2.
3.
4. Il verbale e' redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R)
5.
 
Art. 50 (L-R)
Indennita' per l'occupazione
1.
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennita' e ne da' comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
3.
 
Art. 51 (L-R)
L'espropriazione per opere militari
1.
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennita' da corrispondere e' trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)
3.
4.
 
Art. 52 (L)
L'espropriazione di beni culturali
1.
 
Art. 53 (L)
Disposizioni processuali
1.
2.
3.
 
Art. 54 (L)
Opposizioni alla stima
1.
2.
3.
4.
5.
 
Art. 55 (L)
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
1.
2.
 
Art. 56 (L)
Disposizioni sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione
1.
 
Art. 57 (L)
Ambito di applicazione della normativa
sulle diverse fasi del procedimento
1.
2.
 
Art. 58 (L)
Abrogazione di norme
1.
 
Art. 59 (L)
Entrata in vigore del testo unico
1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Nesi, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 22
 
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