Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 17 luglio 2001 |
Modifica della denominazione di origine controllata "Lessini Durello" in "Monti Lessini" o "Lessini" e del relativo disciplinare di produzione. |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1987, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Lessini Durello"; Vista la domanda presentata dal consorzio tutela vini a denominazione di origine controllata "Lessini Durello" in data 13 ottobre 1999, intesa ad ottenere la modifica della predetta denominazione di origine controllata dei vini a denominazione di origine controllata "Lessini Durello" in "Monti Lessini" o "Lessini" e del relativo disciplinare di produzione; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica della denominazione di origine controllata "Lessini Durello" in "Monti Lessini" o "Lessini" e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione nella seduta del 15 febbraio 2001 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in merito alle modifiche del disciplinare di produzione di che trattasi; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata per i vini "Lessini Durello" in "Monti Lessini" o "Lessini" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata dei vini "Lessini Durello" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1987, e' modificata in "Monti Lessini" o "Lessini" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001. La denominazione di origine controllata dei vini "Lessini Durello" deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli effetti determinatesi. |
| Art. 2. I soggetti che intendono produrre e porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2001, i vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" ed i cui vigneti non sono compresi, in tutto o in parte nell'Albo dei vigneti corrispondente alla denominazione di origine controllata che con il presente decreto viene modificata, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve. |
| Art. 3. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, e solo per l'annata 2001, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto la richiesta risulti fondata, anche nel caso in cui non siano stati effettuati, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nel sopra citato albo, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del regolamento comunitario 1493/99 - lettera E, paragrafo 2, lettera F, terzo trattino - alla tipologia "Monti Lessini" o "Lessini" Durello che prevede l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. |
| Art. 4. I vini sottoposti ad esami chimico-fisici ed organolettici ai fini della designazione con la denominazione di origine controllata "Lessini Durello" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987 che trovansi gia' confezionati, in via di confezionamento o allo stato sfuso, possono essere immessi in commercio con tale denominazione, fino ad esaurimento delle scorte, previa denuncia all'ufficio repressione delle frodi competente per territorio entro lo stesso termine indicato all'art. 2. |
| Art. 5. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTI LESSINI" O "LESSINI". Art. 1. La denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: Durello (anche in versione passito e spumante e con la specificazione superiore), bianco (con la specificazione superiore), rosso (anche con la specificazione riserva) e spumante (metodo classico, anche in versione rosato o rose). Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" Durello deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con la varieta' Durella per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve delle varieta' Garganega, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero. Il vino a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" bianco deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale ed aventi la seguente composizione varietale: Chardonnay per almeno il 50%; Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza. Il vino a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" rosso deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale ed aventi la seguente composizione varietale: Merlot per almeno il 50%; Pinot nero, Corvina, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenore, da soli o congiuntamente, per la differenza. Il vino a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" spumante (metodo classico) deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale ed aventi la seguente composizione varietale: Chardonnay per almeno il 50%; Pinot bianco, Pinot nero, da soli o congiuntamente, per la differenza. Art. 3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" comprende: a) provincia di Verona: l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte del territorio dei comuni di: Montecchia di Crosara, Ronca', Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena; b) provincia di Vicenza: l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di Cornedo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montevello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo. La zona risulta cosi' delimitata: a est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in localita' Calderina a quota 36, segue la strada che porta a Ronca', passando per le localita' Binello e Momello. Attraversa il centro abitato di Ronca', riprende la strada che si immette nella provinciale Monteforte-Montecchia fino al confine comunale di Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino a quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla provinciale a sud della cantina sociale di Montecchia di Crosara. Prosegue per breve tratto verso nord la provinciale della Val di Alpone fino al ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la strada comunale che passa dalle localita' Molino, Castello e San Pietro a sud dell'abitato di Montecchia di Crosara, prosegue fino a incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il confine comunale di Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale per Marsilio e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Bra' e V. Magragnan fino a quota 149 in localita' Caliari. Da localita' Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla localita' Panizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a nord il Tramigna fino ad arrivare al confine comunale di Tregnago che lo segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la localita' Rovere a quota 357 e successiva 284. Prende la strada che porta a Tregnago passando per quota 295, entra nell'abitato di Tregnago, lo attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330. Da qui si immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e prosegue per salire a localita' Morini a quota 481 e successivamente si immette sulla provinciale per S. Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S. Mauro di Saline verso nord fino a localita' Bettola al confine con il comune di Badia Calavena. Dalla localita' Bettola si scende a valle seguendo la comunale, passando fra le localita' Canovi, Valle, Antonelli, Riva, Fornari si entra nell'abitato di Badia Calavena e da quota 451, seguendo la comunale verso est, si sale alla localita' Collina a quota 734 raggiungendo il confine con Vestenanova a quota 643, continuando per la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova centro; si prosegue per la localita' Siveri seguendo la comunale e si arriva alla localita' Alberomato; da qui, toccando la localita' Bacchi, si giunge al confine con la provincia di Vicenza e seguendo i confini provinciali verso nord fino a raggiungere quota 474 s.l.m., il limite di zona prosegue lungo il confine nord del comune di Chiampo verso est e quindi verso sud, fino all'intersezione di questo con la strada provinciale che congiunge Chiampo con Nogarole Vicentino in coincidenza con la quota 468 s.l.m. Segue quindi detta strada, tocca il centro abitato di Nogarole e prosegue lungo la strada che conduce a Selva di Trissino fino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Prizzi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la localita' Grigio. S'innesta qui a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende tosto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la strada comunale Monte di Malo-Monte Magre' che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magre' fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 214, segue poi la Valfreda raggiungendo localita' Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216. Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n. 46 per Schio seguendo successivamente la strada rivierasca fino a quota 188. Segue quindi la strada statale n. 46 Schio-Vicenza fino alla localita' Fonte di Castelnovo. Attraversa e prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge toccando le localita' Ca' de Tommasi e Pilastro. Il limite di zona segue quindi la strada comunale da Costabissara a Creazzo passando per localita' S. Valentino fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Costabissara; prosegue quindi verso ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, Gambugliano e Castelgomberto fino all'intersezione di quest'ultimo con il confine ovest del comune di Montecchio Maggiore (intersezione con torrente Poscola). Segue detto confine fino a intersecare la statale n. 246 che percorre verso sud fino all'abitato di Montecchio Maggiore (bivio per Montorso). Il limite segue quindi la strada per Montecchio Maggiore e Montorso, fino al ponte sul torrente Chiampo, attraversa il corso d'acqua e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge. Devia quindi sulla strada per Selva di Montebello toccando la contrada Sinico e Caiazza fino a Selva. Il confine di zona prende quindi la strada per Agugliana e quindi la strada fino alla contrada "Guarda" prosegue lungo il sentiero fino a quota 240 e seguendo una linea retta perviene fino alla sottostante quota 143. Discende lungo la strada vicinale che conduce a Gambellara che attraversa verso ovest seguendo la strada da Gambellara a Calderana congiungendosi con la delimitazione dell'area iniziale della provincia di Verona. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Monti Lessini" o "Lessini" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni eccessivamente umidi e fertili. Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione della varieta' Garganega e Durella per le quali e' consentita anche l'uso della pergola inclinata semplice e della pergoletta. Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e che non rispondono ai requisiti di cui al comma precedente, e' consentita la rivendicazione della presente denominazione per un periodo massimo di 15 anni. Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente, saranno automaticamente cancellati dai rispettivi albi. E' fatto obbligo nella conduzione delle pergole veronesi a tetto piatto la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ad ettaro fino ad 80 mila. Tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare devono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.000, ad esclusione delle varieta' Durella e Garganega per le quali il numero di ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2.500. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura: e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcoolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti: | |Titolo alc. vol. nat. Tipologia |Prod. max uva/ha T.|minimo --------------------------------------------------------------------- Durello |16 | 9,50 --------------------------------------------------------------------- Bianco, spumante e rosso|12 |10,50 Le uve destinate alla produzione dei vini a colore bianco designati con il termine "superiore" devono presentare un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 1,00% vol. maggiore di quello indicato al comma precedente. Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti possono avere un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale interiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purche' la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve. In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli e' ammessa, con provvedimento della regione Veneto, adottando secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992, la riduzione del titolo alcoolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione, entro comunque i limiti massimi consentiti dalla specifica normativa. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regione n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole e forestali - al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti nel presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino da indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche. La facolta' di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto di cui all'art. 10, lettera c), della legge n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto. Art. 5. Le operazioni di appassimento e di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini", nonche' di affinamento dei vini laddove prevista, devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno per la provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la provincia di Vicenza. Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche enologiche reali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%; per la tipologia spumante la resa e' raccolta al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma. La resa compresa la percentuale precedentemente ed il 75%, non ha diritto alla denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei "Monti Lessini" o "Lessini" passito, puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai due mesi, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale. La resa massima dell'uva in vino per ottenere il "Monti Lessini" o "Lessini" passito, non deve essere superiore al 40%. Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione della tipologia passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. I vini a denominazione controllata "Monti Lessini" o "Lessini" Durello spumante devono essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale. Il vino a denominazione controllata "Monti Lessini" o "Lessini" spumante deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale. Il "Monti Lessini" o "Lessini" spumante deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre a partire dalla data del tiraggio, ma comunque non prima del 1o gennaio successivo alla raccolta delle uve. La elaborazione dei vini spumanti, deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto. Il vino a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" rosso puo' essere designato con la menzione "riserva" solo qualora venga sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni, di cui tre mesi in bottiglia; detto periodo decorre dal 1o novembre dell'anno di produzione delle uve. E' ammesso l'arricchimento con mosti concentrati ottenuti da uve della zona di produzione o con mosti concentrati rettificati. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Monti Lessini" o "Lessini" Durello: colore: giallo paglierino piu' o meno carico; profumo: delicatamente fruttato e caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, piu' o meno abboccato, anche vivace come da tradizione; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. e 11,50% vol. nella versione superiore; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l; "Monti Lessini" o "Lessini" bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: gradevole, caratteristico; sapore: fresco, sapido e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. e 12,50% vol nella versione superiore; acidita' totale minima: 4.5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l; "Monti Lessini" o "Lessini" rosso: colore: rosso rubino; odore: caratteristico; sapore: pieno, gradevole, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l; "Monti Lessini" o "Lessini" rosso riserva: colore: rosso rubino, intenso tendente al granato con l'invecchiamento; odore: ampio, intenso, talvolta speziato; sapore: armonico, vellutato persistente; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 22 g/l; "Monti Lessini" o "Lessini" Durello spumante: spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico e lievemente fruttato; sapore: fresco, piacevole e armonico; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidita' totale minima: 6,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15 g/l; "Monti Lessini" o "Lessini" spumante: spuma: fine e persistente, colore: giallo paglierino, piu' o meno carico; odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito; sapore: tipico, vivace, armonico, pieno; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l; "Monti Lessini" o "Lessini" spumante rosato o rose': spuma: fine e persistente; colore: rosato piu' o meno tenue; odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito, talora fruttato; sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol.; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l; "Monti Lessini" o "Lessini" passito: colore: giallo dorato; odore: caratteristico, intenso e fruttato; sapore: amabile o dolce, vellutato armonico, di corpo; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 14% vol., di cui almeno 11,50% vol effettivo; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 26 g/l. I vini "Monti Lessini" o "Lessini" di cui al presente articolo, possono essere elaborati secondo la pratica tradizione anche in recipienti di legno, in tal caso possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio provvedimento i limiti sopra indicati dell'acidita' totale e dell'estratto secco. Art. 7. Nella presentazione e designazione dei fini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali realmente provengono le uve e' consentito soltanto in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. Nella designazione e presentazione dei vini "Monti Lessini" o "Lessini" che hanno la qualificazione di "superiore" e "riserva" e nella tipologia "passito" deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve dalle quali sono stati ottenuti i detti vini. Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" o "Lessini", limitatamente alle tipologie non spumanti, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie fino a tre litri. Qualora detti vini siano confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra 0,500 e litri 3 e' obbligatorio l'uso del tappo raso a bocca; per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito anche l'uso del tappo a vite. A richiesta delle ditte interessate o degli organismi interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, puo' essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori in vetro tradizionali capacita' di litri 6,9 e superiori. Le bottiglie contenenti i vini "Monti Lessini" o "Lessini", devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio di detti vini. |
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