Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 25 luglio 2001
Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale. (Deliberazione n. 15/01/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 luglio 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: "Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet";
Vista la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio 2000, recante: "Commission Recommendation on Unbundled Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed internet";
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2887/2000/EC del 5 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante: "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997;
Vista la delibera n. 1/CIR/98 - "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998;
Vista la delibera n. 197/99 - "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la delibera n. 467/00/CONS - "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
Vista la delibera n. 2/00/CIR - "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000;
Vista la delibera n. 4/00/CIR - "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Carrier Preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
Vista la delibera n. 5/00/CIR - "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilita' del numero e Carrier Preselection";
Vista la delibera n. 7/00/CIR - "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
Vista l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato trasmessa all'Autorita', ai sensi dell'art. 9 della menzionata delibera n. 2/00/CIR, da Telecom Italia con nota del 12 maggio 2000;
Vista la delibera n. 13/00/CIR - "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
Vista la delibera n. 3/01/CIR - "Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazione generale l'accesso all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale permanente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001;
Vista la delibera n. 7/01/CIR - "Differimento dei termini per l'avvio della seconda fase del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001;
Vista la delibera n. 8/01/CIR - "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di Carrier Preselection: revisione delle capacita' di evasione e della distribuzione delle richieste", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001;
Sentiti gli operatori licenziatari nell'ambito delle audizioni del 6 e 10 aprile, e 4 giugno 2001 e tenuto conto delle osservazioni formulate e dei documenti presentati dagli stessi;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. Il quadro regolamentare di riferimento.
La delibera n. 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa comunitaria in tema di accesso ed interconnessione e, piu' specificamente, con i principi sanciti nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE, le linee guida per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
In particolare, l'art. 9 (commi 1, 2 e 3) della predetta delibera pone in capo a Telecom Italia, in qualita' di operatore notificato alla Commissione europea come "avente notevole forza di mercato" nei mercati della telefonia fissa, dell'interconnessione e delle linee affittate, l'obbligo di presentare un'offerta di riferimento contenente una proposta di condizioni tecniche ed economiche d'offerta per i servizi di accesso disaggregato indicati all'art. 4 della stessa delibera, nonche' il relativo manuale di procedura ed una proposta di Service Level Agreement.
La medesima delibera prevede una definizione dinamica del quadro regolamentare in materia di accesso disaggregato alla rete locale: in primo luogo, l'art. 9, comma 8, prevede il riesame e, se del caso, la revisione delle disposizioni in essa stessa contenute, alla luce dell'evoluzione concorrenziale e degli sviluppi tecnologici nel mercato dell'accesso. Inoltre, ai fini di un efficace e tempestivo avvio dei processi di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, l'art. 9, comma 6, dispone la costituzione di una struttura interna all'Autorita', appositamente dedicata alle attivita' di monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, nonche' di supporto alle fasi di negoziazione, sperimentazione ed avvio dell'operativita' dei servizi.
Con la delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, l'Autorita' ha dato seguito alle richiamate disposizioni, istituendo l'Unita' per il monitoraggio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, preselezione e portabilita' del numero.
Con specifico riferimento all'accesso disaggregato alla rete locale, l'Unita' ha, tra l'altro, compiti di monitoraggio delle attivita' di sperimentazione, di negoziazione e dell'avvio dell'operativita' dei servizi, nonche' di segnalazione all'Autorita' circa eventuali esigenze di integrazione e/o di modifica del quadro regolamentare.
La delibera n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000 ha provveduto ad integrare le linee guida definite dalla delibera n. 2/00/CIR ed ha introdotto una specifica procedura per la gestione delle attivita' di predisposizione e allocazione degli spazi di co-locazione.
In data 5 dicembre 2000, l'Unione europea ha emanato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000/EC, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale; il Regolamento fissa disposizioni, direttamente applicabili negli Stati membri, circa i contenuti minimi dell'offerta di riferimento di servizi di accesso disaggregato. Il predetto Regolamento fissa, inoltre, disposizioni puntuali in merito alla fornitura di informazioni, alle procedure di ordinazione e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, alle condizioni di accesso ai sistemi operativi di supporto dell'operatore notificato ed ai sistemi informativi e alle banche dati per l'ordinazione preventiva, ai tempi di fornitura dei servizi e delle altre risorse, alle clausole contrattuali standard.
Il Regolamento assegna, inoltre, alle Autorita' nazionali di regolamentazione compiti di vigilanza e intervento, con l'obiettivo di assicurare condizioni di non discriminazione, concorrenza leale, efficienza economica e massimo vantaggio per la clientela nella fornitura dei servizi di accesso disaggregato. 2. Le risultanze istruttorie e i profili d'intervento regolamentare.
In coerenza con il vigente quadro regolamentare, l'Autorita' ha svolto un'attivita' istruttoria finalizzata all'analisi delle prime fasi di operativita' del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale.
L'analisi ha riguardato preliminarmente la valutazione dell'efficacia delle procedure e degli strumenti attivati da Telecom Italia; cio', sotto il duplice profilo della piena coerenza di tali procedure con le linee guida identificate dalle delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR e dell'eventuale esigenza di introdurre correttivi, ovvero integrazioni a dette linee guida, sulla base dell'esperienza maturata e delle evidenze emerse nell'ambito delle prime attivita' applicative.
In tema di procedure, nell'ambito delle attivita' istruttorie, Telecom Italia ha riconosciuto la legittimita' e la praticabilita' operativa di alcune richieste di miglioramento proposte dagli operatori, impegnandosi ad apportare i conseguenti necessari correttivi; in particolare, gli impegni di Telecom Italia hanno riguardato gli aspetti relativi alla definizione di una nuova piattaforma per la gestione degli ordinativi, pienamente allineata ai requisiti della delibera n. 13/00/CIR; al miglioramento delle modalita' di assistenza agli operatori; alla fornitura di indicazioni dettagliate ed aggiornate in merito alle varie causali di rifiuto degli ordinativi; alla sincronizzazione nella fornitura di servizi di accesso disaggregato e di portabilita' del numero; alla definizione di procedure per l'annullamento di ordinativi introdotti nel sistema di gestione, ma non ancora lavorati.
In relazione ad ulteriori aspetti critici di natura procedurale, gli esiti della sperimentazione e della prima fase di operativita' dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, hanno peraltro messo in luce la necessita' di apportare alcuni miglioramenti al processo di gestione delle richieste di siti di co-locazione e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. Gli aspetti procedurali rivestono, infatti, un ruolo fondamentale per assicurare una corretta ed efficace implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale.
Nell'ambito dell'istruttoria e' stato, altresi', preso in esame il contratto standard proposto da Telecom Italia agli operatori. L'analisi ha evidenziato alcune clausole contrattuali non pienamente coerenti con le vigenti disposizioni, rispetto alle quali peraltro il vigente quadro regolamentare risulta sufficientemente dettagliato.
Oltre alla verifica dell'adeguatezza delle procedure e del contratto standard, un'attenta analisi delle prime fasi di implementazione si e' resa necessaria al fine di valutare l'opportunita' di ulteriori interventi di natura regolamentare, atti ad assicurare la massima diffusione, in tempi rapidi, dei servizi di accesso disaggregato e a garantirne le migliori condizioni di utilizzo da parte degli operatori.
Sulla base delle risultanze istruttorie sopra sintetizzate, il presente provvedimento dispone una integrazione del vigente quadro regolamentare in ordine a due profili:
a) integrazione alle linee guida procedurali recate dalle delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR;
b) disciplina di tematiche di natura regolamentare emerse nel corso delle prime attivita' applicative delle predette delibere.
L'Autorita', alla luce delle risultanze istruttorie ed, in particolare, degli esiti della fase di avvio della negoziazione e delle conseguenti attivita' di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, ritiene inoltre opportuno che le attivita' dell'Unita' per il monitoraggio siano prorogate fino al 31 dicembre 2001.
3. Linee guida procedurali.
L'Autorita' ritiene fondamentale un intervento sui seguenti aspetti:
a) attivazione del servizio di portabilita' del numero nel caso di numerazioni secondarie di accessi ISDN: allo stato attuale il servizio di multinumero fornito da Telecom Italia nell'ambito dell'offerta di servizi ISDN viene trattato alla stregua di un servizio supplementare ed, in quanto tale, viene a cessare automaticamente con la richiesta di accesso disaggregato da parte di un operatore, in relazione allo specifico cliente gia' titolare di un contratto ISDN. L'Autorita' ritiene che la mancata attivazione di numerazioni secondarie ISDN sia in contrasto con gli obblighi, posti in capo a Telecom Italia, di fornitura della completa portabilita' dei numeri e di sincronizzazione delle richieste di accesso disaggregato e portabilita' del numero relative al singolo cliente. D'altro canto, non costituisce ostacolo alla portabilita' delle numerazioni secondarie l'inquadramento dell'offerta di Telecom Italia come servizio supplementare al servizio ISDN; l'oggetto della richiesta da parte dell'operatore e del cliente e', infatti, esclusivamente riferito alla prestazione di Number Portability, non gia' al servizio supplementare di accesso multinumero di Telecom Italia.
Sotto il profilo delle procedure, si ritiene, altresi', indispensabile che le richieste di portabilita' dei numeri siano gestite mediante procedure automatiche; una eventuale elaborazione manuale di tali richieste rischia, infatti, di compromettere il rispetto delle previste esigenze di sincronizzazione e delle tempistiche di fornitura, a danno del cliente finale;
b) attivazione e disattivazione indipendenti di servizi di accesso disaggregato e Number Portability: allo stato attuale, un ordine di cessazione del servizio di Number Portability provoca la contestuale cessazione dell'eventuale servizio di accesso disaggregato che fosse stato richiesto congiuntamente alla predetta portabilita'. L'Autorita' rileva che la fornitura dei due servizi in questione, ancorche' sincronizzata (per evidenti ragioni di utilita' del cliente finale), debba comunque preservare la piena autonomia degli stessi e debba, quindi, garantire anche modalita' di attivazione e disattivazione tra loro indipendenti, per i casi in cui essa risulti nell'interesse del cliente finale;
c) sincronizzazione fra piu' ordinativi relativi ad uno stesso cliente: allo stato la possibilita' di sincronizzare la richiesta di piu' ordinativi di lavoro relativi allo stesso cliente non risulta implementata. Una lavorazione congiunta degli ordinativi inviati lo stesso giorno consentirebbe, fatti salvi i casi di specifiche anomalie, la sincronizzazione a livello giornaliero di piu' ordinativi della stessa tipologia relativi ad uno stesso cliente. L'Autorita' ritiene, peraltro, che tale soluzione non risulti pienamente efficace ai fini della sincronizzazione degli ordinativi riferiti ad un unico cliente, in quanto non basata su un sistema di collegamento automatico tra detti ordinativi e ritiene, pertanto, opportuna la predisposizione, in relazione a tale fattispecie, di un modulo e di un conseguente flusso procedurale unico relativo a piu' ordinativi di uno stesso cliente;
d) cambio di destinazione d'uso di un doppino: ad oggi non e' prevista alcuna procedura per consentire, con un singolo ordine, la modifica della destinazione d'uso di un doppino (tipicamente: da POTS a ADSL e viceversa); si rende, quindi, necessario l'invio di due richieste separate, una di cessazione relativa ad una determinata destinazione d'uso, l'altra di attivazione di un'altra destinazione d'uso. L'Autorita' ritiene che tale limitazione comporti costi aggiuntivi ed ingiustificati per l'operatore, nonche' rischi di interruzioni del servizio per il cliente finale.
In termini generali, e' emerso, nel corso dell'attivita' istruttoria, l'interesse degli operatori a discutere i temi connessi all'operativita' delle procedure di gestione automatizzata degli ordinativi relativi ai servizi di accesso disaggregato, Carrier Preselection e Number Portability (ivi comprese le specifiche funzionali per la piattaforma di gestione degli ordinativi e l'interfaccia tra operatori e Telecom Italia), nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente costituito; tale attivita' dovrebbe consentire una definizione congiunta delle modalita' di corretta implementazione delle linee guida procedurali fissate dall'Autorita'.
In particolare, l'utilita' di una trattazione congiunta dei servizi in parola si impone in ragione delle notevoli similitudini tra detti servizi per quanto riguarda le relazioni comunicazionali fra i soggetti coinvolti. La definizione di un'unica piattaforma di gestione degli ordinativi costituirebbe un utile elemento di razionalizzazione e di guadagno di efficienza e, ad avviso dell'Autorita', merita di essere perseguita. L'Autorita' condivide pertanto la proposta di costituzione di un tavolo tecnico, che veda coinvolti gli operatori e Telecom Italia, con il mandato di definire, in tempi brevi, le funzionalita' della piattaforma unificata di gestione degli ordinativi di accesso disaggregato, Carrier Preselection e Number Portability, in coerenza con le linee guida contenute nel presente provvedimento.
L'implementazione delle specifiche funzionali definite a cura del tavolo tecnico potra' essere effettuata mediante releases successive, secondo tempistiche di disponibilita' definite nell'ambito del tavolo tecnico stesso. Ciascun operatore provvedera' ad implementare le funzionalita' della piattaforma di rispettiva competenza.
4. Aspetti regolamentari.
Le prime fasi del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato hanno messo in luce l'opportunita' di apportare correttivi e integrazioni al quadro regolamentare definito dai precedenti provvedimenti.
Come gia' evidenziato, l'esigenza di un costante e tempestivo aggiornamento del contesto regolamentare di riferimento all'evoluzione delle condizioni del mercato costituisce una caratteristica della disciplina dell'accesso disaggregato ed e', tra l'altro, gia' stata formalmente preventivata da parte dell'Autorita' nell'ambito delle delibere n. 2/00/CIR, n. 5/00/CIR e n. 13/00/CIR.
In particolare, l'istruttoria ha messo in evidenza i sottoelencati aspetti:
a) capacita' di evasione degli ordini di accesso disaggregato: nell'ambito dell'attivita' istruttoria, gli operatori hanno manifestato la necessita' di poter conoscere preventivamente il numero minimo di ordinativi giornalieri di accesso disaggregato attivabili da parte di Telecom Italia, nonche' il numero minimo di ordinativi di prestazioni di Number Portability associate.
La questione e' analoga a quella gia' affrontata in occasione della introduzione delle prestazioni di Carrier Preselection e Number Portability; l'obiettivo e' quello di consentire, da un lato, agli operatori una adeguata pianificazione delle rispettive attivita' commerciali, dall'altro, di imporre a Telecom Italia la organizzazione di attivita' e processi in grado di evadere un numero di ordinativi effettivamente congruo per la diffusione del servizio in questione.
Nel caso di richiesta di servizi di accesso disaggregato, la questione appare, peraltro, tanto piu' delicata, in quanto eventuali limitazioni della capacita' di evasione degli ordinativi da parte di Telecom Italia sono particolarmente penalizzanti per gli operatori, in considerazione degli ingentissimi investimenti iniziali e costi ricorrenti sostenuti dagli operatori stessi per il servizio di co-locazione.
Il vigente quadro regolamentare prevede gia' alcune linee guida, di particolare interesse ai fini di una loro applicazione analogica.
Si richiama in particolare l'art. 1, comma 1, della delibera n. 7/00/CIR, che prevede un obbligo in capo agli operatori di adeguare la capacita' di evasione degli ordinativi della prestazione di Service Provider Portability (SPP), sulla base delle esigenze del mercato, nonche' di comunicare all'Autorita' il numero minimo giornaliero di evasione degli ordini (numero minimo fissato da Telecom Italia, in adempimento a tale disposizione, in 1.100 ordinativi per giorno lavorativo).
Il successivo art. 1, comma 3, della citata delibera n. 7/00/CIR, riserva all'Autorita' la possibilita' di riconsiderare la congruita' della capacita' di evasione dichiarata dagli operatori alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.
In relazione alle richieste di servizi di accesso disaggregato, l'Autorita' ha, in primo luogo, considerato l'ipotesi che la previsione di un obbligo di adeguamento della capacita' di evasione degli ordinativi da parte di Telecom Italia alle esigenze del mercato, supportato da puntuali e stringenti obblighi di Service Level Agreement e da adeguate penali (secondo quanto gia' definito nell'ambito della delibera n. 13/00/CIR), potesse efficacemente ovviare alla puntuale fissazione di un livello minimo di ordinativi e potesse costituire un incentivo strutturale all'adeguamento delle capacita' di lavorazione di Telecom Italia alle effettive esigenze del mercato. Occorre, tuttavia, tenere presente che il meccanismo delle penali (ancorche' opportunamente definite al fine di ristorare l'operatore per il danno subito dalla mancata attivazione dell'ordinativo relativo ad un singolo cliente) risulta di fatto inefficace soprattutto nella fase di prima implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Infatti, in tale fase, gli operatori si accreditano come fornitori di soluzioni efficienti nei confronti della clientela finale e, pertanto, debbono poter fare affidamento su un numero certo di ordinativi attivabili per poter pianificare le proprie attivita'.
Sulla base di tali considerazioni e dando anche seguito alle esplicite richieste degli operatori di definire un livello minimo di capacita' di evasione delle richieste di accesso disaggregato (e di eventuale Number Portability), l'Autorita' ha proceduto quindi ad effettuare un'analisi basata su una valutazione della domanda potenziale dei servizi di accesso disaggregato nella prima fase d'implementazione.
I siti selezionati nell'ambito della prima e seconda fase della procedura di assegnazione degli spazi di colocazione, ai sensi della delibera n. 13/00/CIR, forniscono un copertura potenziale di circa 14 milioni di linee attive, pari a circa il 50% del totale delle linee attive fornite da Telecom Italia. Se si considera come mercato potenziale per i nuovi operatori almeno il 15% di tale utenza, si arriva ad un potenziale di circa 2.100.000 di clientela per il primo anno, equivalente a circa 10.000 ordinativi giornalieri per duecentoventi giorni lavorativi.
A valori sostanzialmente analoghi si perviene, per altra via, effettuando delle stime conservative sulla base della capacita' dei moduli richiesti e resi disponibili agli operatori nell'ambito delle due fasi della procedura sopra richiamata.
Appare in ogni caso opportuno prevedere una puntuale e tempestiva verifica circa l'andamento delle richieste di accesso disaggregato da parte degli operatori nell'ambito della fase di avvio dell'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, al fine di provvedere eventualmente ad una rimodulazione della capacita' di evasione da parte di Telecom Italia dei predetti ordinativi alle effettive esigenze del mercato.
Sempre sul tema del numero minimo di ordinativi giornalieri, un aspetto parimenti rilevante e' costituito dalla necessita' di definire una differenziazione del trattamento degli ordinativi di Number Portability, a seconda che la richiesta di detto servizio sia associata, o meno, ad una richiesta di accesso disaggregato.
Al riguardo, si rileva in primo luogo che la richiesta di Number Portability deve necessariamente seguire le medesime procedure e modalita' di fornitura dell'accesso disaggregato cui e' associata, sia in termini di flussi procedurali per la gestione degli ordinativi, sia per quanto concerne il Service Level Agreement relativo.
Appare, inoltre, indispensabile che il valore minimo di capacita' di evasione sia differenziato in relazione alle due fattispecie; e', infatti, evidente che il numero di 1.100 ordinativi, se puo' essere considerato adeguato con riferimento alle richieste di portabilita' del numero non associate all'accesso disaggregato alla rete locale (anche in considerazione dell'assenza di significative infrastrutture di accesso alternative), appare estremamente limitato in un contesto di piena operativita' dell'accesso disaggregato. Pertanto, in relazione alle richieste di Number Portability associate a richieste di servizi di accesso disaggregato, il valore minimo di capacita' di evasione definito per i servizi di accesso disaggregato deve intendersi come riferito anche alla capacita' di evasione di richieste di Number Portability ad essi associate;
b) informazioni in merito ai tempi previsti per l'allestimento di spazi di co-locazione nei singoli siti: l'esperienza maturata nell'ambito della prima fase del processo di implementazione ha segnalato l'esigenza di una puntuale e periodica informativa agli operatori sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento degli spazi di co-locazione.
E' evidente, infatti, che, fermo restando il tempo massimo dei novanta giorni previsto dalla delibera n. 13/00/CIR per la predisposizione dei siti, gli operatori hanno uno specifico interesse a conoscere il calendario previsto per la consegna dei siti, nonche' eventuali ritardi, ai fini della pianificazione delle proprie attivita'. E', pertanto, opportuna l'integrazione dell'attuale disciplina con la previsione di specifici obblighi di informativa su tale aspetto. Nel corso delle attivita' istruttorie, Telecom Italia si e' dichiarata disponibile a produrre un report mensile di dettaglio ed ha concretamente fornito indicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori in relazione ai siti oggetto della prima fase. Le informazioni contenute in tale report non sono risultate peraltro sufficientemente dettagliate; esse non includono, ad esempio, l'effettiva data di inizio lavori, ne' indicazioni in merito alla prevista data di conclusione degli stessi.
L'Autorita' ritiene, inoltre, che debbano essere fornite indicazioni in merito ad eventuali problemi connessi ad esigenze di permessi, concessioni edilizie ed altri strumenti autorizzatori, con la relativa indicazione della data di inoltro della richiesta da parte di Telecom Italia alle amministrazioni competenti;
c) disciplina dell'offerta wholesale di servizi di accesso disaggregato: nell'ambito delle analisi dell'Unita' per il monitoraggio, anche sulla scorta delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni operatori, sono stati presi in considerazione gli aspetti tecnici, economici e regolamentari connessi alla possibilita' per gli operatori di formulare offerte, in modalita' wholesale dei servizi di accesso disaggregato acquistati da Telecom Italia, ad altri operatori licenziatari, ovvero ad operatori autorizzati alla fornitura di servizi x-DSL.
L'analisi ha preso in considerazione diverse ipotesi di offerta wholesale in particolare:
a) offerta di servizi ad operatori licenziatari i quali non abbiano in essere un contratto per l'accesso ai servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia;
b) offerta di servizi ad operatori licenziatari i quali, pur avendo un contratto per l'accesso disaggregato con Telecom Italia, non abbiano (per mancanza di spazi, ovvero per autonoma decisione imprenditoriale) disponibilita' di spazi in co-locazione presso uno o piu' determinati siti;
c) offerta di servizi ad operatori titolari di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di trasmissione dati e di servizi di tipo Internet.
In tutti e tre i casi sopra descritti, la fattispecie presa in esame contempla la fornitura ad un altro operatore (OLO o ISP), da parte dell'operatore titolare di un contratto di accesso disaggregato, di un servizio intermedio di accesso al singolo cliente finale; in altri termini, l'accesso al cliente finale viene realizzato integralmente mediante infrastrutture dell'operatore che fornisce il servizio intermedio (in quanto proprietarie, ovvero acquisite da Telecom Italia nell'ambito del predetto contratto).
Non sono invece state prese in considerazione, in quanto concettualmente eterogenee (sotto diversi profili: della natura contrattuale, delle soluzioni tecniche e degli impatti di mercato) soluzioni di mera rivendita ad altri operatori di singoli servizi di accesso disaggregato in senso proprio (ovvero di servizi accessori o di co-locazione), tali da realizzare un accesso al cliente finale realizzato tramite risorse impiantistiche di piu' operatori.
Fatta tale precisazione, da un punto di vista regolamentare, non si ravvisano, a livello nazionale e comunitario, particolari ostacoli alla introduzione di una specifica fattispecie di offerta wholesale di servizi di accesso disaggregato.
Tale fattispecie, ancorche' non espressamente definita dalla delibera n. 2/00/CIR, appare infatti coerente con i principi definiti e gli obiettivi sottesi alle disposizioni della delibera stessa.
L'assenza di una puntuale disciplina dell'ipotesi di offerta wholesale nella citata delibera n. 2/00/CIR comporta, peraltro, che i rapporti contrattuali descritti nelle linee guida procedurali e contrattuali siano esclusivamente basati su due operatori (l'operatore e Telecom Italia), nell'assunto che l'operatore richiedente il servizio di accesso disaggregato a Telecom Italia sia il medesimo che sottoscrive il contratto con il cliente finale. L'introduzione di un terzo operatore nella catena commerciale implica, pertanto, un riallineamento delle disposizioni procedurali.
Cio' premesso in termini di praticabilita' regolamentare, l'analisi ha messo in luce numerosi elementi a favore di una introduzione di forme di offerta wholesale dei servizi di accesso disaggregato.
In primo luogo, essa mette a disposizione degli operatori una interessante alternativa per la realizzazione di soluzioni concorrenziali nel mercato dell'accesso verso la clientela finale; e' infatti evidente che i forti investimenti iniziali necessari per accedere all'offerta di servizi di accesso disaggregato possono indurre alcuni operatori a desistere dal prendere in considerazione un loro impegno nel mercato dell'accesso, soprattutto in considerazione della forte incertezza dei tempi di rientro di tali investimenti.
La possibilita' di ottenere servizi di accesso alla clientela finale da un altro operatore a condizioni wholesale, senza dover affrontare gli elevati investimenti iniziali, puo' quindi risultare utile a tali operatori.
D'altro canto, appare utile consentire agli operatori che hanno invece deciso di acquistare servizi di accesso disaggregato da Telecom Italia e, quindi, di affrontare gli ingenti investimenti iniziali (per poi procedere, in prospettiva, ad una progressiva capillarizzazione delle proprie infrastrutture), di poter rivendere le soluzioni di accesso a loro disposizione ed ottimizzare cosi' tali investimenti.
L'introduzione di soluzioni wholesale, d'altra parte, sembra utile a produrre benefici piu' generali e di sistema, non esclusivamente riferiti agli operatori interessati, in quanto consente di perseguire obiettivi di massimizzazione dell'utilizzo degli spazi di co-locazione, di ampliamento del numero, della gamma e della capillarita' territoriale delle offerte alternative, nonche' di ottimizzazione degli investimenti e riduzione delle barriere all'entrata nel mercato dell'accesso.
L'attivita' istruttoria ha preso anche in considerazione l'esperienza maturata nei principali Paesi europei che hanno gia' avviato l'implementazione di soluzioni di accesso disaggregato. In questo senso, l'Autorita' ha riscontrato che, nella maggior parte dei casi, la fattispecie dell'offerta wholesale e' contemplata e che, anzi, per alcuni operatori, essa e' considerata una soluzione di business particolarmente attraente. Un forte interesse per la possibilita' di fornire o acquistare servizi wholesale e' stato registrato anche da parte degli operatori presenti in Italia.
Sotto un profilo contrattuale-gestionale, l'introduzione della possibilita' di un'offerta wholesale pone l'esigenza di definire i rapporti tra gli operatori coinvolti nel processo di fornitura dei servizi all'utente finale: Telecom Italia, l'operatore titolare del contratto con il cliente finale e l'operatore che ha un contratto di accesso disaggregato con Telecom Italia e che fornisce il servizio intermedio. Ad esempio, nel caso specifico di presentazione di una richiesta congiunta di accesso disaggregato e Number Portability, l'operatore che richiede l'accesso disaggregato dovra' indicare, nell'ordinativo inviato a Telecom Italia, come operatore Recipient l'operatore titolare del contratto con il cliente finale (il quale, a sua volta, dovra' essere titolare di un contratto, di Number Portability con Telecom Italia).
Un altro specifico aspetto, approfondito nell'ambito dell'attivita' istruttoria, riguarda il novero dei soggetti titolati ad accedere all'offerta wholesale. Destinatari naturali di tale offerta sono da considerare gli operatori titolari di licenza individuale; tali operatori, designati come destinatari dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 2/00/CIR, debbono, infatti, essere messi in condizione di poter optare per l'acquisto wholesale di detti servizi.
Occorre, d'altro canto, considerare che il profilo di utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, ai fini della fornitura di servizi finali, e' piuttosto articolato e non riguarda esclusivamente servizi di telefonia vocale, ma anche servizi innovativi di accesso a larga banda, tramite l'applicazione al tradizionale doppino in rame delle tecnologie della famiglia x-DSL.
Al riguardo, e' il caso di rilevare che l'utilizzo finalizzato ad applicazioni x-DSL e', ad oggi, il profilo applicativo prevalente per i servizi di accesso disaggregato; cio' emerge, non soltanto dall'analisi dei comportamenti del mondo dell'impresa (in ragione di valutazioni strategico-commerciali), ma anche, e soprattutto, in base alle posizioni espresse da parte delle istituzioni e dei regolatori internazionali, che individuano nella promozione dei servizi di accesso disaggregato un volano per la diffusione di servizi innovativi a larga banda.
In tal senso, si esprime chiaramente il Regolamento dell'Unione europea del dicembre 2000; l'Autorita' stessa, d'altro canto, si e' gia' attivata in tal senso, con la delibera n. 3/01/CIR, estendendo agli Internet Service Providers la possibilita' di accedere all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale permanente di Telecom Italia.
Appare, pertanto, opportuno consentire che all'offerta wholesale di servizi di accesso disaggregato accedano anche gli operatori titolari di autorizzazione alla fornitura di servizi di tipo Internet, nei limiti d'utilizzo delle relative funzionalita' derivanti dal relativo titolo autorizzatorio;
d) cessione del contratto di co-locazione: la fase di avvio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato ha evidenziato alcuni elementi di rigidita' rispetto alle esigenze di massima flessibilita' procedurale connesse all'avvio di un segmento di mercato assolutamente innovativo come quello delle infrastrutture d'accesso. In particolare, come sopra ricordato, appare indispensabile che gli operatori abbiano la massima flessibilita' nella valutazione delle rispettive prospettive di business.
E' parimenti utile evitare, non solo nell'interesse dei singoli operatori, bensi' dell'intero mercato dei servizi di accesso disaggregato, che alcune risorse scarse rimangano inutilizzate, invece di esser reintrodotte tempestivamente nel circuito produttivo, a beneficio degli operatori interessati ad un loro utilizzo ed, in ultima analisi, della clientela finale.
In tal senso, uno strumento utile appare l'istituto della cessione da parte di un operatore del proprio contratto di co-locazione ad un altro operatore; tale soluzione appare particolarmente proficua in tutti i casi in cui un operatore, dopo aver richiesto determinati spazi di co-locazione da Telecom Italia, decida successivamente di non utilizzare tali spazi per ragioni di natura tecnica (ad esempio, nel caso in cui il meccanismo di assegnazione degli spazi si sia risolto in un'allocazione non ottimale nel sito di centrale), ovvero per sopravvenute valutazioni di ordine strategico-commerciale.
E', dunque, opportuno che l'operatore abbia la possibilita' di trasferire ad altro operatore lo spazio allocato, a fronte del subentro da parte di quest'ultimo nelle posizioni giuridiche attive e passive nei confronti di Telecom Italia scaturenti dal predetto contratto.
Il subentro negli spazi di co-locazione contribuisce ad ottimizzare l'utilizzo degli spazi a disposizione, nonche' a rendere piu' efficiente il processo ed a diminuire i costi di uscita per alcuni operatori.
Le modalita' operative e gestionali degli accordi di cessione, oltre a dover essere definite nel pieno rispetto delle disposizioni generali previste dal codice civile (in particolare, all'art. 1406 e seguenti) per l'istituto della cessione del contratto, debbono, inoltre, salvaguardare le esigenze fondamentali di sicurezza ed integrita' delle infrastrutture di rete (nel caso di specie, della funzionalita' delle centrali di Telecom Italia), nonche' assicurare la continuita' dei rapporti contrattuali in essere con Telecom Italia in merito alla fornitura dei servizi di co-locazione. La cessione del contratto di co-locazione deve avvenire senza alcuna interruzione nella corresponsione di quanto dovuto a Telecom Italia;
e) procedure per la verifica dei costi di co-locazione e della disponibilita' dei siti: le prime attivita' di implementazione del servizio di co-locazione hanno evidenziato l'esigenza degli operatori di un maggiore dettaglio delle informazioni fornite da Telecom Italia, sia in merito ai casi di indisponibilita' di spazi di co-locazione presso le proprie centrali, sia in merito alle offerte commerciali elaborate in relazione agli spazi disponibili.
In tal senso, le delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR gia' prevedono alcune indicazioni di carattere generale atte a fornire agli operatori evidenza dettagliata degli studi di fattibilita' effettuati da Telecom Italia, sia in relazione alla disponibilita' di spazi, sia in relazione ai preventivi economici.
In particolare, l'art. 2, comma 2, della delibera 13/00/CIR, dispone che "In caso di indisponibilita' degli spazi di co-locazione di tipo fisico, di cui all'allegato A della delibera 2/00/CIR, lo studio di fattibilita' per gli spazi di co-locazione deve contenere adeguata e documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilita', nonche' fornire indicazioni di fattibilita' relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR.".
Il successivo comma 3 prosegue "in caso di esito positivo dello studio di fattibilita', Telecom Italia e' tenuta a fornire all'operatore il preventivo economico per l'allestimento degli spazi di co-locazione, corredato di un elenco dettagliato delle opere da eseguire.".
Il comma 4 prevede che "Telecom Italia e' tenuta a fornire, su richiesta dell'Autorita' o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonche' delle proposte pervenute dai diversi fornitori.".
Puntuali strumenti di controllo diretto da parte degli operatori interessati circa le condizioni tecniche ed economiche di fornitura degli spazi di co-locazione da parte dell'operatore notificato (ad esempio, la facolta' di effettuare sopralluoghi nei siti) sono inoltre previsti dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso disaggregato.
Gli studi di fattibilita' forniti da Telecom Italia, nell'ambito della prima fase del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, non hanno fornito informazioni di dettaglio relative alle singole voci di costo tali da permettere agli operatori di valutare la congruita' dei preventivi forniti; d'altro canto, con riferimento ai siti per i quali Telecom Italia ha dichiarato l'indisponibilita' di spazi di co-locazione, non e' stata fornita, ne' all'Autorita', ne' agli operatori, adeguata e documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilita'.
L'Autorita' ritiene opportuna la introduzione di strumenti che consentano agli operatori di poter acquisire informazioni di dettaglio in ordine agli aspetti sopra richiamati, in particolare ai costi di co-locazione connessi ai siti ed ai relativi lavori di allestimento.
In tale ottica si ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca agli operatori adeguata giustificazione dell'indisponibilita' di un sito e metta a disposizione degli stessi ogni informazione ed elemento utile alla verifica di tale indisponibilita' (esempio, l'esibizione della planimetria del sito; informazioni relative agli utilizzi attuali e pianificati del sito; esibizione del contratto di locazione, in caso di vincoli ad esso connessi), ovvero adeguate e dettagliate informazioni circa i lavori da eseguire.
Gli operatori hanno, inoltre, la facolta' di richiedere a Telecom Italia di effettuare sopralluoghi, direttamente o tramite un soggetto terzo incaricato; ferma restando la facolta' di adire l'Autorita' ai fini della risoluzione di eventuali controversie fondate sulla mancata condivisione delle motivazioni fornite da Telecom Italia.
Appare in ogni caso necessario che l'esercizio di tali facolta' di verifica e richiesta di chiarimenti di dettaglio da parte degli operatori avvenga in tempi certi e rapidi, in modo tale da non risolversi in rallentamento delle attivita' di allestimento dei siti, con un evidente danno in capo ad altri operatori interessati.
Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1. Linee guida procedurali per la gestione degli ordinativi per servizi
di accesso disaggregato alla rete locale
1. Le procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono risultare atte ad assicurare almeno:
a) la fornitura di Number Portability anche in relazione alle numerazioni secondarie associate ai servizi ISDN di Telecom Italia;
b) la possibilita' di richiedere separatamente la disattivazione della prestazione di Number Portability o dei servizi di accesso disaggregato, ancorche' precedentemente richiesti in modalita' congiunta e relativi al medesimo cliente;
c) adeguati meccanismi per la sincronizzazione fra piu' ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza multilinea e/o multinumero, per il servizio di accesso disaggregato e per le eventuali richieste di Number Portability;
d) la possibilita', su richiesta del cliente, di variazione della destinazione d'uso di un servizio di accesso disaggregato, senza necessita' di cessazione del servizio di accesso disaggregato esistente e dell'eventuale prestazione di Number Portability associata.
 
Art. 2. Capacita' di evasione giornaliera minima degli ordinativi per servizi
di accesso disaggregato
1. In fase di avvio del processo di implementazione, la capacita' di evasione giornaliera minima di ordinativi relativi a servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e' fissata in 10.000 ordinativi per giorno lavorativo.
2. La capacita' di evasione giornaliera minima fissata al precedente comma 1 e' da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni di Number Portability associate e contestuali alla richiesta di servizi di accesso disaggregato.
3. L'Autorita' si riserva di rivedere il numero minimo di attivazioni giornaliere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in conformita' con le esigenze del mercato.
 
Art. 3. Informazioni sul calendario delle attivita' di allestimento dei siti
di co-locazione
1. Telecom Italia fornisce agli operatori interessati, a cadenza mensile, una informativa dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento in relazione a ciascun sito di co-locazione, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) data di conferma degli ordinativi;
b) regime amministrativo applicato allo svolgimento dei lavori e indicazione della data di richiesta delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni edilizie alle amministrazioni competenti;
c) data indicativa di prevista consegna.
2. Telecom Italia fornisce agli operatori l'indicazione puntuale della data di ingresso in ciascun sito di colocazione, con un preavviso minimo di quindici giornilavorativi, nel caso di sito di nuovo allestimento, e di cinque giorni lavorativi, nel caso di predisposizione di nuovo modulo in un sito gia' operativo.
 
Art. 4. Offerta wholesale per i servizi di accesso disaggregato a livello di
rete locale
1. Gli operatori titolari di un contratto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia hanno la facolta' di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di accesso rivolte ad altri operatori.
2. Sono legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi di cui al precedente comma 1 gli operatori titolari di licenza individuale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, del decreto ministeriale 25 novembre 1997.
3. Sono altresi' legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi di cui al precedente comma 1 gli operatori muniti di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS, nel rispetto dei limiti di utilizzo connessi al rispettivo titolo autorizzatorio.
4. Gli operatori di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono titolari del rapporto contrattuale con il cliente finale e sono tenuti a produrre all'operatore fornitore del servizio intermedio copia del contratto sottoscritto con il cliente, nonche', nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, copia della manifestazione di volonta' del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia.
5. L'operatore fornitore del servizio intermedio di accesso e' tenuto al rispetto delle disposizioni recate all'art. 7 della delibera n. 2/00/CIR ed all'art. 4 della delibera n. 13/00/CIR.
6. In caso di richiesta congiunta di portabilita' del numero, l'ordinativo inviato a Telecom Italia deve indicare l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore Recipient.
 
Art. 5.
Cessione di contratti di co-locazione
1. Telecom Italia include nel manuale di procedura di cui all'art. 4, comma 5, della delibera n. 2/00/CIR, dettagliate condizioni procedurali relative alla cessione da parte di un operatore ad un altro operatore del proprio contratto di co-locazione sottoscritto con Telecom Italia.
2. L'operatore cedente non puo' richiedere all'operatore cessionario condizioni economiche diverse da quelle definite nell'ambito dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi di co-locazione e del contratto oggetto di cessione.
 
Art. 6. Verifiche sulla disponibilita' e sui costi di allestimento di spazi
di co-locazione
1. Telecom Italia include nel manuale di procedura di cui all'art. 4, comma 5, della delibera 2/00/CIR, procedure atte a consentire all'operatore di effettuare, direttamente o mediante soggetti terzi appositamente designati, sopralluoghi presso i siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonche' presso i siti per i quali lo studio di fattibilita' abbia dato esito negativo.
2. In caso di esito negativo, lo studio di fattibilita' deve riportare adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilita'.
3. In caso di esito positivo, lo studio di fattibilita' deve riportare una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, con particolare riferimento alla attuale capacita' di fornitura di servizi di alimentazione e condizionamento ed alla eventuale necessita' di ampliamento dei relativi impianti, ovvero di realizzazione di ulteriori impianti.
4. Entro dieci giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilita', l'operatore puo' richiedere a Telecom Italia la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative. Telecom Italia valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva dettagliatamente e per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore.
5. Telecom Italia adotta ogni misura utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti di mercato, ivi incluse le condizioni praticate a Telecom Italia per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti di mercato, nonche' a fornire agli operatori documentata evidenza dei costi effettivamente sostenuti e delle fatture pagate a soggetti terzi fornitori per l'espletamento dei lavori di allestimento dei siti indicati nei preventivi.
6. L'operatore, qualora riscontri l'applicazione di condizioni economiche non adeguatamente giustificate o comunque superiori ai prezzi correnti di mercato per servizi analoghi, puo' adire i competenti uffici dell'Autorita' ai sensi delle vigenti disposizioni.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Telecom Italia e' tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del presente provvedimento entro quarantacinque giorni dalla data di notifica e ad adeguare alle medesime disposizioni i contenuti dell'offerta di riferimento ed il manuale di procedura di cui all'art. 4 della delibera n. 2/00/CIR.
2. Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Le attivita' dell'Unita' per il monitoraggio di cui alla delibera n. 5/00/CIR sono prorogate fino al 31 dicembre 2001.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita', ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 25 luglio 2001
Il presidente: Cheli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone