Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 luglio 2001
Procedura preferenziale di attuazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, della direttiva 2001/2/CE della Commissione del 4 gennaio 2001 e della decisione 2001/107/CE della Commissione, recanti disposizioni in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

IL DIRETTORE dell'unita' di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto del
Dipartimento dei trasporti terrestri

Vista la direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione trasportabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 138 del 1o giugno 1999;
Vista la direttiva 2001/2/CE della Commissione del 4 gennaio 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 5 del 10 gennaio 2001;
Vista la decisione 2001/107/CE della Commissione che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 39 del 9 febbraio 2001;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12 febbraio 1983, recante l'elenco delle amministrazioni incaricate di ricevere le domande e degli organismi di controllo dei singoli Stati membri, notificati alla Commissione CEE ai sensi della direttiva 76/767/CEE sugli apparecchi a pressione;
Considerata la necessita' di assicurare, sul territorio nazionale, nelle more del recepimento delle suddette norme comunitarie, l'applicazione delle disposizioni nelle stesse contenute;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.
1. L'espletamento delle disposizioni tecnico-amministrative contenute nella direttiva 1999/36 CE, come modificata dalla direttiva 2001/2/CE e dalla decisione 2001/107/CE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, e' effetuato, nelle more del recepimento delle direttive medesime, dalle amministrazioni e dagli organismi di controllo di cui all'allegato A del decreto ministeriale 12 novembre 1982 secondo le competenze indicate nel decreto medesimo.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' fino alla emanazione delle disposizioni normative di trasposizione della direttiva 1999/36/CE nell'odinamento nazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2001
Il direttore: Esposito
 
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