Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311
Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, numeri 18, 19, 20 e 35;
Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visti il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto l'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
Sentita la Conferenza unificata;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";
Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimita' su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, in data 5 aprile 2001;
Considerata l'opportunita' di accogliere il suddetto rilievo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanita', delle finanze, per i beni e le attivita' culturali e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali di cui al titolo III del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri;
b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;
c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
d) procedimenti per la concessione dell'agibilita' dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
- Si trascrivono i numeri 77, 78 e 108 dell'allegato 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"77) Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di
pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie,
mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali e tenuta di
registi in materia di attivita' commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
legge 1o marzo 1975, n. 44;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78) Procedimento di dichiarazione di agibilita' da
parte della Commissione provinciale di vigilanza per i
locali di pubblico spettacolo e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616".
"108) Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di
pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie,
mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999, reca:
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1998". Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, della
legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di
norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998):
"Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di
semplificazione). - 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2
della presente legge. I regolamenti si conformano ai
criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente
legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono individuate forme stabili di consultazione
delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese
le associazioni nazionali riconosciute per la protezione
ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai
processi di regolazione e semplificazione".
- Si trascrivono i numeri 18, 19, 20 e 35 dell'allegato
1 della legge 8 marzo 1999, n. 50:
"18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di
agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e
guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello
Stato e della regione Sicilia:
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto
1907, n. 690, art. 43;
regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, art. 81.
19) Procedimento di rilascio della licenza di
collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche,
rare e antiche:
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, articoli 31 e 32;
legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, sesto
comma;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, art. 47.
20) Procedimento per la concessione del porto d'armi
per uso personale:
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
decreto 28 aprile 1998 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno
1998".
"35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex
art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, articoli 126 e 128".
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza".
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato
nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del
26 giugno 1940, reca: "Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza".
- Il regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 2 novembre 1907, reca:
"Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza".
- Il regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1909, reca:
"Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di
pubblica sicurezza".
- La legge 18 marzo 1968, n. 337, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 10 aprile 1968, reca:
"Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo
viaggiante".
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 21 aprile 1975, reca: "Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
supplemento ordinario - n. 234 del 29 agosto 1977, reca:
"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382".
- La legge 6 ottobre 1995, n. 425, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1995, reca:
"Modifiche all'art. 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' e degli
apparecchi adibiti alla piccola distribuzione".
- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
1998, e corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1998, reca "Riordino degli
organi collegiali operanti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a
norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge
15 marzo 1997, n. 59".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 231 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado):
"Art. 231. - 1. Salvo che sia diversamente disposto dal
presente decreto, quando leggi o decreti prevedono
l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento
innanzi al pretore per l'esercizio di attivita', questo e'
reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato".
- Si trascrive il testo vigente del comma 2 dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 42 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 42. - Abrogato.
Il questore ha facolta' di dare licenza per porto
d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di
concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di
portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni
animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a
centimetri 65".
- Per il riferimento alla legge 18 aprile 1975, n. 110,
si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo
dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110:
"Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da
guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, non possono
rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi
da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di
munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la
raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, possono essere
trasferite soltanto per successione a causa di morte, per
versamento ai competenti organi del Ministero della difesa,
per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed
ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione
di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra
ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti
per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone
residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico
cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a
darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a
chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a
conservarle. In quanto applicabili si osservano le
disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause
diverse da quelle indicate nel precedente comma e' punito
con la reclusione da due a sei anni e la multa da L.
400.000 a L. 4.000.000.
E' punito con l'ammenda fino a L. 200.000 chiunque,
essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel
secondo comma del presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi
alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e'
consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei
materiali indicati nel primo comma allo Stato e,
nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in
relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o
culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per
la fabbricazione di anni da guerra o tipo guerra o di
munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento,
di collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi
da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per
le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso
sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto
dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.
157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura
superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di
collezione da parte del questore, nel limite di un
esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il
limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai
fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi
ad avancarica.
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le
armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e
quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi
antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli
anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da
emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il
Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge. Dette armi non si computano
ai fini di cui al sesto comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere
effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi
comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate
nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi
tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento.
Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di
commercio e di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al
sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da L. 400.000 a L.
2.000.000".
- Si trascrive il testo dell'art. 80 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 80. - L'autorita' di pubblica sicurezza non puo'
concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un
luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto
verificare da una commissione tecnica la solidita' e la
sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente
adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di
prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
la licenza".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 126 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 126. - Non puo' esercitarsi il commercio di cose
antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva
all'autorita' locale di pubblica sicurezza".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 128 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 128. - I fabbricanti, i commercianti, gli
esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e
127 non possono compiere operazioni se non con le persone
provviste della carta di identita' di altro documento
munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione
dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni che
compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita'
di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e
le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni con gli esercenti
sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria
identita' nei modi prescritti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo'
alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
tranne che si tratti di oggetti comprati presso i
fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica".
- Per il riferimento al regio decreto del 31 agosto
1907, n. 690, si vedano le note alle premesse. Si trascrive
il testo vigente dell'art. 43 del regio decreto 31 agosto
1907, n. 690:
"Art. 43. - Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli
altri Ministri competenti, puo' con suo decreto attribuire
la qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie
telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purche'
posseggano i requisiti determinati dal regolamento e
prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri
agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed
all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello
Stato".
- Per il riferimento al regio decreto 20 agosto 1909,
n. 666, si vedano le note alle premesse. L'art. 81 e' stato
abrogato dal decreto qui pubblicato.



 
Art. 2.
Semplificazioni a carattere generale

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia gia' stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivita' da svolgersi per un tempo determinato.
Nel caso di trasferimento di taluna delle attivita' di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione e' stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attivita' alla verifica di idoneita', comunque definita, dei locali medesimi.";
b) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti.
Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attivita' autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.
Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.";
c) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, puo' richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attivita' nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare la cessazione immediata dell'attivita' se l'interessato o il rappresentante esercente e' privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attivita' ricettive, dall'articolo 17-ter della legge.";
d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorita' nei casi previsti dalla legge, puo' essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attivita' e con ogni altra modalita' prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilita' pubblica.";
e) all'articolo 15, primo comma, le parole "conforme alla legge sul bollo", sono sostituite dalle seguenti: "conforme alla legge sul bollo, se prescritto";
f) all'articolo 16 e' aggiunto infine il seguente comma:
"I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalita' informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto puo' prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.";
g) all'articolo 152, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche' di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.";
h) il secondo comma dell'articolo 195 e' sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione e' effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.";
i) all'articolo 247 e' aggiunto il seguente comma:
"Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.".



Note all'art. 2:
- Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 11 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 11. - Le autorizzazioni di polizia sono concesse
esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere
invocate per escludere o diminuire la responsabilita'
civile o penale in cui i concessionari possano essere
incorsi nell'esercizio concreto della loro attivita'.
In deroga a quanto previsto dall'art. 13 della legge,
le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge,
la cui durata non sia gia' stabilita da altre leggi statali
o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si
riferiscano ad attivita' da svolgersi per un tempo
determinato.
Nel caso di trasferimento di taluna delle attivita' di
cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli
per i quali l'autorizzazione e' stata rilasciata, o di
sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore
le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano
l'esercizio dell'attivita' alla verifica di idoneita',
comunque definita, dei locali medesimi".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 13. - Quando la legge non disponga altrimenti, le
autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno,
computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal
giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non e'
computato nel termine".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17-ter del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 17-ter. - 1. Quando e' accertata una violazione
prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis
il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando
l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza
ritardo, all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna
attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione
immediata della violazione, e' sufficiente, ai fini del
comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del
verbale o del rapporto e' consegnata o notificata
all'interessato.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al
comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
dell'attivita' condotta in difetto di autorizzazione
ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la
sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e
comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non
superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione e' revocato
quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle
prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e
salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela
della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di
sospensione relativo ad attivita' ricettive comunque
esercitate e' disposto trascorsi trenta giorni dalla
contestazione della violazione.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art.
100, la cessazione dell'attivita' non autorizzata e'
ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai
commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorita', e' punito ai
sensi dell'art. 650 del codice penale".
- Si trascrive il testo dell'art. 15 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 15. - Quando la legge prescrive, per determinati
atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi
debbono essere presentati per diritto in doppio esemplare,
di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto.
L'autorita' competente rilascia l'esemplare in bollo
alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva
l'altro negli atti di ufficio".
- Si trascrive il testo dell'art. 16 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 15. - In tutti i casi in cui la legge prescrive,
per l'esercizio di determinate attivita' soggette ad
autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri,
questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge,
in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati
dall'autorita' di pubblica sicurezza che attesta del numero
delle pagine nell'ultima di esse.
I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta
degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i
quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono
al loro esame.
I registri di cui al primo comma possono essere tenuti
con modalita' informatiche. A tal fine con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle
finanze e con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabilite le modalita' tecniche di tenuta,
vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed
esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti
con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti in materia di formazione,
archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti
informatici o telematici. Con lo stesso decreto puo'
prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici
programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite
autorizzate, mediante specifiche convenzioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 152 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 152. - Fermo il disposto degli articoli 12 e 13
del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno
degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve
contenere le indicazioni relative alla natura e
all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.
Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate
dall'art. 86 della legge o dall'art. 158 del presente
regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge
statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo
autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste
ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della
sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la
funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86,
con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III
e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e
110 della legge, nonche' di quelle del presente regolamente
non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano
specificamente la materia".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 86 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del
questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande,
pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in
cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra,
liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale
pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o
di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto
o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda
alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di
qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
limitati ai soli soci.
La licenza e' altresi' necessaria per l'attivita' di
distribuzione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma
dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi
apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per
l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono
installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la
licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione
o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono
rilasciate previo nulla osta dell'amministrazione
finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione
degli stessi nei circoli privati".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 158 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635:
"Art. 158. - Gli esercenti noleggi da rimessa senza
conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducente e
di biciclette sono soggetti alla disciplina dell'art. 86
della legge; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli
proprietari di una sola macchina che conducono
personalmente, i quali devono, invece, essere muniti del
certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della legge".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 100 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 100. - Oltre i casi indicati dalla legge, il
questore puo' sospendere la licenza di un esercizio nel
quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia
abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o
che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine
pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per
la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la
sospensione, la licenza puo' esser revocata".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 101 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 101. - E' vietato di adibire il locale di un
pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento
delle mercedi agli operai".
- Si trascrive il testo vigente del terzo comma
dell'art. 108 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Il questore, di sua iniziativa o su proposta
dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo,
l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se
il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art.
92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si
eserciti o si intenda esercitare la prostituzione
clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di
sostanze stupefacenti".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 109 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 109. - I gestori delle strutture ricettive di cui
all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i
rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla
regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non
possono dare alloggio a persone non munite della carta di
identita' o di altro documento idoneo ad attestarne
l'identita' secondo le norme vigenti.
Per gli stranieri e' sufficiente l'esibizione del
passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso
equivalente in forza di accordi internazionali, purche'
munito della fotografia del titolare.
I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i
propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti
che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle
generalita' conforme al modello approvato dal Ministro
dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del
gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei
familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo'
essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri
familiari e dal capogruppo anche per i componenti del
gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata
progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la
struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti
di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione.
L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente
comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di
cui al primo comma sono altresi' tenuti a comunicare
giornalmente all'autorita' di pubblica sicurezza l'arrivo
delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della
scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi
informatici, effettuata secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno.
La violazione delle disposizioni del presente articolo
e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire sei milioni.
Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di
trasgressione la licenza puo' essere revocata".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 110 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza):
"Art. 110. - In tutte le sale da biliardo o da gioco e
negli altri esercizi, compresi i circoli privati,
autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi
da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal
questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi
d'azzardo anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di
vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i
divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico
interesse.
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i
giochi gestiti dallo Stato.
Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco
di abilita' quelli in cui l'elemento abilita' e
trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento
aleatorio ed il valore del costo della partita non supera
il valore della moneta metallica corrente di valore non
superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire
premi che consistono, per ciascuna partita ed
immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o
nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo
di dieci volte. La durata di ciascuna partita non puo'
essere inferiore a dodici secondi.
Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti
gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua
abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili
unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di
un gettone per un importo complessivo non superiore, per
ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente
di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono,
direttamente e immediatamente dopo a conclusione della
partita, premi consistenti in prodotti di piccola
oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con
premi di diversa specie, di valore complessivo non
superiore a dieci volte il costo della partita.
I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono
essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in
premi di diversa specie. Essi non debbono ne' possono
realizzare alcun fine di lucro.
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il
gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda
da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la
confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere
distrutti.
In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
Se il contravventore e' titolare di licenza per
pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da
uno a sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
- Si trascrive il testo dell'art. 195 del regio dereto
6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 195. - La tabella dei giuochi proibiti,
prescritta dall'art. 110 della legge, deve essere tenuta
esposta in luogo visibile nell'esercizio.
In deroga a quanto previsto dall'art. 110, primo comma,
dela legge, la vidimazione e' effettuata dal sindaco o suo
delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati,
oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si
tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero
dell'interno.
Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta
costantemente a disposizione dei giuocatori la relativa
tariffa".
- Si trascrive il testo dell'art. 247 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 247. - Il registro di chi fa commercio di cose
antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti
preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge,
indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome,
cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data
dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta
ed il prezzo pattuito.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di
prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli
126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose
usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio
o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da
parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane,
di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre
preziose, anche usati. Esse non si applicano per il
commercio di cose usate prive di valore o di valore
esiguo".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 126 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 126. - Non puo' esercitarsi il commercio di cose
antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva
all'autorita' locale di pubblica sicurezza".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 128 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 128. - I fabbricanti, i commercianti, gli
esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e
127 non possono compiere operazioni se non con le persone
provviste della carta di identita' di altro documento
munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione
dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni che
compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita'
di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e
le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni con gli esercenti
sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria
identita' nei modi prescritti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo'
alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
tranne che si tratti di oggetti comprati presso i
fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica".



 
Art. 3. Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed
esplosivi

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e puo' essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facolta' di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.";
b) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole "in cui il richiedente ha la sua residenza," sono sostituite dalle seguenti: "in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio,";
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.".



Note all'art. 3:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza".
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno
1940, n. 149, reca: "Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza".
- Si trascrive il testo dell'art. 47 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 47. - Le domande per l'autorizzazione a fare
raccolta di armi a fine di commercio od industria, a
smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre
alle generalita' e alla firma dei richiedenti, le
indicazioni relative alla specie e alla quantita' delle
armi, nonche' ai locali dove le armi sono raccolte, esposte
in vendita o detenute per la vendita.
La licenza per la collezione di armi ha carattere
permanente e puo' essere rilasciata anche per una sola arma
comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi
della facolta' di detenere l'arma e il relativo
munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui
all'art. 38 della legge. Se la collezione riguarda armi
artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche
l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 38 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 38. - Chiunque detiene armi, munizioni o materie
esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantita'
deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di
pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando dei
reali carabinieri.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le
altre istituzioni autorizzate, per gli oggeti detenuti nei
luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi
artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualita' permanente
hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al
numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di
eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di
controllo anche nei casi contemplati dal capoverso
precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che
ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico".
- Si trascrive il testo dell'art. 61 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 61. - La licenza del porto d'armi e' rilasciata,
secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal
questore della provincia in cui il richiedente,
appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la
sua residenza o il domicilio, su apposito libretto
personale, formato:
a) da una copertina conforme al modulo annesso al
presente regolamento, contenente la fotografia e la firma
del richiedente, nonche' la indicazione delle generalita' e
dei connotati;
b) da uno o piu' fogli della carta bollata istituita
dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali
sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento,
rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco,
della rivoltella o pistola o del bastone animato.
Il rilascio del porto di arma lunga per difesa
personale, e' soggetto alle condizioni richieste per il
porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la
dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma".



 
Art. 4. Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico
spettacolo

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) il primo comma dell'articolo 116 e' sostituito dal seguente:
"Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge e' ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.";
b) gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 141. - Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.
Art. 141-bis. - Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza e' comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed e' composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o piu' supplenti.
Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che puo' parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
Art. 142. - Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.
Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita'.";
c) al secondo comma dell'articolo 144, le parole "articolo 142, n. 3", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 141, primo comma, lettera e)".



Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 116 del regio decreto
6 maggio 1940 n. 635, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 116. - Per le licenze di cui agli articoli 68 e
69 della legge e' ammessa la rappresentanza. La domanda per
ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della
specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle
rappresentazioni.
Alla domanda della licenza per pubbliche
rappresentazioni nelle sale di varieta', nei circhi
equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al
pubblico esclusi i teatri per rappresentazioni di opere
liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di
nascita dei minorenni che prendano parte alle
rappresentazioni.
La licenza e' concessa per un numero determinato di
rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.
La concessione di nuove licenze di esercizio per
spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la
rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al
preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare,
a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e
10 settembre 1936, n. 1946".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 68 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 68. - Senza licenza del questore non si possono
dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico
accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri
simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire
o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di
audizione.
Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare
aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi
speciali".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 69 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 69. - Senza licenza della autorita' locale di
pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente,
per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica
vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri
oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 80 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 80. - L'autorita' di pubblica sicurezza non puo'
concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un
luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto
verificare da una commissione tecnica la solidita' e la
sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente
adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di
prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
la licenza".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi
collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art.
11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
"Art. 4. (Commissione apertura sale cinematografiche).
- 1. (Omissis).
2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneita',
di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle
autorita' competenti delle autorizzazioni alla apertura dei
locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche
cinematografici o teatrali, e' esclusivamente affidata alle
commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141
del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti
autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da
destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il
prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e
le amministrazioni interessati, ai sensi dell'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni
provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di
personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono
altresi' competenti all'accertamento degli aspetti tecnici
di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione
nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.
337.
3. All'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "Autorita' competente
in materia di spettacolo sono inserite le seguenti: ", nei
soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o
divenga superiore a milletrecento. ; e sono aggiunte, in
fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia
superiore a milletrecento. ;
b) (Omissis);
c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per
l'attivita' sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio
legittimo dell'attivita' .
4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946,
convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, e'
abrogato.
4-bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a
complessi cinematografici superiori a milletrecento posti,
avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del
presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le
disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge
18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e
sullo spettacolo viaggiante):
"Art. 4. E' istituito presso il Ministero del turismo e
dello spettacolo un elenco delle attivita' spettacolari,
dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione
delle particolarita' tecnico-costruttive, delle
caratteristiche funzionali e della denominazione.
Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli
apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, l'elenco e' redatto ed approvato con decreto del
Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il
Ministro per l'interno, su conforme parere della
commissione di cui all'articolo precedente.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera'
periodicamente all'aggiornamento dell'elenco".
- La legge 6 ottobre 1995 n. 425, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1995, n. 243, reca "Modifiche
all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento e da gioco di abilita' e degli apparecchi
adibiti alla piccola distribuzione".
- Si trascrive il testo dell'art. 144 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"144. Sono a carico del conduttore del locale destinato
a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per
le eventuali ispezioni straordinarie richieste
dall'autorita' o dall'interessato.
Nessun compenso e' invece dovuto ai membri della
commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma,
dell'art. 141, primo comma, lettera e), del presente
regolamento.



 
Art. 5. Semplificazioni dei procedimenti concernenti il riconoscimento della
qualifica di agente di pubblica sicurezza

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:
a) essere maggiorenni;
b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) avere il godimento dei diritti civili e politici.
Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale e' richiesta la qualita' di agente di pubblica sicurezza.
All'atto dell'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza, l'interessato e' tenuto a prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse .
L'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza e' revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed e' sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato e' adottato un provvedimento restrittivo della liberta' personale.
Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorita' amministrativa il riconoscimento della qualita' di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.".



Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635:
"Art. 4. - L'autorita' locale di pubblica sicurezza
esercita nell'ambito della circoscrizione del comune, le
attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.
Il prefetto puo', con decreto, incaricare i funzionari
preposti ad uffici distaccati di pubblica sicurezza di
vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica
sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.
Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il
prefetto, od il questore con l'assenso del Prefetto,
possono inviare funzionari di pubblica sicurezza nei comuni
per assumere la direzione dei servizi di polizia.
Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta
sospesa la competenza dei podesta' relativamente ai servizi
di polizia".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 43 del regio
decreto 31 agosto 1907, n. 690:
"Art. 43. - Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli
altri Ministri competenti, puo' con suo decreto attribuire
la qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie
telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purche'
posseggano i requisiti determinati dal regolamento e
prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri
agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed
all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello
Stato".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del
decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
"Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
stradale della polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 1, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici,
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione appartenente al Ministero dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle
aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando
non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di
polizia stradale devono fare uso di apposito segnale
distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 231 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
"Art. 231. - 1. Salvo che sia diversamente disposto dal
presente decreto, quando leggi o decreti prevedono
l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento
innanzi al pretore per l'esercizio di attivita', questo e'
reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato".



 
Art. 6.
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) l'articolo 81 del regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
b) gli articoli 84, 93, primo comma, 94, 102, 103, 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attivita' ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorita' di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) gli articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192, nonche' gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.



Note all'art. 6:
- Per il testo vigente del comma 4 dell'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo degli articoli 93, 108 e 121
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati
dal devcreto qui pubblicato:
"Art. 93 (art. 91 testo unico 1926). - (Comma
abrogato).
Si puo' condurre l'esercizio per mezzo di
rappresentante".
"Art. 108. (art. 106 testo unico 1926). - Non si puo'
esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti
mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche
temporaneamente o a periodi ricorrenti.
La dichiarazione e' valida esclusivamente per i locali
in essa indicati.
Il questore, di sua iniziativa o su proposta
dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo,
l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se
il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art.
92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si
eserciti o si intenda esercitare la prostituzione
clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di
sostanze stupefacenti".
"Art. 121 (art. 122 testo unico 1926).
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
E' vietato il mestiere di ciarlatano.
- Si trascrive il testo dell'art. 188 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 188. - I minori degli anni diciotto non possono
essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande
alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di
esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle
bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od
essenziale dell'esercizio.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).".



 
Art. 7.
Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono perfezionati con l'osservanza delle norme previgenti.
2. Le domande per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferite d'ufficio alle prefetture competenti per territorio per la loro definizione ai sensi dell'articolo 5.
 
Art. 8.
Disposizione finale

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Veronesi, Ministro della sanita'
Del Turco, Ministro delle finanze
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Loiero, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2001
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 156
 
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