Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
ORDINANZA 25 luglio 2001
Disposizioni varie di protezione civile. (Ordinanza n. 3144).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000, con il quale e' stato prorogato al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, con il quale e' stato prorogato al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza ambientale nel territorio del comune di Goro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2001, con il quale e' stato prorogato al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni della provincia di Salerno, Avellino e Caserta;
Viste le istanze fatte pervenire dal Presidente della regione Campania, commissario delegato e dai sindaci dei comuni di Lauro, Bracigliano, Siano, Sarno, Quindici e San Felice a Cancello, con le quali e' fatta richiesta di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, i permessi straordinari di sindaci ed il contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni;
Vista la richiesta della prefettura di Perugia con la quale e' segnalata l'urgenza di integrare, con la somma di lire 850 milioni, le risorse stanziate in conseguenza della crisi sismica nel mese di settembre 1997;
Viste le note n. 12360 e 12361 datate 27 giugno 2001, con le quali la regione Emilia-Romagna ha comunicato che lo Stato e' stato ammesso al passivo fallimentare per un importo complessivo di L. 1.227.457.942 in conseguenza degli interventi di smaltimento dei rifiuti speciali stoccati sulle navi Karin B e Hai Xiong e negli stabilimenti di Visplant Chimiren di Cento e Bentivoglio (Ferrara);
Viste le istanze fatte pervenire dalle comunita' montane delle regioni Marche ed Umbria, con le quali e' chiesta l'autorizzazione a prorogare al 31 dicembre 2001, i contratti di lavoro a tempo determinato;
Vista la richiesta del sindaco del comune di Vicenza n. 18484, in data 2 luglio 2001, con la quale la necessita' di integrare con la somma di lire 188 milioni le risorse gia' assegnate con l'ordinanza n. 3126/2001, in conseguenza della rimozione di un ordigno bellico;
Vista la nota n. 102 del 12 giugno 2001 del prefetto di Catanzaro, con la quale e' stata chiesta la proroga,al 31 ottobre 2001, dell'autorizzazione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per far fronte alle attivita' connesse agli interventi conseguenti l'evento calamitoso verificatosi nel mese di settembre 2000, nel territorio della regione Calabria;
Vista la nota n. 3310/4117 in data 3 luglio 2001, con la quale l'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha quantificato la spesa per le attivita' di prevenzione e potenziamento dei servizi antincendi nelle isole Eolie;
Viste le ordinanze n. 2668 del 7 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998, n. 2976 del 15 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 1999, n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, e n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000;
Ritenuto che le situazioni di emergenza segnalate richiedono l'adozione di ulteriori misure per fronteggiare le esigenze prospettate;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 12 dell'ordinanza n. 2789/1998 e successive modifiche ed integrazioni e' prorogata al 31 dicembre 2001 ed e' aumentata per il comune di Lauro di cinque unita' in ragione delle esigenze connesse alla gestione del campo base di protezione civile.
2. Il termine di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 2789/1998 e' prorogato al 31 dicembre 2001.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza n. 2789/1998, e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogata al 31 dicembre 2001.
4. L'onere per gli interventi di cui ai commi precedenti e' posto a carico delle risorse stanziate dall'art. 7, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226.
5. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3029/1999 e successive modifiche ed integrazioni e' prorogato al 31 dicembre 2001. L'onere e' posto a carico delle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3088/2000, assegnate al commissario delegato presidente della regione Campania.
 
Art. 2.

1. Per le ulteriori esigenze della prefettura di Perugia in relazione agli interventi connessi alla crisi sismica del settembre 1997 e disciplinati dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2668/1997, e' concesso un ulteriore stanziamento di lire 850 milioni che e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.21.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).
 
Art. 3.

1. Le comunita' montane dell'Umbria e delle Marche delle quali fanno parte comuni dichiarati disastrati ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2694/1997, che hanno assunto, su autorizzazione regionale e con procedure pubbliche, personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli interventi di superamento dell'emergenza conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono autorizzate a prorogare la validita' di tali contratti fino alla scadenza dello stato di emergenza. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive integrazioni.
 
Art. 4.

1. Per la maggiore spesa connessa all'attuazione degli interventi di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto nel comune di Vicenza, gia' autorizzati con ordinanza n. 3126/2001, e' assegnata all'amministrazione comunale di Vicenza la somma di lire 188 milioni che e' posta a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).
 
Art. 5.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3088/2000, e' prorogata, con le stesse modalita', e con la stessa copertura finanziaria, al 31 ottobre 2001.
 
Art. 6.

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato, fino al 15 settembre 2001, a potenziare i servizi di prevenzione e intervento antincendi nelle isole Eolie.
2. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, e' assegnato un contributo di lire 600 milioni che e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile), che sara' versato in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.
 
Art. 7.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, commissario delegato per gli interventi di risanamento ambientale della sacca di Goro ex ordinanza n. 2976/1998, e' autorizzato ad utilizzare le risorse del passivo fallimentare pari a L. 1.227.457.942, conseguenti gli interventi di smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B e Hai Xiong e negli stabilimenti di Visplant Chimiren di Cento e Bentivoglio (Ferrara), per la liquidazione delle conseguenti spese legali e per la prosecuzione degli interventi di qualificazione ambientale nella sacca di Goro. La regione Emilia-Romagna provvede al trasferimento della somma alla contabilita' speciale del commissario delegato - presidente della regione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2001
Il Ministro dell'interno: Scajola
 
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