Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2001, n. 304
Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1998, recante tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1o febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita';
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidente
del Consiglio dei Ministri".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: "Legge quadro
sull'inquinamento acustico.".
- Si riporta l'art. 11, comma 1:
"Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). - 1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di
rispettiva competenza, con i Ministri della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della
difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti
per sorgente sonora relativamente alla disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi
anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori
dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste
motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti,
da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle nuove
localizzazioni aeroportuali".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge n.
447/1995, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
1. Autodromo e Motodromo (di seguito denominato Autodromo): circuito permanente dotato di una o piu' piste con manto di rivestimento asfaltato, di infrastrutture ed installazioni, appositamente costruito per la preparazione e lo svolgimento di attivita' o manifestazioni motoristiche secondo le regolamentazioni stabilite dalla Federazione internazionale dell'automobile, dalla Commissione sportiva automobilistica italiana, dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana;
2. Autodromo esistente: quello per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto si abbia una delle seguenti condizioni:
a) sia in esercizio;
b) siano stati ultimati o siano in corso i lavori di realizzazione;
c) sia stata autorizzata la realizzazione o vi sia stata una pronuncia favorevole di compatibilita' ambientale.
3. Sedime dell'autodromo, piste motoristiche di prova e per attivita' sportive: zona costituita da una o piu' porzioni di territorio, usualmente cintata, all'interno della quale si trovano la pista, le infrastrutture pertinenti l'attivita' svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio.
4. Pista motoristica di prova e per attivita' sportive: circuito permanente con manto di rivestimento asfaltato o non, in cui si svolgono le attivita' o manifestazioni motoristiche sportive o di altro genere.
5. Manifestazioni di Formula Uno, Formula 3000 ed assimilabili: sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare, che si svolgono in circuiti e percorsi chiusi. Dette manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, comunque a scarico libero, sono periodicamente definite dalla Federazione Internazionale dell'Automobile.
6. Manifestazioni di Moto Gran Prix e assimilabili: sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare in circuiti e percorsi chiusi. Dette manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, fra cui le emissioni sonore, sono definite dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana.
 
Art. 3.
L i m i t i
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attivita' sportive sono classificate sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997.
2. Agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, non si applica il disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante valori limite differenziali di immissione.
3. Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di immissione:
a) per i nuovi autodromi:
70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22;
60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6;
b) per autodromi esistenti:
70 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 9 alle 18,30;
60 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 18,30 alle 22 e dalle ore 6 alle 9;
50 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22 alle 6;
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altresi' 75 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22;
entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altresi' 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22.
4. Le attivita' o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da quelle di cui al comma 5, devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30. I comuni interessati possono, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.
5. Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula 1 sia previsto dalle Federazioni internazionali.
6. Per l'anno 2001, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare, sempre che lo svolgimento nell'anno 2001 delle predette manifestazioni sia gia' previsto e definito alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno solare. Per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare, possono essere consentite deroghe illimitate purche' il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.
8. Le deroghe di cui ai precedenti commi devono essere richieste dai gestori degli autodromi al comune territorialmente competente, il quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite di cui al comma 3. Le aree nelle quali e' previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni di appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della
citata legge 26 ottobre 1995, n. 447:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita'
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un
edificio destinato alla permanenza di persone o di
comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita'
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per
quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore
esterne ai locali in cui si svolgono le attivita'
produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli
edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche
in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le
infastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di
movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di
persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e
ricreative:
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore
non comprese nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di
rumore che puo' essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimita' della sorgente stessa,
f) valori limite di immissione: il valore massimo di
rumore che puo' essere immesso da una o piu' sorgenti
sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno,
misurato in prossimita' dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che
segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute
umana o per l'ambiente;
h) valori di qualita': i valori di rumore da
conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997, reca: "Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore". Si riporta il testo dell'art. 4:
"Art. 4 (Valori limite differenziali di immissione). -
1. I valori limite differenziali di immissione, definiti
all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per
il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.
Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella
classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si
applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del
minore e' da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia
inferiore a 50 dB (A) durante il periodo diurno e 40 dB (A)
durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a
finestre chiuse sia inferiore a 35 dB (A) durante il
periodo diurno e 25 dB (A) durante il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla rumorosita' prodotta:
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali e marittime;
da attivita' e comportamenti non connessi con
esigenze produttive, commerciali e professionali;
da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad
uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno
dello stesso".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1o marzo 1991 reca: "Limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nall'ambiente esterno".
Si riporta il testo dell'art. 6:
"Art. 6. - 1. In attesta della suddivisione del
territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si
applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di
accettabilita': =====================================================================
Zonizzazione |Limite diurno Leq (A)|Limite notturno Leq (A) ===================================================================== Tutto il territorio | | nazionale | 70 | 60 --------------------------------------------------------------------- Zona a (decreto | | ministeriale n. | | 1444/68) (*) | 65 | 55 --------------------------------------------------------------------- Zona B (decreto | | ministeriale n. | | 1444/68) (*) | 60 | 50 --------------------------------------------------------------------- Zona esclusivamente | | industriale | 70 | 70
(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2
aprile 1968.
2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate
in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il
rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non
superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e
quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB
(A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 dB (A) per
il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve
essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno
acustico negli ambienti abitativi.
3. Le imprese possono avvalersi della facolta' di cui
all'art. 3".



 
Art. 4.
Metodologie di misura
1. Le modalita' di misura e le relative strumentazioni sono indicate nel decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, recante tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico.
 
Art. 5.
Sistemi di monitoraggio
1. Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui all'articolo 3 e per la valutazione della richiesta di concessione di deroga di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, i comuni interessati richiedono ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle aree indicate messe a disposizione dai medesimi comuni, sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente. I gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attivita' sportive sono obbligati ad ottemperare alla richiesta. La documentazione relativa deve essere conservata presso i gestori e resa disponibile per le funzioni di controllo da parte degli organi di vigilanza. I gestori degli autodromi trasmettono ai comuni ed alla regione interessati la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.
 
Art. 6.
Controlli e sanzioni
1. Il controllo del rispetto delle disposizioni del presente decreto e' effettuato ai sensi e con le modalita' previsti dall'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. La mancata ottemperanza del disposto del presente decreto e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 26
ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento
acustico):
"Art. 14 (Controlli). - 1. Le amministrazioni
provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo
e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in
ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni
ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le
strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al
dereto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994. n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative
relative al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento
dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare
e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6,
relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine
rumorose e da attivita' svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche
relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.
6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei
contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art.
8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al
presente articolo ed il personale delle agenzie regionali
dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di
controllo e di vigilanza, puo' accedere agli impianti ed
alle sedi di attivita' che costituiscono fonte di rumore, e
richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari
per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale
e' munito di documento di riconoscimento rilasciato
dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto
industriale non puo' essere opposto per evitare od
ostacolare le attivita' di verifica o di controllo".
- Si riporta il comma 3 dell'art. 10 della legge 26
ottobre 1995, n. 447:
"Art. 10 (Sanzioni amministrative). - 1-2. (Omissis).
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui
all'art. 11 e delle disposizioni dettate in applicazione
della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni, e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a
L. 20.000.000".



 
Art. 7.
Norma transitoria
1. I comuni interessati, ferma restando l'immediata applicazione delle precedenti disposizioni, sono tenuti ad adeguare la propria disciplina regolamentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 8.
Norma di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformita' dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Veronesi, Ministro della sanita' Visto, Il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 390
 
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