Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2001, n. 300
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, concernente la procedura di nomina del direttore dell'Agenzia Industrie Difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce l'Agenzia Industrie Difesa rinviando ad apposito regolamento la definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della stessa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Industrie Difesa, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 300 del 1999;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, in materia di conferimento dell'incarico di direttore
dell'Agenzia Industrie Difesa
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, e' sostituito dal seguente:
"2. L'incarico di direttore e' conferito secondo la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalenti di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo dell'attivita' d'impresa di carattere industriale.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 10 Difesa, foglio n. 193



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. e' il seguente:
"Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. E' istituita,
nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agezia
Industrie Difesa, con personalita' giuridica di diritto
pubblico. L'Agenzia e' posta sotto la vigilanza del
Ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del
conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo
1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia e' quello di gestire
unitariamente le attivita' delle unita' produttive ed
industriali della Difesa di cui alla tabella C allegata al
decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 indicati
con uno o piu' decreti dello stesso Ministro, da adottare
entro il 31 marzo 2000. L'Agenzia utilizza le risorse
finanziarie materiali ed umane delle unita' dalla stessa
amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui
al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo
dell'economica gestione e dei principi che regolano la
concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, possono essere aggiornati i termini di cui
all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista,
nonche' definite le modalita' per la trasformazione in
societa' per azioni delle unita' produttive ed industriali
di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione,
assicurando al personale il diritto di cui all'art. 4,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 2000, n. 424, concernente "Regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia
Industrie Difesa, a norma dell'art. 22 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O. e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 5 (Organi). - 1. Sono organi dell'Agenzia il
direttore generale, d'ora in avanti "direttore", il
comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti.
2. L'incarico di direttore e' conferito secondo la
procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalenti di cui all'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, a persona di
qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo
dell'attivita' d'impresa di carattere industriale.
3. Il comitato direttivo e' composto da non piu' di
quattro membri scelti, per un periodo di tre anni, dal
direttore fra i capi delle unita' che operano nei
settori maggiormente rilevanti per l'attivita'
dell'Agenzia.
4. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri
effettivi ed uno supplente, nominati con decreto del
Ministro tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o
tra persone in possesso di specifica professionalita'. Le
indennita' dei componenti il collegio sono determinate dal
Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica".
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche). L'art. 73 del medesimo decreto
legislativo stabilisce che: "1. Quando leggi, regolamenti,
decreti, contratti collettivi od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento a norme del decreto
legislativo n. 29 del 1993 ovvero del decreto legislativo
n. 396 del 1997, del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per
incompatibilita', il riferimento si intende effettuato alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto, come
riportate da ciascun articolo":
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il
passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si
tiene conto della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita'
professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai
risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il
criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
in durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21 nonche' il corrispondente trattametno
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenzali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24,
comma 2.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore".



 
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