Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 luglio 2001
Approvazione dei modelli di certificati per la richiesta e la determinazione del contributo erariale da attribuire alle unioni di comuni ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali secondo i criteri definiti dal decreto del Ministero dell'interno del 1o settembre 2000, n. 318.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'amministrazione civile

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1o settembre 2000, n. 318, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei contributi statali ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali;
Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;
Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunita' montane entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo statale;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 5 che demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni costituitesi a decorrere dal 1o gennaio 2001 e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali conferite a decorrere dal 1o gennaio 2001 indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, cosi' come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.
 
Art. 2.
E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni e le comunita' montane che gia' percepiscono il contributo statale da data anteriore all'anno 2001 attestano eventuali variazioni intervenute in ordine al numero dei comuni che costituiscono le unioni ed in ordine al numero dei servizi gestiti dalle stesse unioni e dalle comunita' montane.
Per gli ulteriori servizi conferiti in gestione associata a decorrere dal 1o gennaio 2001 e per i nuovi comuni che sempre a decorrere dalla predetta data hanno aderito alla gestione associata dei servizi, le unioni di comuni e le comunita' montane attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate da ciascuno dei comuni interessati, cosi' come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.
Per i servizi per i quali cessa l'affidamento in gestione associata, le unioni di comuni e le comunita' montane attestano l'avvenuta variazione. Il contributo statale sara' ridotto in misura pari alla quota di contributo assegnato in relazione ai servizi non piu' gestiti in forma associata.
In caso di variazione del numero dei comuni facenti parte dell'unione dei comuni queste ultime attestano quali sono i comuni che dall'anno 2001 sono entrati a far parte dell'unione o ne sono eventualmente usciti.
 
Art. 3.
E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato C che fa parte integrante del presente decreto mediante il quale le unioni di comuni alle quali e' stato attribuito per gli anni 1999 e 2000 il contributo statale calcolato solo in base agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 1o settembre 2000, n. 318, indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, cosi' come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.
 
Art. 4.
Nei modelli di certificato A, B e C i servizi sono indicati secondo le denominazioni definite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Le spese sono riferite agli interventi cosi' come individuati nei predetti modelli di certificato.
 
Art. 5.
Le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono, entro il 30 settembre 2001, i certificati di cui agli articoli 1, 2 e 3 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Sportello unioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2001
Il direttore generale: Morcone
 
Allegato A
----> vedere allegato da pag. 22 a pag. 27 della G.U. <----
 
Allegato B
----> vedere allegato da pag. 28 a pag. 33 della G.U. <----
 
Allegato C
----> vedere allegato da pag. 34 a pag. 39 della G.U. <----
 
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