Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2001, n. 285
Regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attivita' normativa ministeriale e interministeriale;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ed in particolare l'articolo 1 sull'accesso alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 90/01 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 aprile 2001;
Sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari;
Su proposta del Ministro degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 con il quale e' stata confermata la delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafogli sen. prof. Franco Bassanini;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e definisce i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonche' i criteri di composizione della commissione giudicatrice, le modalita' di svolgimento del concorso e di valutazione dei titoli.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
stato sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- L'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85
"Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1,
della legge 28 luglio 1999, n. 266" e' il seguente:
"Art. 1. - Nel decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'art. 99 e' inserito il
seguente:
"Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). - I
requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione
alla carriera diplomatica, nonche' le modalita' di
svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della
commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri,
sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica per la parte relativa ai
requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli
studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse
almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene
attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento
del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli
universitari post-laurea e di master universitari di primo
e di secondo livello, il superamento degli appositi corsi
di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da
altri istituti individuati nel regolamento stesso,
l'attivita' lavorativa a livello di funzionario gia' svolta
presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove
miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati,
il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in
evidenza la capacita' dei candidati di affrontare
l'attivita' diplomatica.
Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il
15 per cento dei posti e' riservato ai dipendenti del
Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area
funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto
per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno
cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o
nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I
posti riservati, non utilizzati a favore di candidati
interni, sono conferiti agli idonei .".
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000,
n. 85, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Accesso alla carriera diplomatica
1. Alla carriera diplomatica si accede esclusivamente al grado iniziale mediante concorso, per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla carriera diplomatica viene emanato con decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il bando di concorso contiene il termine e le modalita' di presentazione delle domande nonche' l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove attitudinali, delle prove d'esame e delle eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e delle eventuali prove facoltative di lingua. Il bando indica inoltre, in conformita' al presente regolamento, l'oggetto delle prove attitudinali, delle prove d'esame scritte ed orali, e delle eventuali prove integrative e facoltative, nonche' le modalita' per il superamento delle prove attitudinali e la votazione minima per il superamento delle prove d'esame scritte ed orali e per il superamento delle eventuali prove integrative e facoltative. Il bando prevede altresi' i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione alla carriera diplomatica, i titoli che danno luogo a punteggio aggiuntivo ovvero a precedenza o a preferenza in caso di parita' di punteggio, i termini e le modalita' della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale dell'area funzionale C del Ministero degli affari esteri e le percentuali dei posti eventualmente riservati a favore di determinate categorie di candidati. Il bando contiene infine la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 100 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 "Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri" e' il seguente:
"Art. 100 (Specializzazioni e qualificazioni). - La
carriera diplomatica e' costituita di un unico ruolo. I
funzionari che la compongono possono possedere
specializzazioni. Queste sono in materia commerciale, in
materia sociale, per il vicino Oriente, per il medio ed
estremo Oriente; con regolamento possono essere modificate
le specializzazioni per materia e per area geografica e ne
possono essere stabilite altre. I funzionari specializzati
esercitano le funzioni della rispettiva specializzazione
fino al grado di consigliere di ambasciata incluso, secondo
quanto disposto dal presente decreto e dal regolamento. Le
specializzazioni che l'Amministrazione decida di attribuire
di volta in volta a seconda delle esigenze di servizio sono
acquisite:
a) nel concorso di ammissione;
b) durante il periodo di prova, mediante gli appositi
corsi sia per l'approfondimento nella specializzazione
conseguita col concorso sia per la preparazione ad una
specializzazione qualora il numero degli specializzati nel
concorso non sia risultato sufficiente alle esigenze
dell'Amministrazione;
c) nel corso della carriera, con le modalita'
stabilite dal regolamento.
I funzionari diplomatici, siano o meno specializzati,
possono altresi' conseguire, mediante appositi corsi o
esperienze di servizio, particolari qualificazioni
professionali secondo quanto disposto dal regolamento.
Indipendentemente dal possesso o meno di
specializzazioni o qualificazioni, i funzionari diplomatici
possono essere indifferentemente utilizzati a seconda delle
esigenze di servizio nei vari settori di attivita' indicati
nell'art. 99.".
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca "Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
lavoro".



 
Art. 3.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 2 sono necessari i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
b) eta' non superiore ai trentadue anni. Il limite di eta' e' soggetto alle deroghe previste dalle disposizioni vigenti in materia, che devono essere specificate nel bando di concorso.
Il limite massimo di eta' e' elevato per i funzionari internazionali che prestano o che hanno prestato servizio anche non continuativo per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia. Tale elevazione viene calcolata in corrispondenza del periodo di servizio presso le organizzazioni internazionali e fino ad un massimo di cinque anni. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il possesso della laurea;
c) una delle lauree specialistiche afferente alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, n. 17: giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n. 60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica (classe n. 70/S), studi europei (classe n. 99/S).
I candidati in possesso di laurea specialistica o altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' la laurea o il titolo siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il candidato e' am-messo con riserva alle prove di concorso, qualora tale decreto non sia stato ancora emanato, ma sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima;
d) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneita' psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso;
e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano gia' portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di cui all'articolo 10, comma 2.
4. L'amministrazione dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.



Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, n. 17,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001, n. 18,
supplemento ordinario, reca "Determinazione delle classi
delle lauree universitarie specialistiche".
- L'art. 37 del decreto legislativo n. 29/1993 e' stato
sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche":
"Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea). (Art. 37 del decreto legislativo n.
29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del decreto
legislativo n. 80 del 1998). - 1. I cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non
implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.".
- L'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato" e' il seguente:
"Art. 127 (Decadenza). - Oltre che nel caso previsto
dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza
dall'impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da
una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro
competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o
non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero
rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a
quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle
singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu'
breve;
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta
sentito il consiglio di amministrazione.".



 
Art. 4.
Riserve di posti
1. Il bando di concorso riporta le riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il quindici per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza.
3. I posti riservati ai sensi del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
 
Art. 5.
Domanda di ammissione al concorso
1. Le domande di ammissione al concorso redatte su modulo conforme a quello predisposto dal Ministero degli affari esteri, devono essere spedite secondo le modalita' indicate nel bando di concorso ed entro il termine indicato dal bando, il quale non puo' essere comunque inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale. I candidati che si trovano all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari d'Italia.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' ed ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita. Il candidato che ha compiuto i trentadue anni deve dichiarare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di eta';
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all'estero, ed i procedimenti penali pendenti in Italia o
all'estero; e) il titolo di studio di cui e' in possesso, indicando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito, e precisando altresi' la data del conseguimento e la votazione riportata;
f) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di leva;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso;
h) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione delle riserve di posti di cui all'articolo 4 del presente regolamento. In particolare, i dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C devono specificare il periodo di servizio nell'area funzionale o nelle precedenti corrispondenti qualifiche;
i) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall'articolo 3, comma 3, del presente regolamento;
l) quali prove integrative, di cui all'articolo 11 del presente regolamento, intende eventualmente sostenere ai fini della specializzazione;
m) quali prove linguistiche facoltative, di cui all'articolo 12 del presente regolamento, intende eventualmente sostenere;
n) i titoli, dei quali e' eventualmente in possesso, che possono dare punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento;
o) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza. Tali titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria.
3. L'Amministrazione si riserva di accertare la sussistenza dei titoli di cui alle lettere n) ed o) del comma 2.
4. Il candidato deve inoltre specificare l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
5. Il candidato deve inviare un certificato medico dal quale risulti l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. Il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero per motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. La qualita' di medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere attestata in maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto dell'autenticazione. La presentazione di un certificato medico non redatto nella debita forma comporta la non ammissione alle prove concorsuali. Tale documentazione medica deve pervenire al Ministero degli affari esteri almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove attitudinali di cui al successivo articolo 8.
6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati in base all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per le finalita' di gestione del concorso medesimo. Il Ministero degli affari esteri puo' comunicare i predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675/1996, nei confronti dell'ufficio titolare del trattamento dei dati personali. Con decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri viene nominato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 675/1996, il responsabile del trattamento predetto, il quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
7. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
8. Non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di partecipazione risultino non sottoscritte o prive della dichiarazione del possesso dei requisiti per l'ammissione alle prove concorsuali necessari ai sensi dell'articolo 3.
9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.



Note all'art. 5:
- Gli articoli 8, 10 e 13 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali" sono i seguenti:
"Art. 8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i
dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle
istruzioni del titolare o del responsabile.".
"Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta).
- 1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui
sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere
gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati
o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresi', quando i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.".
"Art. 13 (Diritti dell'interessato). - 1. In relazione
al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a),
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del
responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e
delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta
puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai
numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di
dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera
c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano,
un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.".
- L'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146
"Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione
del sistema tributario e per il funzionamento
dell'amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni
varie di carattere finanziario" e' il seguente:
"Art. 31 (Disposizioni in materia di idoneita' alle
funzioni di ufficiale esattoriale). - 1. Con regolamento,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono dettate le
modalita' per il conseguimento della idoneita' alle
funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle
previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con
l'osservanza dei seguenti criteri:
a) semplificazione e razionalizzazione del
procedimento;
b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi
di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle
funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non
funzionale;
c) articolazione della selezione in forma decentrata
a livello territoriale.".



 
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri ed e' composta da sette membri effettivi, incluso il presidente.
2. La commissione e' composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da tre professori ordinari di universita' per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per le prove attitudinali e per la prova d'esame orale, nonche' per le prove integrative ai fini delle specializzazioni e per le prove facoltative di lingua. I predetti partecipano ai lavori della commissione unicamente per quanto attiene alle rispettive materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti.
6. Alla commissione possono essere aggregati membri supplenti appartenenti alla carriera diplomatica, di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata, in caso di impedimento temporaneo dei membri effettivi o aggiunti, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte nelle rispettive materie, nonche' durante lo svolgimento e la valutazione della prova orale.
7. Non possono far parte della commissione il direttore ed i membri del comitato direttivo dell'istituto diplomatico, nonche' i docenti di cui gli istituti citati nell'articolo 9, comma 4, del presente regolamento si siano avvalsi per i corsi di preparazione nel biennio precedente al concorso. Sono altresi' esclusi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
8. Non si puo' far parte della commissione piu' di una volta nel corso dello stesso triennio.
 
Art. 7.
Procedura di concorso
1. Il concorso, per titoli ed esami, di ammissione alla carriera diplomatica si articola in:
a) prove attitudinali scritte ed orali;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d'esame scritte ed orali, nonche' eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed eventuali prove facoltative di lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le eventuali prove integrative e facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 8, comma 3, per la prova attitudinale scritta, nonche' nel successivo articolo 10, comma 5 per la prova attitudinale orale.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 100 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18/1967, si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 8.
Prove attitudinali
1. Le prove attitudinali, scritte ed orali, sono volte ad accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione di problemi. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. Le prove attitudinali scritte si articolano in un questionario psico-attitudinale a risposta multipla, nonche' in una relazione sintetica su un caso concreto di carattere internazionale, eventualmente con l'ausilio di documentazione, anche in lingua inglese e francese, fornita al riguardo.
3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui al successivo articolo 10, comma 2, i candidati che nelle prove attitudinali scritte, di cui al precedente comma 2 abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla ed abbiano riportato l'idoneita' nella relazione sintetica.
4. La prova attitudinale orale e' sostenuta da ciascun candidato nell'ambito della prova d'esame orale di cui al successivo articolo 10, comma 4, e consiste in un colloquio teso ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere il lavoro e le attivita' in ambienti stranieri che caratterizzano la professione diplomatica, nonche' la sua capacita' di parlare in pubblico e di valutare questioni di carattere internazionale. La prova e' comprensiva di una prova pratica di informatica.
 
Art. 9.
T i t o l i
1. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte d'esame, di cui al successivo articolo 10, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.
2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:
a) conseguimento di titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 2 centesimi;
b) frequenza con esito positivo degli appositi corsi di preparazione alla carriera diplomatica organizzati dall'istituto diplomatico del Ministero degli affari esteri o dagli istituti di cui al successivo comma 4: fino a 2 centesimi;
c) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b): fino a 2 centesimi;
3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i titoli universitari ed i master post-laurea di primo e secondo livello identificati con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica.
4. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i corsi organizzati dai seguenti istituti:
a) dipartimento di politica, istituzioni e storia - Universita' di Bologna;
b) dipartimenti di studi giuridici - Universita' di Catania e Verona;
c) Istituto di ricerche e studi internazionali del dipartimento di studi sullo Stato - Universita' di Firenze;
d) dipartimento di studi internazionali - Universita' di Padova;
e) Libera Universita' internazionale degli studi sociali (L.U.I.S.S.) di Roma;
f) Istituto universitario di studi europei - Universita' di Torino;
g) Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.) di Milano;
h) Societa' italiana per l'organizzazione internazionale (S.I.O.I.) - Sedi di Roma e di Napoli.
5. La lista degli istituti di cui al precedente comma 4, che danno luogo alla valutazione di cui al precedente comma 2, lettera b), puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
6. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.
 
Art. 10.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. Le prove d'esame orali sono precedute da prove attitudinali orali, e seguite da eventuali prove integrative orali al fine di conseguire le specializzazioni di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' da eventuali prove facoltative orali di lingua.
2. I candidati che hanno superato le prove attitudinali scritte di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte, che vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione senza l'uso del dizionario su tematiche di attualita' internazionale);
e) lingua francese (composizione senza l'uso del dizionario su tematiche di attualita' internazionale).
3. Sono ammessi alla prova d'esame orale di cui al successivo comma 4 candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte di cui al precedente comma 2, e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.
4. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2, nonche' sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo);
b) contabilita' di Stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e di diritto internazionale privato;
d) geografia politica ed economica;
e) conversazione su tematiche di attualita' internazionale in lingua inglese e francese.
La prova d'esame orale e' integrata con la prova attitudinale di cui al precedente articolo 8, comma 4.
5. Per superare la prova d'esame orale, di cui al precedente comma 4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno sessanta centesimi nonche' il giudizio di idoneita' nella prova attitudinale orale.



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 100 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18/1967, si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 11.
Prove integrative ai fini delle specializzazioni
1. Al fine di conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove integrative orali. Il bando stabilisce le eventuali specializzazioni ammesse al concorso.
2. Le eventuali prove integrative sono sostenute dai candidati al termine della propria prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4, e prima delle eventuali prove facoltative di lingua straniera.
3. Le prove integrative orali vertono sulle seguenti materie:
a) scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero, per conseguire la specializzazione commerciale;
b) circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela, per conseguire la specializzazione in materia sociale;
c) lingua araba (conversazione su tematiche di attualita' e cultura del vicino Oriente), per conseguire la specializzazione per il vicino Oriente;
d) lingua cinese, giapponese o persiana (conversazione su tematiche di attualita' e cultura del medio ed estremo Oriente), per conseguire la specializzazione per il medio ed estremo Oriente;
4. Per le prove integrative di lingua araba, cinese, giapponese o persiana il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 3 centesimi.
5. Per le prove integrative di scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero e di circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove integrative si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al precedente articolo 10, comma 5.



Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 100 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18/1967, si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 12.
Prove facoltative di lingua straniera
1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per le lingue inglese e francese, nonche' in una o piu' lingue ufficiali di Paesi extraeuropei che non formano oggetto di prove integrative ai sensi del precedente articolo 11.
2. L'eventuale prova facoltativa di lingua straniera e' sostenuta dai candidati al termine della prova d'esame orale di cui al precedente articolo 10, comma 4, e successivamente alle eventuali prove integrative di cui all'articolo 11, comma 3.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualita' internazionale.
4. Il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 3 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi, per la sola lingua tedesca o russa, e fino ad un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 1,5 centesimi, per le due lingue tedesca e russa.
5. Per le prove facoltative in una lingua europea o extraeuropea di cui al comma 1 del presente articolo, diverse dalle lingue tedesca e russa, il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 2 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi, per una sola lingua, e fino a un massimo di 3 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 0,9 centesimi, per due o piu' lingue.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al precedente articolo 10, comma 5.
 
Art. 13.
Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito
1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte di cui al precedente articolo 10, comma 2 con il voto riportato nella prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove integrative di specializzazione o facoltative di lingua.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.
3. Il direttore generale per il personale, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle riserve di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
Art. 14.
Modalita' e calendario delle prove
1. I programmi d'esame sono stabiliti nel bando di concorso.
2. Le prove di concorso hanno luogo a Roma, ovvero per esigenze di servizio in comuni della provincia di Roma.
3. La sede, il giorno e l'orario delle prove attitudinali scritte, di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - indicata nel bando di concorso. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale per tale tipo di prove.
4. Per le prove attitudinali scritte i candidati dispongono di un'ora per il questionario a risposta multipla e di un'ora per la relazione sintetica di cui al precedente articolo 8, comma 2.
5. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle successive prove d'esame scritte, sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per il personale del Ministero degli affari esteri.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove d'esame scritte, di cui al precedente articolo 10, comma 2, l'avviso di presentazione alle prove stesse e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerle.
7. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque ore per le materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 10, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 10, comma 2.
8. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali di cui all'articolo 10, comma 4.
9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove d'esame orali di cui all'articolo 10, comma 4, l'avviso di presentazione alle prove stesse, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.
 
Art. 15.
Norma di salvaguardia
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.



Note all'art. 15:
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si vedano le note
all'art. 3.
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le premesse.
- L'art. 36 del decreto legislativo n. 29/1993, e'
stato sostituito dagli articoli 35 e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si riportano di
seguito:
"Art. 35 (Reclutamento del personale). (Art. 36, commi
da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n.
80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 269 del 1999, art. 36-bis
del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.
23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lettera aa) del decreto
legislativo n. 267 del 2000). - 1. L'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale, deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle
procedure e' subordinato alla previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'art. 39,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e 1e procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti".
"Art. 36 (Forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale). (Art. 36, commi 7 ed 8 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 22 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
- 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle
disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi
precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi
nazionali provvedono a disciplinare la materia dei
contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione
e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di
quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230,
dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dell'art.
3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, converito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave.".



 
Art. 16.
Norme transitorie
1. I candidati in possesso della laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, conseguita presso universita' o istituti di istruzione universitaria entro e non oltre il 31 dicembre 2006, sono ammessi alle prove concorsuali. I candidati in possesso di laurea o altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione europea possono essere ammessi alle prove concorsuali, purche' la laurea o il titolo siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso, qualora tale decreto non sia stato ancora emanato, ma sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima.
2. Sino alla data del 31 dicembre 2002 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e successive modificazioni ed integrazioni.



Note all'art. 16:
- L'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341
"Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e' il
seguente:
"Art. 1 (Titoli universitari). - 1. Le universita'
rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR)".
- Per l'art. 37 del decreto legislativo n. 29/1993, si
vedano le note all'art. 3.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1971, n. 1252, abrogato dal presente regolamento a
partire dal 1o gennaio 2003, reca "Regolamento per il
concorso di ammissione alla carriera diplomatica".



 
Art. 17.
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e' abrogato a partire dal 1o gennaio 2003.
2. Il decreto ministeriale 2 ottobre 1998, n. 377, e' abrogato a partire dal 1o gennaio 2003.



Note all'art. 17:
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1252/1971, si vedano le note all'art. 16.
- Il decreto ministeriale 2 ottobre 1998, n. 377,
abrogato dal presente regolamento a partire dal 1o gennaio
2003, concerne: "Regolamento recante norme per la
fissazione di un limite di eta' di trentacinque anni per la
partecipazione al concorso diplomatico".



 
Art. 18.
Entrata in vigore e applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1o gennaio 2003.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 2001
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini Il Ministro proponente
Dini Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2001 Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 8, foglio n. 49
 
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