Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 luglio 2001
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari in vista dello svolgimento del Vertice G8, presso la citta' di Genova.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 251, concernente ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova";
Visto l'art. 1-ter del predetto decreto-legge, che dispone per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova la sospensione, per il periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001, dei termini di prescrizione nonche' quelli perentori, legali o convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azioni ed eccezioni;
Ritenute sussistenti le condizioni per sospendere, a favore dei soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova, i termini degli adempimenti tributari per il periodo dal 16 al 22 luglio 2001, in relazione alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, nonche' alla necessita' di far fronte all'impossibilita' da parte degli uffici preposti all'escussione degli adempimenti tributari di svolgere la loro attivita' a causa delle limitazioni alle ordinarie condizioni di accesso alle zone della citta' di Genova interessate allo svolgimento del Vertice G8;
Considerato che per effetto dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero dell'economia e delle finanze sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Decreta:
Art. 1.
1. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova, sono sospesi, per il periodo dal 16 al 22 luglio 2001, i termini relativi agli adempimenti tributari, ivi compresi quelli relativi ai versamenti diretti dei tributi e ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte operate dai predetti soggetti in qualita' di sostituiti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
Art. 2.
1. Gli adempimenti il cui termine di scadenza e' intervenuto nel periodo di sospensione di cui al precedente articolo, nonche' quelli in scadenza nello stesso periodo da espletare presso le commissioni tributarie e gli uffici delle Agenzie fiscali con sede in Genova, sono posti in essere entro il 30 luglio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2001
Il Ministro: Tremonti
 
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