Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 3 aprile 2001
Attuazione della direttiva della Commissione 2000/68/CE concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Bentazone" nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il regolamento della Commissione 3600/92 CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato successivamente con regolamento CE 933/94 e CE 2230/95, con i quali e' stato stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Tenuto conto che la Germania, individuata come Paese relatore per la sostanza attiva "Bentazone", ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva, presentando la relativa relazione;
Considerato che tale relazione e' stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente il riesame si e' concluso il 13 luglio 2000;
Considerato, inoltre, che il comitato scientifico per le piante ha confermato che per l'utilizzazione della suddetta sostanza attiva, pur non presentandosi rischi inaccettabili, gli Stati membri devono valutare il potenziale di lisciviazione della sostanza medesima nelle acque sotterranee e nelle coltivazioni di riso;
Ritenuto, pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate, che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione soddisfano in generale le esigenze della direttiva;
Vista la direttiva della Commissione 2000/68/CE del 23 ottobre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Bentazone" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/68/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva "Bentazone" nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Decreta:
Art. 1
1. La sostanza attiva BENTAZONE e' iscritta, fino al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della sanita' adotta entro il 31 gennaio 2002 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti "Bentazone".
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali si rende necessario richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni riportate in allegato al presente decreto, inviano al Ministero della sanita' entro il 31 luglio 2001 un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso ad un fascicolo di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II.
3. Il Ministero della sanita' revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti "Bentazone" non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, nonche' quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2.
 
Art. 3.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente la sostanza attiva "Bentazone" presentano al Ministero della sanita', entro il 31 luglio 2004, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro il 1o agosto 2005.
 
Art. 4.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "Bentazone" in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della sanita' un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo, entro quattro anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I del sopracitato decreto.
 
Art. 5.
1. Il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 1 della direttiva 91/414/CEE) e' messo a disposizione di eventuali interessati, per consultazioni, a seguito di specifica richiesta.
 
Art. 6.
1. E' consentita fino al 31 gennaio 2002 la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1o agosto 2001.
Roma, 3 aprile 2001
Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 313
 
Allegato Bentazone
l. Identita':
nome comune: "Bentazone";
denominazione IUP AC: 3-isopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3h)-one-2,2-diossido.
2. Condizioni particolari.
2.1. La purezza della sostanza attiva prodotta deve essere pari a 960 g/kg.
2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.
2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del bentazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 13 luglio 2000. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono:
prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee.
3. Data di scadenza dell'iscrizione: 31 luglio 2011.
 
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