Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 luglio 2001
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 249 del 1997, in base al quale alla copertura finanziaria di parte dell'onere di "funzionamento" si provvede con le modalita' di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge n. 481 del 1995;
Visto l'art. 2, comma 38, lettera b), della predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure e modalita' di versamento del contributo che i soggetti interessati devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione del funzionamento delle autorita';
Considerato che il citato comma 38, lettera b), della legge n. 481/1995 dispone tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno;
Visto il comma 40, del citato art. 2, della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;
Vista la comunicazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalita' di applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 2001, secondo la specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorita' nella riunione del 17 maggio 2001;
Visto il parere emesso dal Ragioniere generale dello Stato il 12 giugno 2001;

Decreta:
Art. 1.
1. I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie:
a) fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti pubbliche di telecomunicazione;
b) emittenti televisive:
b.1) su frequenze terrestri;
b.2) via cavo e satellite;
c) emittenti radio, anche via cavo e satellite;
d) editori:
d.1) giornali quotidiani;
d.2) periodici e riviste;
d.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;
d.4) editoria elettronica e digitale;
e) concessionarie di pubblicita':
e.1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;
e.2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici;
e.3) da trasmettere per via telematica;
f) fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali:
f.1) fornitori di servizi di accesso;
f.2) fornitori di servizi d'informazione;
f.3) produttori e distributori di servizi e prodotti interattivi e multimediali;
g) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.
2. Il contributo e' determinato applicando la percentuale di cui al successivo art. 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di attivita' ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1, al netto delle quote riversate agli operatori terzi.
Per l'anno 2001, per favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacita' competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in conside-razione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla societa' dell'informazione, il contributo non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attivita':
a) attivita' esercitate da meno di due anni rientranti in una o piu' delle categorie di cui al comma 1, purche' i ricavi stessi non derivino da pari attivita' esercitate nei precedenti due anni da soggetti comunque diversi dal dichiarante;
b) attivita' proprie di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti "in stato di crisi";
c) attivita' esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura a livello locale;
d) attivita' editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa la editoria elettronica e digitale;
e) attivita' per servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali.
 
Art. 2.
1. Il versamento del contributo va eseguito entro il 31 luglio 2001, direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale gia' intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo.
Il versamento deve affluire al capitolo 3694, art. 9.
 
Art. 3.
La percentuale del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 per l'anno 2001, e' fissata nella misura dello 0,35 per mille dei ricavi di cui all'art. 1, comma 2.
 
Art. 4.
1. I soggetti operanti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 15 settembre 2001, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio e quelli sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attivita' rientranti in piu' di una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.
2. Per la comunicazione di cui al comma 1, deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni sulla materia.
3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonche' l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2001
Il Ministro: Tremonti
 
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