Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 aprile 2001
Approvazione della deliberazione 12 dicembre 2000 del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti per l'anno 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Esaminata la deliberazione in data 12 dicembre 2000 con cui il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 2001 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
Considerato che la misura rimasta invariata rispetto a quella fissata per l'anno 2000 deve ritenersi congrua;
Visto l'art. 20, lettera f), della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Decreta:
E' approvata la deliberazione in data 12 dicembre 2000, con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in L. 70.000 le quote relative all'anno 2001 dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, per le spese del suo funzionamento; ed ha altresi' disposto che le quote suddette sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla meta' per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidita' a carico dell'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto della pensione intera.
Inoltre per le quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno e' dovuta una indennita' per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).
Roma, 17 aprile 2001
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
Riunito in Roma l'11-12 dicembre 2000

Visto l'art. 20, lettera f), della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;
Considerato che a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le quote debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno;

Delibera:
a) le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per l'anno 2001 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono rimaste invariate nella misura di L. 70.000;
b) le quote di cui al precedente comma, a norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte alla meta' per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidita' a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera;
c) sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno e' dovuta una indennita' per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).
Il presidente: Petrina
 
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