Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2001
Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, concernente l'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica, dell'attestazione e delle istruzioni per la compilazione;
Sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sulla proposta dei Ministri per la solidarieta', di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sono approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione nonche' le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato A al presente decreto.
2. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica, e' reso noto con comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
Art. 2.
1. La dichiarazione sostitutiva unica e' redatta conformemente a quanto previsto nel modello-tipo e nelle relative istruzioni.
2. L'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e' rilasciata al dichiarante dai soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati.
3. Effettuata l'attestazione della presentazione, l'ente che riceve la dichiarazione sostitutiva unica trasmette entro i successivi dieci giorni i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'I.N.P.S., secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000. L'I.N.P.S., ricevuti i dati, effettua il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo la procedura prevista nell'allegato A al presente decreto e rende disponibili detti indicatori agli enti erogatori, nonche' al dichiarante, anche a fine dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilita', secondo il modello di attestazione ivi previsto. La trasmissione dei dati avviene in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000.
 
Art. 3.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, i richiedenti prestazioni sociali agevolate, per l'erogazione delle quali gli enti erogatori abbiano previsto, nella disciplina di propria competenza, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, non sono tenuti a presentare ulteriori dichiarazioni se l'applicazione di detti criteri puo' essere effettuata dagli enti erogatori sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica.
2. I comuni, gli enti erogatori e le sedi I.N.P.S. presso i quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro per la solidarieta' sociale
Turco
Il Ministro delle finanze
Del Turco
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
 
ALLEGATO A

MODELLI-TIPO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
E DELL'ATTESTAZIONE, E RELATIVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
----> Vedere allegato da pag. 22 a pag. 42 <----
 
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