Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2001
Definizione, per l'anno 2001, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti di impiego e delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge 8 luglio 1998, n. 230.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza";
Visto in particolare l'art. 8, comma 2, lettera d), della citata legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attivita' di verifica sulla consistenza e le modalita' della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonche' sul rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'art. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, recante "Norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile", ed in particolare gli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, lettera c);
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2000, recante la struttura ordinativa, le competenze e la dotazione organica dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e delle strutture periferiche;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. L'attivita' ispettiva effettuata nei confronti di tutti gli enti convenzionati per l'impiego di obiettori di coscienza e' finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d'impiego; la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza nonche' la correttezza della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati.
2. Per l'anno 2001, il programma di attivita' ispettiva fissa i criteri per l'effettuazione delle verifiche, periodiche e a campione, da svolgersi presso gli enti convenzionati.
 
Art. 2.
Ispezioni a campione
1. Le ispezioni a campione possono essere effettuate nei confronti di tutti gli enti convenzionati, ivi inclusi quelli interessati al programma di ispezioni periodiche, ogniqualvolta l'Ufficio ravvisi un interesse all'espletamento dell'attivita' ispettiva ovvero venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformita' nel comportamento di enti ed obiettori a quanto stabilito dalla legge n. 230/1998, dalla normativa secondaria o dalle convenzioni in vigore.
2. Fermo restando il principio stabilito al primo comma, l'Ufficio procede nell'attivita' ispettiva "a campione" sulla base dei seguenti criteri da considerare, di norma, in ordine di priorita' decrescente. La sussistenza di due o piu' dei criteri sotto indicati costituisce motivo per procedere in deroga all'ordine delineato:
a) equa ripartizione dell'attivita' ispettiva tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata;
b) numero di posti previsti in convenzione, con particolare riferimento agli enti che impiegano piu' di cinquanta o meno di dieci obiettori;
c) articolazione territoriale dell'ente convenzionato, con riferimento al numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi di assegnazione;
d) decorrenza del rapporto convenzionale (risalente o recente);
e) tipologia di attivita' istituzionalmente svolta dall'ente;
f) rilevanza, particolarita', innovativita' e carattere sperimentale dei progetti d'impiego realizzati.
 
Art. 3.
Ispezioni periodiche
1. Gli enti con capacita' superiore alle cento unita' sono sottoposti a ispezioni annuali secondo l'ordine di priorita' di seguito riportato:
a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacita' superiore a mille unita';
b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacita' superiore a duecento unita';
c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacita' tra le cento e le duecento unita'.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 2, costituiscono ulteriori criteri di priorita' degli enti da sottoporre ad attivita' ispettiva periodica quelli fissati al comma 2 del medesimo art. 2.
 
Art. 4.
Calendario delle verifiche e modalita'
procedurali dell'attivita' ispettiva
1. Il direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile predispone il calendario delle verifiche, sia a campione che periodiche, sulla base dei criteri indicati agli articoli 2 e 3 e, con apposita circolare, stabilisce le modalita' procedurali dell'attivita' ispettiva.
 
Art. 5.
Svolgimento dell'attivita' ispettiva
1. Le ispezioni sono effettuate direttamente dal personale del servizio ispettivo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonche', a seguito della stipula dei protocolli d'intesa previsti dall'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, tramite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le forme e le condizioni ivi stabilite, senza oneri per l'Ufficio nazionale, ovvero, in via eccezionale, tramite le prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge n. 230 del 1998.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile puo' avvalersi, nello svolgimento delle verifiche ispettive, della attivita' dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' previste con apposito protocollo d'intesa.
Roma, 28 maggio 2001
Il Presidente: Amato
 
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