Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2001
Approvazione dello statuto dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale, che ha assunto la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;
Ritenuta la necessita' di adeguare lo statuto dell'Istituto italiano di medicina sociale ai principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la proposta di modifica statutaria del vigente statuto del predetto Istituto, nel testo quale risulta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1966, n. 1372, presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', Ministri vigilanti ai sensi dell'art. 14 della predetta legge 10 febbraio 1961, n. 66;
Considerata l'opportunita' di provvedere ad una modifica dello statuto dell'Istituto italiano di medicina sociale;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita';
Decreta:
Articolo unico
E' approvato lo statuto dell'Istituto italiano di medicina sociale, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 31 maggio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro della sanita'
Veronesi
 
Allegato
STATUTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE
Titolo I
Natura e funzioni dell'Istituto
Art. 1.
Natura e funzioni
L'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), e' persona giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, della sanita' e delle politiche sociali.
Esso ha sede in Roma.
E' dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, ha la capacita' giuridica per compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali.
L'Istituto italiano di medicina sociale costituisce il Centro nazionale di ricerca e formazione in materia di medicina sociale, con particolare riguardo agli aspetti medico sociali del lavoro umano, connesso anche ai sistemi di previdenza, assistenza e sicurezza sociale.
Per l'attuazione di tali fini l'Istituto:
a) compie ricerche sui fenomeni sociali di particolare rilevanza per quanto attiene alle problematiche emergenti nel settore socio-sanitario, nonche' indagini e studi sulla prevenzione delle malattie sociali e della salute e sicurezza sul lavoro;
b) presta consulenza tecnico-scientifica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle pubbliche amministrazioni, sia di carattere nazionale che regionale;
c) collabora con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e con altri enti ed istituzioni pubbliche, con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, con le universita', con altre istituzioni scientifiche, enti, organismi ed associazioni pubbliche e private, su temi concernenti i propri compiti istituzionali;
d) promuove il trasferimento delle conoscenze anche attraverso l'organizzazione di congressi sui principali problemi di medicina sociale e mediante la realizzazione di strumenti divulgativi di interesse sociale, svolge e promuove la formazione anche attraverso il conferimento di borse di studio e perfezionamento, mette a disposizione degli studiosi le proprie attrezzature tecniche, i risultati delle sue esperienze e quant'altro possa risultare utile ad attivita' di interesse medico sociale;
e) favorisce la produzione scientifica in campo medico sociale con proprie pubblicazioni sia a carattere monografico che periodico;
f) istituisce banche dati di interesse nazionale e provvede all'elaborazione di dati statistici a carattere demografico, sanitario e sociale;
g) promuove, mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione con il Ministero del lavoro, della sanita' e delle politiche sociali e con istituzioni scientifiche europee ed extra europee, volti ai fini di comune interesse.
Titolo II
Organizzazione dell'Istituto
Art. 2.
Organi dell'Istituto
Sono organi dell'Istituto:
a) Il presidente;
b) Il consiglio di amministrazione;
c) Il collegio dei revisori;
d) Il comitato di consulenza scientifica.
Art. 3.
Il presidente
Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali tra gli esperti, a livello nazionale, di medicina sociale.
Il presidente:
ha la legale rappresentanza dell'Istituto;
convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione e vigila sulle esecuzioni delle delibere;
firma gli atti e i documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite al direttore generale ed ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
puo' disporre, in caso di urgenza, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;
rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale;
puo', in caso di assenza o impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo ufficio ad un componente del consiglio di amministrazione.
Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per una sola volta.
Art. 4.
Il consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione e' composto da otto membri, scelti tra esperti di amministrazione, esperti di medicina sociale, nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute, e delle politiche sociali. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni.
Art. 5.
Funzioni del consiglio di amministrazione
Spetta al consiglio di amministrazione stabilire l'indirizzo politico e le direttive generali per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto.
In particolare:
a) fissa le direttive generali dell'attivita' dell'Istituto, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa, verificando la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite;
b) delibera l'approvazione del bilancio preventivo, le eventuali variazioni, nonche' il conto consuntivo;
c) propone al Ministero vigilante le eventuali modifiche allo statuto;
d) delibera la nomina e la revoca del direttore generale;
e) delibera l'adozione, e le eventuali modifiche, del regolamento organico del personale, del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' e sulla dotazione organica dell'Istituto;
f) assegna al direttore generale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, nell'ambito delle dotazioni di bilancio;
g) verifica l'attivita' svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno.
La deliberazione di cui alla lettera c) deve essere approvata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; quelle di cui alle lettere b) ed e), con allegata la relazione del collegio dei revisori, devono essere approvate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 6.
Procedure
Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri con lettera raccomandata. In caso di urgenza, la convocazione deve avvenire con telegramma. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta.
Ciascun verbale e' firmato dal presidente e dal segretario. Per la validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio viene convocato e presieduto dal consigliere di amministrazione piu' anziano di eta'.
Art. 7.
Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, nonche' il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' composto da tre membri di cui:
uno in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
uno scelto tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'.
Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti il consiglio di amministrazione. E' nominato altresi' un membro supplente. I revisori possono intervenire alle sedute del consiglio di amministrazione.
Art. 8.
Indennita' e compensi degli organi dell'Ente
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito l'importo dell'indennita' spettante al presidente dell'Istituto, il compenso dei componenti del collegio dei revisori, nonche' il gettone di presenza da corrispondere al presidente, ai revisori, ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti il comitato di consulenza scientifica per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica.
Ai componenti il consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica non e' dovuto alcun compenso fisso.
Art. 9.
Comitato di consulenza scientifica
Il comitato di consulenza scientifica e' composto da dieci membri, nominati dal Ministro de lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevalentemente tra i docenti universitari di medicina sociale, nonche' tra gli esperti nei settori di interesse dell'Istituto ed esercita le seguenti funzioni:
formula al consiglio di amministrazione proposte di programmi scientifici per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di ricerca e di trasferimento delle conoscenze finalizzate al raccordo con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'art. 1, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998;
esprime parere non vincolante sul piano delle attivita' di cui all'art. 5, lettera a), e sugli aggiornamenti annuali.
Nella prima seduta il comitato nomina, nel suo ambito, un coordinatore ed adotta un regolamento per lo svolgimento della propria attivita'.
Il comitato di consulenza scientifica e' nominato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.
Titolo III
Organizzazione dell'Istituto
Art. 10.
Regolamento dell'Istituto
Mediante appositi decreti interministeriali proposti dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente statuto, sono stabilite le norme di assunzione, la consistenza numerica, il trattamento economico del direttore generale, gli uffici di livello dirigenziale e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' le norme di amministrazione e contabilita'. Fino all'emanazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore quelli vigenti in quanto compatibili con le norme del presente statuto.
Art. 11.
Direttore generale
Il direttore generale e' preposto alla direzione tecnico-scientifica ed amministrativa dell'Istituto.
In particolare:
a) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione;
b) coordina l'attivita' tecnico-scientifica e l'attuazione dei programmi sulla base delle direttive generali emanate dal consiglio di amministrazione;
c) formula proposte agli organi di direzione politica anche ai fini dell'elaborazione del programma annuale;
d) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni, definendo gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuendo le conseguenti risorse umane e finanziarie;
e) resiste alle liti con potere di conciliare e transigere;
f) coordina l'ufficio per le relazioni con il pubblico, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
g) verifica e controlla le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
h) stipula i contratti individuali di lavoro con il personale dell'Istituto, ivi compreso quello di livello dirigenziale, sulla base della normativa vigente e dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
i) predispone la relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti;
j) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
k) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
l) predispone lo schema di bilancio di previsione, del conto consuntivo e propone al consiglio di amministrazione le eventuali variazioni al bilancio;
m) provvede al controllo di gestione ed alla valutazione del personale con incarico dirigenziale secondo i criteri stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Il direttore generale interviene, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica.
Art. 12.
Servizio di controllo interno
L'attivita' di valutazione e controllo strategico, prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' svolta da un apposito ufficio, denominato servizio di controllo interno, la cui direzione e' affidata ad un collegio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, estranei all'Istituto, scelti tra persone esperte di amministrazione, nominati con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del consiglio di amministrazione. Con la medesima delibera sara' stabilito il compenso da corrispondere ai componenti il collegio di direzione del servizio, nonche' il numero ed il livello funzionale delle unita' di personale, interne all'Istituto, da destinare al predetto ufficio.
Il collegio di direzione del servizio riferisce sui risultati dell'attivita' svolta al consiglio di amministrazione al termine di ciascun esercizio finanziario e dura in carica quattro anni.
Art. 13.
Incarichi di collaborazione ad esperti di medicina sociale
Per l'attuazione dei programmi scientifici, l'Istituto ha facolta' di conferire incarichi a esperti qualificati, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al 20% della dotazione organica.
Gli incarichi di cui al precedente comma, non danno luogo a rapporto di impiego, ed avranno per oggetto collaborazioni prevalentemente personali a titolo di prestazioni coordinate e continuative, secondo quanto stabilito dall'art. 409 c.p.c., n. 3, nei limiti e con le modalita' individuati con apposito provvedimento del direttore generale.
Gli incarichi di cui al primo comma potranno altresi' essere conferiti a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.
Per esigenze speciali l'Istituto puo' affidare la consulenza su particolari problemi anche a docenti universitari o dipendenti dello Stato e di enti pubblici o del Servizio sanitario nazionale, con il consenso dell'amministrazione di appartenenza.
Gli esperti sono individuati dal consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale, ed il relativo incarico e' conferito con provvedimento del direttore generale.
I compensi per gli incarichi suddetti sono determinati in relazione alla competenza richiesta ed ai risultati da conseguire, nei limiti dei minimi e dei massimi stabiliti periodicamente con delibera del consiglio di amministrazione.
Titolo IV
Bilancio
Art. 14.
Patrimonio, proventi e bilancio
L'Istituto provvede all'adempimento dei propri compiti:
a) con il contributo dell'INAIL e dell'INPS;
b) con le rendite del suo patrimonio;
c) con i contributi volontari di enti e di privati;
d) con i proventi delle attivita' da esso esplicate.
Il contributo degli enti di cui alla lettera a) e' determinato, annualmente, con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze a seguito di presentazione del bilancio di previsione, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Art. 15.
Bilancio di previsione e conto consuntivo
L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio devono essere compilati il bilancio di previsione ed il conto consuntivo che dovranno essere comunicati preventivamente al collegio dei revisori, il quale riferira' su di essi, con apposita relazione, al consiglio di amministrazione.
Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce; il conto consuntivo entro i tre mesi successivi la chiusura dell'esercizio stesso.
Entro quindici giorni dalle relative delibere il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere trasmessi al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Titolo V
Vigilanza
Art. 16.
Vigilanza dell'Istituto
L'Istituto italiano di medicina sociale e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, puo' disporre ispezioni sul funzionamento dell'Istituto.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, puo' essere disposta la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per accertate e gravi irregolarita' e per inosservanza alle linee direttive emanate dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Con lo stesso decreto sono fissati i poteri del commissario e la durata delle sue funzioni, che non possono comunque protrarsi per un periodo superiore ad un anno.
Art. 17.
Norma transitoria
Il presidente dell'Istituto, nominato prima dell'entrata in vigore del presente statuto, rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
 
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