Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2001
Ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di polizia amministrativa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto l'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante "Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile"; Considerato che l'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede l'immediato trasferimento di tutte le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa, in deroga al comma 1 dello stesso articolo di legge; Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato; Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito al trasferimento delle risorse in materia di polizia amministrativa, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale; Visto l'accordo, sancito dalla Conferenza unificata del 13 novembre 2000, in ordine all'attribuzione alle regioni e agli enti locali dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, rispettivamente alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e agli enti locali di ciascuna regione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997; Acquisito, in data 1 febbraio 2001, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, cittA' e autonomie locali; Sentita l'Unione italiana delle camere commercio, industria, artigianato e agricoltura; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito, in data 6 marzo 2001, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:
Art. 1.
Risorse finanziarie per spese di funzionamento

1. Le risorse finanziarie, per spese di funzionamento, diverse da quelle relative al personale, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante "Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa", e confermate nell'importo di lire 600 milioni dall'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono ripartite tra le regioni e gli enti locali, in base a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa" e, tra gli enti locali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile".
 
Art. 2.
Risorse per le spese relative al personale

1. A parziale modifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante "Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa", del 14 dicembre 2000 recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa" e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 di "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, rispettivamente alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e agli enti locali di ciascuna regione", con riguardo alla materia della polizia amministrativa, le risorse finanziarie, relative alle spese per il personale, quantificate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in 6.000 milioni, sono ripartite in proporzione ai contingenti di personale attribuiti a regioni, province e comuni, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa", come indicato nell'allegata tabella A. 2. Le risorse cosi' individuate sono ripartite tra le province e tra i comuni di ciascun ambito regionale in base al criterio della popolazione residente, calcolata secondo i dati ISTAT o comunque in base all'ultimo dato disponibile, come indicato nell'allegata tabella B.
 
Art. 3.
Criteri di ripartizione per le funzioni
conferite dalle regioni agli enti locali

1. Per le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite dalle regioni agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa, la ripartizione e' effettuata sulla base di quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 di "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, rispettivamente alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e agli enti locali di ciascuna regione", come indicato nell'allegata tabella B.
 
Art. 4.
Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alle allegate tabelle del presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.
 
Art. 5.
Trasferimento delle risorse

1. Le risorse finanziarie di cui agli articoli 1 e 2 sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per quanto concerne le regioni, e in apposito fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'eterno, per quanto concerne gli enti locali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alle occorrenti variazioni di bilancio, sulla base dei predetti decreti. 2. Tali risorse sono trasferite alle regioni e agli enti locali al momento della pubblicazione del presente decreto. Roma, 21 marzo 2001
p. Il Presidente: Bassanini
 
Vedere Tabelle da pag. 19 a pag. 159 del S.O.
 
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