Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 aprile 2001, n. 236
Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";
Considerato che, cosi come previsto dagli articoli 7, 22 e 28 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, occorre individuare, con apposito regolamento, le modalita' di espletamento dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e di svolgimento degli esami di fine corso;
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 febbraio 2001, prot. n. 13/2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 720/u-6/3-26 del 17 marzo 2001;

ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO

TITOLO I
Norme per l'accesso al ruolo direttivo ordinario
del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 1
Nomina a vice commissario penitenziario

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 146 del 2000, l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale. 2. Il venti per cento dei posti e' riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 2
Requisiti di partecipazione

1. Al concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono ammessi a partecipare i cittadini italiani, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, purche' siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale;
e) eta' non superiore agli anni trentadue. 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1, ad eccezione del limite d'eta', non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 146 del 2000, se i posti riservati al personale appartenente al 'Corpo di polizia penitenziaria non vengono coperti, i posti resi disponibili sono assegnati ai candidati idonei, in base alla graduatoria del concorso. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato, condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art.3
Bando di concorso

1. Il concorso e' indetto con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il bando di concorso deve indicare:
a) il numero dei posti complessivi messi a concorso e dei posti riservati al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione, nonche' l'avviso relativo al diario ed alle sedi delle prove scritte ed orali;
d) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire nelle stesse;
e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

Art. 4
Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 2. 2. E' escluso dal concorso, altresi', a norma degli articoli 93 e 05 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono". 3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 5
Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dirette al competente ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ed indirizzate al Provveditorato presente nella regione di appartenenza, devono essere compilate su modelli conformi a quello allegato al bando di concorso; per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, le domande di partecipazione devono essere presentate alle direzioni di appartenenza. Il termine - perentorio - di presentazione della domanda e' di trenta giorni, che decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2. Le domande devono contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso. 3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 6
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame e' composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente e da altri quattro membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C ( posizione economica C2 ). 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 4. La commissione e' nominata con decreto del capo del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.

Art. 7
Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale. 2. Prove scritte:
a) diritto penitenziario;
b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria. 3. Sono ammessi alla successiva fase del concorso i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte. 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. La prova orale non si intende superata se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi. 6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova orale. 7. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonche' con una prova facoltativa concernente elementi di informatica. 8. Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio. 9. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 8
Prova preliminare

1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unita', l'ammissione alle prove d'esame puo' essere preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. 2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione puo' avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da Predispone, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi. 4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica. 5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 9
Requisiti psico-fisici

1. I candidati che superano le prove scritte, ad esclusione del personale proveniente dal contingente di cui all'articolo 1, comma 2, sono sottoposti all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali. 2. I requisiti psico-fisici richiesti sono quelli previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento ai concorsi pubblici per la nomina a vice commissario della Polizia di Stato. 3. Sono cause di non idoneita' al servizio le imperfezioni ed infermita' previste dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904. 4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 5. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio l'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata ad avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale. 6. La commissione per gli accertamenti dei requisiti psico-fisici e' composta da un dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 Ottobre 1992, n. 443. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione economica C2. 7. Il giudizio di idoneita' e di non idoneita' espresso dalla commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 10
Requisiti attitudinali

1. I candidati che risultano idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima. 2. I requisiti attitudinali richiesti sono quelli previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali al candidato e' proposta, dalla commissione prevista dal successivo comma 5, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio. 4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale. 5. La commissione che procede agli accertamenti attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2, in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C posizione economica C2. 6. Il giudizio di idoneita' e di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 11
Graduatoria

1. Sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente articolo 7, comma 9, la commissione forma la graduatoria di merito. 2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

Art. 12
Corso per la nomina a vice commissario penitenziario

1. I vincitori del concorso sono nominati vice .commissari penitenziari in prova. 2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 146 del 2000, i' vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico -pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi d'istituto. 3. Il corso di formazione si articolera' in moduli didattici di contenuto teorico e di tecnica operativa secondo le modalita' di cui all'allegato A. 4. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso, conformemente alle previsioni di cui all'allegato B. 5. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso. 6. I vice commissari penitenziari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo e' negativo, sono dimessi.

Art. 13
Dimissioni dal corso

1. E' dimesso dal corso di cui al precedente articolo 12 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) non e' dichiarato idoneo al servizio d'istituto per il numero e la gravita' delle sanzioni disciplinari riportate. 2. Il personale che, per giustificato motivo, e' stato assente dal corso per piu' di trenta giorni e' ammesso a frequentare un corso successivo. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d'assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale resosi responsabile d'infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. In caso di assenza dal corso senza giustificato motivo si applicano le disposizioni dell'articolo; 127, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.

TITOLO II
Ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria

CAPO I
Norme per l'accesso al ruolo direttivo speciale

Art. 14
Nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio.

Art. 15
Possesso dei requisiti
ed esclusione dal concorso

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 146 del 2000, la partecipazione al concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e' riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore superiore o di ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianita' nella predetta qualifica, in possesso del diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado. 2. E' escluso dal concorso il personale che, nel precedente biennio, ha riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione, nonche', a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono". 3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 16
Bando di concorso

1. Il concorso e' indetto con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il bando di concorso deve indicare:
a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione, nonche' l'avviso relativo al diario ed alle sedi delle prove scritte ed orali;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) le materie oggetto delle prove d'esame;
f) la votazione minima da conseguire nelle prove scritte e nel colloquio;
g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile all'espletamento del concorso.

Art. 17
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame e' composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente e da altri quattro membri scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione, economica C2. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo', essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti o di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 4. La commissione e' nominata con decreto del capo del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.

Art. 18
Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed un colloquio: Prove scritte:
1) diritto penitenziario;
2) elementi di diritto penale e di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria. 2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su elementi di diritto costituzionale, di diritto amministrativo e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte. 4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi. 5. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. 6. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonche' con una prova facoltativa concernente elementi di informatica. 7. Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.

Art. 19
Titoli

1. Le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti come segue:
a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 12;
b) qualita' delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche in relazione alla sede di servizio, fino a punti 6;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 6;
d) diploma di laurea: fino a punti 9;
e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali: fino a punti
f) incarichi e servizi di particolare rilievo svolti nel settore delle relazioni esterne, nonche' nel campo dell'informazione, tendenti alla divulgazione di notizie, atti e documenti utili riguardanti l'Amministrazione penitenziaria, sempre che cio' risulti da atti ufficiali: fino a punti 4;
g) speciali riconoscimenti: fino a punti 2; 2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso. 3. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione. 5. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Art. 20
Graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione. 2. Sulla base del punteggio finale, la commissione forma la graduatoria di merito. A parita' di voto ha la precedenza il concorrente con la qualifica piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu' anziano in ruolo. 3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

Art. 21
Corso per la nomina a vice commissario penitenziario

1. I vincitori del concorso sono nominati, con provvedimento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, vice commissari penitenziari in prova. 2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 146 del 2000, i vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione della durata non inferiore a dodici mesi, articolato secondo le modalita' di cui all'allegato C. 3. Al temine del corso, il personale sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso, conformemente alle previsioni di cui all'allegato B. 4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.

Art. 22
Dimissioni dal corso

1. E' dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso. 2. Il personale che, per giustificato motivo, e' stato assente dal corso per piu' di trenta giorni, ovvero che non ha superato l'esame finale, e' ammesso a frequentare un corso successivo. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. In caso di assenza dal corso senza giustificato motivo si applicano le disposizioni dell'articolo 127, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.

CAPO II
Norme transitorie e finali

Art. 23
Nomina a vice commissario penitenziario

1. In prima attuazione, la nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue:
a) per n. 65 posti mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed in un successivo colloquio;
b) per n. 45 posti mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed in un successivo colloquio.

Art. 24
Requisiti per l'ammissione al concorso
previsto dall'articolo 23, lett. a)

1. Al concorso e' ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso almeno del diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado. 2. E' escluso dal concorso il personale che, nel precedente biennio, ha riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione, nonche', a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono". 3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 4. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso, nonche' l'eventuale nomina, sono disposte con riserva.

Art. 25
Prove d'esame

1. Il personale ammesso al concorso a n. 65 posti di vice commissario penitenziario e' chiamato a' sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale e di diritto penitenziario ed un successivo colloquio. 2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su nozioni di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria, elementi di diritto amministrativo, di diritto costituzionale e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi. 4.. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi. 5. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. 6. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonche' con una prova facoltativa concernente elementi di informatica. 7. Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.

Art. 26
Titoli

1. I titoli di servizio valutabili sono quelli previsti e disciplinati al precedente articolo 19.

Art. 27
Graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione. 2. Sulla base del punteggio finale, la commissione, individuata ai sensi dell'articolo 17, forma la graduatoria di merito. A parita' di voto ha la precedenza il concorrente con la qualifica piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu' anziano in ruolo. 3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

Art. 28
Corso di formazione

1. I vincitori del concorso, nominati vice commissari penitenziari, devono frequentare, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione tecnico - professionale della durata di un anno, articolato secondo le modalita' di cui all'allegato C. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 22.

Art. 29
Requisiti per l'ammissione alla selezione
prevista dall 'articolo 23, lett. b)

1. La selezione prevista dall'articolo 23, lett. b) e' riservata:
a) per n. 35 posti, al personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non inferiore ad ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianita' nel ruolo di almeno 10 anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria non inferiore a 100 unita';
b) per i restanti n. 10 posti, al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno 30 anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 2. Ai fini dell'esclusione dalla selezione e dell'eventuale ammissione con riserva si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24, commi 2, 3 e 4.

Art. 30
Selezione

1. La selezione consiste nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio.

Art. 31
Titoli

1. Sono ammessi a valutazione i titoli di servizio acquisiti nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice la selezione, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale. 2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per la valutazione dei titoli, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA I - Rapporti informativi e giudizi complessivi: fino a punti 20. Per il giudizio complessivo di OTTIMO con punti:
32 - punti 4,00
31 - punti 3,70
30 - punti 3,50
29 - punti 3,00
28 - punti 2,50
27 - punti 2,00 - Per il giudizio complessivo di DISTINTO con punti:
26 - punti 1,50
25 - punti 1,00
24 - punti 0,50

Non sono valutabili i giudizi complessivi inferiori a "DISTINTO". B) CATEGORIA II - Qualita' delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta in relazione alla sede di servizio: fino a punti 11. - Per i periodi inferiori ad un anno saranno valutabili soltanto le frazioni superiori a sei mesi. Sottocategoria B1 : fino ad un massimo complessivo di punti 3,50. - Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti e' superiore alle 800 unita' :
punti 0,70 per anno. - Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti e' compresa tra 601 e 800 unita':
punti 0,60 per anno. - Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti e' compresa tra 451 e 600 unita':
punti 0,50 per anno. - Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti e' compresa tra 301 e 450 unita':
punti 0,35 per anno. - Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti e' compresa tra 201 e 300 unita':
punti 0,20 per anno. - Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti e' compresa tra 100 e 200 unita':
punti 0,10 per anno. Sottocategoria B2: fino ad un massimo complessivo di punti 0,50: - Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi nelle quali sono istituite sezioni per detenuti sottoposti all'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario ovvero per collaboratori di giustizia:
punti 0,10 per anno Sottocategoria B3: fino ad un massimo complessivo di punti 3,50: - Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria superiore alle 800 unita':
punti 0,70 per anno - Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 601 e 800 unita': punti
0,60 per anno - Funzioni di comandante di reparto ,in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 451 e 600 unita':
puliti 0,50 per anno - Funzioni di comandante di reparto in sedi alle, quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 301 e 450 unita':
punti 0,35 per anno - Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 201 e 300 unita':
punti 0,20 per anno - Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato. un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 100 e 200 unita':
punti 0,10 per anno Sottocategoria B4: fino ad un massimo complessivo di punti 3,50. E' valutata l' anzianita' nelle funzioni di comandante di reparto superiore a cinque anni.
Si attribuiscono 0,40 punti per ogni anno oltre il quinto. C) CATEGORIA III - Incarichi svolti. Con particolare riferimento agli incarichi svolti e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione che comportino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza professionale:fino a punti 6,00. Il punteggio massimo di punti 6,00 sara' ripartito nelle seguenti sottocategorie: Sottocategoria 1: fino ad un massimo complessivo di punti 2,00. Incarichi conferiti con provvedimento formale dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio, ovvero, nel caso rientrino nelle normali mansioni di ufficio, determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano l'assunzione di particolari responsabilita', ovvero abbiano natura fiduciaria o carattere di riservatezza. Sottocategoria C2: fino ad un massimo complessivo di punti 2,00. Partecipazione a commissioni di concorso, a comitati e consigli, commissioni di studio, gruppi di lavoro o altri organi collegiali -costituiti con formali provvedimenti nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia ovvero costituiti al di fuori dell'Amministrazione di 'appartenenza ma con formale provvedimento di una pubblica Amministrazione. Sottocategoria C3: fino ad un massimo complessivo di punti 2,00. Incarichi di docenza in corsi o seminari di formazione, di aggiornamento ed equiparati che vertano su materie attinenti ai servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuti da un'Amministrazione statale o ente pubblico territoriale. D) CATEGORIA IV - Formazione e perfezionamento professionale fino a punti 4.00. Sono valutabili i titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali. Per ciascuno di essi viene attribuito il punteggio di seguito indicato in relazione al particolare profitto riportato: - giudizio finale di|"Ottimo" |punti 1,00 --------------------------------------------------------------------- - giudizio finale di|"Distinto" |punti 0,75 --------------------------------------------------------------------- - giudizio finale di|"Buono" |punti 0,50 ---------------------------------------------------------------------
|"Sufficiente", "Con Profitto", "Esito| - giudizio finale di|Favorevole", "Idoneita'" e "Positivo"|punti 0,15

E) CATEGORIA V - Lavori originali elaborati per il servizio: no a punti 4.50. Sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio, delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferito dall'Amministrazione d'appartenenza o da quella presso cui presta servizio o che l'Amministrazione abbia utilizzato, sempre che cio' risulti da atti ufficiali, e che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'Amministrazione. F) CATEGORIA VI -Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 7,50. Sono valutabili le pubblicazioni scientifiche edite relative a discipline scientifiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'Amministrazione di appartenenza e che costituiscano un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. Non saranno valutate le eventuali dispense o pubblicazioni inerenti alle docenze tenute nei corsi di aggiornamento o di perfezionamento, ne' articoli o note pubblicati su periodici e quotidiani, a meno che si tratti di riviste di carattere giuridico o scientifico. Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile variera' da un minimo di 1,50 ad un massimo di 2.50. G) CATEGORIA VII - Incarichi e servizi speciali nel settore delle relazioni esterne: fino a punti 2,50. Sono valutabili gli incarichi e servizi speciali di particolare rilievo nel settore delle relazioni esterne, nonche' nel campo dell'informazione, tendenti alla divulgazione di notizie, atti e documenti utili riguardanti l'Amministrazione penitenziaria, sempre che cio' risulti da atti ufficiali Si attribuiscono 0,50 punti per anno H) CATEGORIA VIII - Titoli di studio e di abilitazione professionale.
1) Diploma di laurea fino a punti 9,00
a) corso di specializzazione post - laurea punti 1,50
b) abilitazione all'esercizio della professione punti 1,50
2) Diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado punti 0,50
a) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,30 I) CATEGORIA IX - Speciali riconoscimenti: fino a punti 3,00. Sono valutati i sotto indicati riconoscimenti:
1) Medaglia d'oro al valor militare o civile punti 1,50
2) Medaglia d'argento al valor militare o civile punti 1,00
3) Medaglia di bronzo al valor militare o civile punti 0,75
4) Attestato di pubblica benemerenza punti 0,20
5) Encomio solenne punti 0,70
6) Encomio punti 0,50
7) Lode ministeriale Ovvero Lode ex articolo 78 - D.P.R. 15.2.1999, n. 82 punti 0,30

3. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annotai titoli valutati ed il punteggio attribuito su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

Art. 32
Colloquio

1. Il colloquio verte su elementi di diritto penitenziario, di diritto penale e processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria, elementi di diritto amministrativo, di diritto costituzionale e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi. 3. I candidati possono, a' domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonche' con una prova facoltativa concernente elementi di informatica. 4. Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.

Art. 33
Graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione e del voto ottenuto nel colloquio. 2. Sulla base del punteggio finale, la commissione, individuata ai sensi dell'articolo 17, forma la graduatoria di merito. A parita' di voto ha la precedenza il candidato piu' anziano in ruolo. 3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori della selezione.

Art. 34
Corso di formazione

1. I vincitori della selezione, ottenuta la nomina, frequentano, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione tecnico - professionale della durata di un anno, articolato secondo le modalita' di cui all'allegato C. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 22.

Art. 35
Nomina alla qualifica di commissario penitenziario

1. In prima attuazione, alla copertura di n. 40 posti di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si provvede, ai sensi del precedente articolo 23, lett. b), mediante una selezione alla quale e' ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore, con una anzianita' di almeno 30 anni di effettivo servizio e di almeno 10 anni nel ruolo degli ispettori:
a) in possesso di diploma di laurea ;
b) ovvero in possesso di diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto presso istituti penitenziari ai quali sia stato assegnato, nel periodo considerato, un contingente medio annuo di Polizia Penitenziaria non inferiore alle 100 unita'. 2. Ai fini dell'esclusione dalla selezione e dell'eventuale ammissione con riserva si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24, commi 2, 3 e 4. 3. La selezione, consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio, si svolge con i criteri previsti dagli articoli 31, 32 e 33 . 4. Non sono valutabili i titoli indicati all'art. 31, lett. H, punto 2.

Art. 36
Corso di formazione

1. I vincitori della selezione, ottenuta la nomina, frequentano un corso di formazione tecnico - professionale della durata di un anno, articolato secondo le modalita' di cui all'allegato D. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 22.

Art. 37
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 aprile 2001
Il Ministro: FASSINO
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 250



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammmistrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1983, n. 904, reca: (Approvazione del
regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di
cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, reca: (Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge
28 luglio 1989, n. 266, (Delega al Governo per il riordino
delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della magistratura):
"Art. 12 (Delega al Governo per la riorganizzazione del
personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al fine
di consentire il riconoscimento quali uffici di livello
dirigenziale generale dei Provveditorati
dell'amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi
di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di
livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli
uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di
quelli di minore rilievo, nonche' al fine di realizzare un
ampio decentramento delle funzioni e della responsabilita'
nella conduzione delle sedi periferiche
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile, adeguando di conseguenza le strutture del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo
e' delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la
riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici
dell'Amministrazione dello Stato, di cui alla legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ampliamento delle dotazioni organiche
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile e adeguamento dei profili professionali del
personale che vi opera in relazione all'esigenza di
assicurare la piu' efficace realizzazione dei fini
istituzionali;
b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del
Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a
quella del personale di pari qualifica del corrispondente
ruolo della Polizia di Stato;
c) armonizzazione delle norme contenute nella legge
15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle
lettere precedenti;
d) riapertura dei termini previsti dall'art. 25,
comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli
ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo
degli agenti di custodia, ovvero, loro ricollocazione
professionale;
e) integrazione dell'organico e adeguamento dei
livelli di professionalita' del personale amministrativo
delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili,
tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo
l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni
istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di
eguale rilevanza;
f) esplicita indicazione delle norme legislative
abrogate.
2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, nel
termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che
preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel
Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il
personale appartenente al ruolo degli ispettori del
medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con
decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando
le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo
di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega
saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere requisiti e modalita' di accesso al
ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed
esami e di uno speciale corso di formazione di durata non
inferiore ad un anno:
b) prevedere la dotazione organica comunque non
superiore a duecento unita', l'articolazione in qualifiche,
le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili
professionali del direttore di istituto penitenziario;
c) prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di
permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei
limiti di eta' solo per esigenze di servizio; sono esclusi
l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso
ad essi;
d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione,
trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche
in assenza del parere.
4. L'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, fino
ad integrale copertura dei posti, mediante le ordinarie
procedure concorsuali di professionisti psicologi di
particolare qualificazione, conferendo loro incarichi
individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, corrispondendo a tale personale la
retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda
spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione
statale.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999,
in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire
116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo degli articoli 7, 22, e 28 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, (Adeguamento
delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.) :
"Art. 7 (Nomina alla qualifica iniziale del ruolo
direttivo ordinario). - 1. L'assunzione nella qualifica
iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria avviene mediante pubblico concorso
consistente in due prove scritte ed una prova orale, al
quale possono partecipare i cittadini italiani, d'ambo i
sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche,
ovvero in economia e commercio, purche' siano stati
sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale
penale;
e) eta' non superiore a quella stabilita dal
regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il venti per cento dei posti e' riservato al
personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
Il citato personale, in possesso dei prescritti requisiti
previsti al comma 1 ad eccezione del limite d'eta', non
deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. Si
applicano, altresi', le disposizioni contenute negli
articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Se i posti riservati non sono coperti, la differenza
va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I candidati, dopo il superamento delle prove
scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualita'
attitudinali al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal
contingente di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 904, e successive modificazioni ed integrazioni,
nella parte concernente l'individuazione dei requisiti
psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in
possesso i candidati al concorso alla nomina di vice
commissario penitenziario.
6. Le modalita' di espletamento del concorso, la
composizione della commissione esaminatrice, le materie
oggetto dell'esame, le modalita' di svolgimento del corso
di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine
corso sono stabilite con decreto del Ministro della
giustizia.".
"Art. 22 (Modalita' di accesso alla qualifica iniziale
del ruolo direttivo speciale). - 1. La nomina alla
qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle
vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
concorso per titoli ed esame, consistente in due prove
scritte ed un colloquio riservato al personale appartenente
alla qualifica di ispettore superiore o a quella di
ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianita' nella
qualifica di ispettore capo, in possesso del diploma di
maturita' di scuola media superiore di secondo grado. Il
citato personale non deve aver riportato, nel precedente
biennio, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della
deplorazione. Si applicano, altresi', le disposizioni
contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I vincitori del concorso sono nominati vice
commissari penitenziari in prova e devono frequentare un
corso di formazione presso l'Istituto superiore di studi
penitenziari dell'Amministrazione della durata non
inferiore a dodici mesi. La nomina e' conferita secondo
l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine
corso.
3. Le modalita' di espletamento del concorso, la
composizione della commissione esaminatrice, le materie
oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, le modalita' di svolgimento del corso
di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine
corso sono stabilite con decreto del Ministro della
giustizia.".
"Art. 28 (Accesso in sede di prima attuazione alle
qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario
penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo
direttivo speciale). - 1. In sede di prima attuazione del
presente decreto, alle qualifiche di vice commissario
penitenziario e di commissario penitenziario del ruolo
direttivo speciale si accede:
a) mediante concorso per titoli ed esame, consistente
in una prova scritta ed un colloquio;
b) mediante selezione consistente nella valutazione
di titoli ed un successivo colloquio.
2. La nomina a vice commissario penitenziario del ruolo
direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per
sessantacinque posti si consegue mediante il concorso di
cui al comma 1, lettera a), al quale e' ammesso il
personale appartenente al ruolo degli ispettori, con
qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato
e limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso
almeno del diploma di maturita' di scuola media superiore
di secondo grado. Alla copertura di altri trentacinque
posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al
comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al
ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a
ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianita' nel
ruolo di almeno dieci anni e che abbia svolto, senza
demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante
di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte
presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo
considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo
di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unita'.
Alla copertura di altri dieci posti si provvede avvalendosi
della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al
personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica
di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di
scuola media e con almeno trenta anni di effettivo servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La nomina a commissario penitenziario del ruolo
direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si
consegue, per i restanti quaranta posti, mediante la
procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al
personale appartenente al ruolo degli ispettori, di
qualifica di ispettore superiore, con una anzianita' di
almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci
anni nel ruolo munito di diploma di laurea, ovvero munito
di diploma maturita' di scuola media superiore di secondo
grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque
anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette
funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai
quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un
contingente medio annuo di polizia penitenziaria non
inferiore alle cento unita'.
4. Il personale risultato vincitore e' nominato nelle
rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale del
Corpo di polizia penitenziaria e dovra' frequentare un
corso di formazione tecnico-professionale della durata di
un anno presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari
dell'Amministrazione.
5. Il personale risultato vincitore del concorso di cui
al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomina alle
qualifiche superiori, nei limiti della meta' della
dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato
nello svolgimento delle mansioni di cui all'art. 6 e del
titolo di studio e sulla base delle esigenze
dell'Amministrazione.
6. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli inferiori
a quello dei commissari penitenziari non concorre a
determinare l'attribuzione del trattamento economico
previsto dai commi 22 e 23 dell'art. 43 della legge
1o aprile 1981, n. 121.
7. Le modalita' di espletamento dei citati concorsi, la
composizione delle commissioni esaminatrici le materie
oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli e le modalita' di svolgimento dei corsi
di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro
della giustizia.
8. Ai fini dell'ammissione alle procedure di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. E' altresi' escluso il
personale che nel biennio precedente abbia riportato una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione.
Per il personale nei cui confronti sia pendente
procedimento penale o disciplinare, in attesa della
relativa definizione, l'ammissione al concorso o alla
selezione, nonche' l'eventuale nomina, e' disposta con
riserva.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle
premesse.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 93 e 205 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). -
1. L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e'
escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della
Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha
disposto la sospensione cautelare, puo' sentito il
Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato
dall'esame o dallo scrutinio.".
"Art. 205 (Requisito generale di ammissibilita' ai
concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione). -
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95,
non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini
di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio
abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a
"buono .".
- Per il testo dell'art. 7, comma 3, del citato decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle
premesse.
Nota all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 93 e 205 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, vedasi nelle note all'art. 2.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904
(Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e
attitudinali di cui devono essere in possesso gli
appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano
funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia):
"Art. 1 (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai
concorsi). - I requisiti psico-fisici di cui devono essere
in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad
allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice
cammissario, nonche' i candidati al concorso per
l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto
superiore di polizia, sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di
cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il
rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse
muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il
trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare
la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo
normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e
stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse le correzioni
chirurgiche delle ametropie;
d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad
allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10
complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non
meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad allievo vice-ispettore e a
vice commissario, nonche' per gli aspiranti allievi
commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia,
visus non inferiore a 10/10 in ciascun acchio, anche con
correzione, purche' non superiore alle tre diottrie
complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia,
l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico), tre
diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e
misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
e) funzione uditiva con soglia audiometrica media
sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 Hz, all'esame
audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel
all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro
(perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare
la funzione masticatoria e, comunque, devono essere
presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti
posteriori; gli elementi delle coppie possono essere
sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti
mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore
a sedici elementi.".
"Art. 2 (Cause di non idoneita). - Costituiscono cause
di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui
all'articolo precedente le seguenti imperfezioni e
infermita':
1) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide,
la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento
cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza
immunologica o di trasmissibilita';
2) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni
croniche di origine esogena;
3) le infermita' gli esiti di lesioni della cute e
delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici
infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione;
tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano
disturbi funzionali, tumori cutanei.
I tatuaggi sono motivo di non idoneita' quando, per la
loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro
contenuto siano indice di personalita' abnorme;
4) le infermita' ed imperfezioni degli organi del
capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare,
delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della
motilita' dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e
poliposi nasali; sinusopatie croniche; malformazioni e
malattie della bocca: gravi malocclusioni dentarie con
alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia
del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta
cronica anche se non complicata e monolaterale,
perforazione timpanica; sordita' unilaterale, ipoacusie
monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media
sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 Hz superiore a 30
decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia
audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 Hz
superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno,
oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati
(perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%);
deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con
soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma
acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;
5) (numero soppresso).
6) (numero soppresso);
7) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti
croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni
radiologici di malattie tubercolari dell'apparato
pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti
siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in
fase clinica o di devianza ematochimica;
8) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato
cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del
miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali
cardiaci, ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e
flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;
9) le infermita' ed imperfezioni dell'addome:
anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi
addominali, che determinino apprezzabile ripercussione
sullo stato generale; ernie;
10) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato
osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello
scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo,
malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la
funzionalita' organica o alteranti l'euritmia corporea;
malattie ossee o articolari in atto; limitazione della
funzionalita' articolare; malattie delle aponeurosi, dei
muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;
11) le imperfezioni ed infermita' dell'apparato
neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o
periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermita'
psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche
pregresse; personalita' psicopatiche e abnormi; epilessia;
12) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato
uro-genitale: malattie renali in atto o croniche;
imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di
rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli,
arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale;
idrocele; variocele voluminoso; malattie infiammatorie in
atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;
13) le infermita' del sangue, degli organi
emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di
apprezzabile entita', comprese quelle congenite;
14) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle
ghiandole endocrine;
15) le neoplasie di qualunque sede e natura;
16) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e
le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni
organiche o di notevoli disturbi funzionali.".
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 120 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395):
"2. Per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria
puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate
di altri Corpi di polizia o delle forze armate, oltreche'
di personale qualificato, secondo la disciplina di cui
all'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904:
"Art. 6 (Requisiti attitudinali per i candidati ai
concorsi per la nomina a vice commissario e per
l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto
superiore di polizia). - I requisiti attitudinali per i
candidati ai concorsi per la nomina a vice commissario e
per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto
superiore di polizia sono i seguenti:
a) una evoluzione globale contraddistinta da un ampio
patrimonio antropologico-culturale, intesa come maturazione
di una personalita' armonica con riguardo al senso di
responsabilita' all'esperienza di vita, alla capacita' di
integrazione all'ambiente ed al livello di autostima;
b ) una maturita' emotiva riferita alla capacita' di
reazioni sintoniche alle stimolazioni emotigene,
caratterizzata dal tono dell'umore, dalla fiducia in se
stesso, dalla sicurezza emotiva, dal controllo motorio e
dalla sintonia delle reazioni comportamentali;
c) facolta' intellettive intese come doti di
intelligenza che consentano una valida elaborazione dei
processi mentali, con riferimento alla intelligenza
globale, alla ideazione, alla maturita' di pensiero, alla
possibilita' di valutazione, ai poteri decisionali ed alla
capacita' di giudizio e di sintesi;
d) un comportamento sociale riferito ai rapporti
interpersonali, agli atteggiamenti sociali, alla
sensibilita', alla dignita', all'iniziativa, alla stima di
se' e ad una favorevole predisposizione all'ambiente di
lavoro.".
- Si riporta il testo dell'art. 132 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
(Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e
sulle misure privative e limitative della liberta):
"Art. 132 (Nomina degli esperti per le attivita' di
osservazione e di trattamento). - 1. Il provveditorato
regionale compila, per ogni distretto di Corte d'appello,
un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli
istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi
per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di
trattamento ai sensi del quarto comma dell'art. 80 della
legge.
2. Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano
di condotta incensurata e di eta' non inferiore agli anni
venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i
professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo
professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere
la loro attivita' nello specifico settore penitenziario.
L'idoneita' e' accertata dal provveditorato regionale
attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli
preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il
provveditorato regionale puo' avvalersi del parere di
consulenti docenti universitari nelle discipline previste
dal quarto comma dell'art. 80 della legge.
3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio
sociale conferisco agli esperti indicati nel comma 2 i
singoli incarichi, su autorizzazione del provveditorato
regionale.".
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi.):
"4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146:
"Art. 9 (Corso per la nomina a vice comissario
penitenziario). - 1. I vincitori del concorso di cui
all'art. 7 sono nominati vice commissari penitenziari in
prova.
2. I vice commissari penitenziari in prova frequentano,
presso l'Istituto superiore di studi penitenziari
dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione
teorico-pratico della durata di dodici mesi. Durante il
citato corso non possono essere impiegati in servizi
d'istituto.
3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo
al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un
esame finale sulle materie oggetto del corso.
4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno
superato gli esami finali del corso sono nominati vice
commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono
ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame
finale.
5. I vice commissari penitenziari in prova che non
superano l'esame finale possono partecipare al corso
successivo; se l'esito di quest'ultimo e' negativo sono
dimessi.".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 127 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
"Art. 127 (Decadenza). - Oltre che nel caso previsto
dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza
dall'impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da
una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro
competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o
non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero
rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a
quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle
singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu'
breve;
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta
sentito il consiglio di amministrazione".
Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 22 del citato decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle
premesse.
- Per il testo degli articoli 93 e 205 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n.
3, vedasi nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 22 del citato decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 vedasi nelle note alle
premesse.
Nota all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 127 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedasi nelle note
all'art. 13.
Nota all'art. 24:
- Per il testo degli articoli 93 e 205 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedasi
nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 29:
- Per il titolo del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, vedasi nelle note alle premesse.
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82
(Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria):
"Art. 78 (Ricompense per lodevole comportamento). - 1.
Le ricompense per lodevole servizio sono l'encomio e la
lode.
2. L'encomio viene conferito dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaira all'appartenente al
Corpo di polizia penitenziaria che, impegnandosi
notevolmente in importante servizio istituzionale, abbia
messo in luce spiccate qualita' professionali, conseguendo
rilevanti risultati nei compiti di istituto.
3. La lode viene conferita dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, come riconoscimento di
applicazione e di impegno professionali che vanno oltre il
doveroso espletamento dei compiti istituzionali,
all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, che,
per il suo attaccamento al servizio, per spirito di
iniziativa e per capacita' professionali, abbia conseguito
apprezzabili risultati nei compiti di istituto.".
Nota all'art. 37:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, reca: (Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).



 
ALLEGATO A)
Articolo 12, comma 3)

CORSO DI FORMAZIONE PER VICECOMMISSARI PENITENZIARI IN PROVA DEL
RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO
Articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

il corso si articola in moduli di contenuto tecnico e pratico. Gli insegnamenti impartiti sono suddivisi per aree a seconda che le materie attengano al settore giuridico-amministrativo, professionale ovvero al settore dell'organizzazione.

Programmi del Corso

Materie di insegnamento
Materie Giuridico-amministrative
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Programma
- le fonti del diritto amministrativo;
- l'attivita' amministrativa: il procedimento e le sue fasi, atti e provvedimenti amministrativi;
- la giustizia amministrativa;
- la riforma della Pubblica Amministrazione e il sistema dell'Amministrazione Penitenziaria: la riorganizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria centrale e periferica.
DIRITTO PENALE
Programma
Parte generale:
- il principio di legalita', il reato, il reo, le conseguenze giuridiche del reato; le pene sostitutive, le misure di sicurezza.
Parte speciale:
- delitti contro la pubblica amministrazione;
- i delitti contro l'amministrazione della giustizia;
- delitti contro l'ordine pubblico;
- delitti- contro- la fede pubblica: falsita' in atti e personale;
- delitti contro la persona e delitti contro il patrimonio.
PROCEDURA PENALE
Programma
- i principi fondamentali;
- i soggetti;
- gli atti;
- i riti;
- le misure cautelari;
- l'esecuzione.
DIRITTO DI POLIZIA
Programma
- elementi di legislazione di pubblica sicurezza;
- la disciplina degli stupefacenti;
- la disciplina sugli stranieri.
NOZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO
Programma
- le fonti del diritto comunitario;
- le istituzioni dell'Unione Europea;
- diritti dell'uomo e tutela delle minoranze.
Materie professionali
ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Programma
- principi fondamentali;
- il trattamento penitenziario: gli strumenti;
- i circuiti penitenziari;
- le misure alternative alla detenzione;
- la magistratura di sorveglianza e il relativo procedimento.
ORDINAMENTO E REGOLAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.
Programma
- il quadro Costituzionale
- ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
- regolamento di servizio;
- il contratto delle forze di polizia;
- il procedimento disciplinare.
NOZIONI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO E PENITENZIARIA
Programma
- fonti;
- la gestione patrimoniale e finanziaria;
- i rendiconti;
- l'organiziazione contabile dell'A.P.
- gli organi contabili e la responsabilita'
- le gestioni contabili dell'AP.
MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
Programma
- principi generali;
- la lesivita' medico-legale l'identificazione personale.
CRIMINOLOGIA
- le principali teorie criminologiche;
- la personalita' del delinquente;
- nozioni di vittimologia;
- la prevenzione, il trattamento e il controllo della criminalita'.
SICUREZZA SUL LAVORO
Programma
- D.L.vo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA
NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO
TRADUZIONI E PIANTONAMENTI TECNICA PENITENZIARIA
CERIMONIALE
ARMI
Programma
- Armamento individuale;
- Armamento di reparto: ordinario e speciale;
- Tiro.
EDUCAZIONE FISICA E DIFESA PERSONALE
LINGUA STRANIERA
INFORMATICA.
Materie di Organizzazione
COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.
Programma
- comunicazione e cultura organizzativa;
- caratteristiche e tipologia della comunicazione interna ed esterna;
- tecniche di colloquio;
- direzione per obiettivi;
- qualita' dei -servizi;
- pianificazione;
- la negoziazione;
- i processi di interazione.
 
ALLEGATO B)
(Articolo 12, comma 4 )

ESAME FINALE
Al termine del Corso i vice commissari di polizia penitenziaria in prova sosterranno un esame finale consistente in una prova scritta ed un colloquio. La prova scritta avra' ad oggetto un questionario a risposta multipla sulle materie del programma di cui rispettivamente agli allegati a) e c).
Anche il colloquio vertera' sulle materie oggetto del programma di cui agli allegati a) e c).
 
ALLEGATO C)
(Articolo 21, comma 2 )

CORSO DI FORMAZIONE PER VICECOMMISSARI PENITENZIARI IN PROVA DEL
RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
Articolo 22 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

Il corso si articola in moduli di contenuto teorico e pratico. Gli insegnamenti impartiti sono suddivisi per aree a seconda che le materie attengano al settore giuridico-amministrativo, professionale ovvero al settore dell'organizzazione.

Programmi del Corso

Materie di insegnamento
Materie Giuridico-amministrative
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Programma
- le fonti del diritto amministrativo;
- l'attivita' amministrativa: il procedimento e le sue fasi, atti e provvedimenti amministrativi;
- la giustizia amministrativa;
- la riforma della Pubblica Amministrazione e il sistema dell'Amministrazione Penitenziaria: la riorganizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria centrale e periferica.
DIRITTO PENALE
Programma
Parte generale:.
- il principio di legalita', il reato, il reo, le conseguenze giuridiche del reato; le pene sostitutive, le misure di sicurezza
Parte speciale:
- delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti contro l'amministrazione della giustizia; delitti contro l'ordine pubblico; delitti contro la fede pubblica: falsita' in atti e personale; delitti contro la persona e delitti contro il patrimonio.
PROCEDURA PENALE
Programma
- i principi fondamentali;
i soggetti;
- gli atti;
- i riti;
- le misure cautelati;
- l'esecuzione.
DIRITTO DI POLIZIA
Programma
- elementi di legislazione di pubblica sicurezza;
- la disciplina degli stupefacenti;
- la disciplina sugli stranieri.
NOZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO
Programma
- le fonti del diritto comunitario;
- le istituzioni dell'Unione Europea;
- diritti dell'uomo e tutela delle minoranze.
Materie professionali
ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Programma
- principi fondamentali;
- il trattamento penitenziario: gli strumenti;
- i circuiti penitenziari;
- le misure alternative alla detenzione;
- la magistratura di sorveglianza e il relativo procedimento.

ORDINAMENTO E REGOLAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Programma
- il quadro Costituzionale
- ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
- regolamento di servizio;
- il contratto delle forze di polizia;
- il procedimento disciplinare;

NOZIONI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO E PENITENZIARIA
Programma
- fonti;
- la gestione patrimoniale e finanziaria;
- i rendiconti;
- l'organizzazione contabile dell'A.P.
- gli organi contabili e la responsabilita'
- le gestioni contabili dell'A.P.
MEDICINA LEGALE DELLE ASSICURAZIONI
Programma
- principi generali;
- la lesivita' medico-legale
- l'identificazione personale
SICUREZZA SUL LAVORO
Programma
- D.Lvo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni
ARMI
Programma
- armamento individuale;
- Armamento di reparto: ordinario e speciale;
- Tiro.
TRADUZIONI E PIANTONAMENTI
TECNICA PENITENZIARIA
CERIMONIALE
NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO
EDUCAZIONE FISICA E DIFESA PERSONALE
LINGUA STRANIERA
INFORMATICA.
Materie di Organizzazione
COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.
Programma
- comunicazione e cultura organizzativa;
- caratteristiche e tipologia della comunicazione interna ed esterna;
- tecniche di colloquio;
- direzione per obiettivi;
- qualita' dei servizi;
- pianificazione;
- la negoziazione;
- i processi di interazione.
 
ALLEGATO D)
(Articolo 36, comma 1)

CORSO DI FORMAZIONE PER COMMISSARI PENITENZIARI
DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
Articolo 28 comma 4 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

Il corso si articola in moduli di contenuto teorico e pratico. Gli insegnamenti impartiti sono suddivisi per aree a seconda che le materie attengano al settore giuridico-amministrativo; professionale ovvero al settore dell'organizzazione.

Programmi del Corso
Materie di insegnamento
Materie Giuridico-amministrative
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Programma
- le fonti del diritto amministrativo;
- l'attivita' amministrativa: il procedimento e le sue fasi, atti e provvedimenti amministrativi;
- la giustizia amministrativa;
- la riforma della Pubblica Amministrazione e il sistema dell'Amministrazione Penitenziaria: la riorganizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria centrale e periferica.
DIRITTO PENALE
Programma
Parte generale:
- il principio di legalita', il reato, il reo, le conseguenze giuridiche del reato; le pene sostitutive, le misure di sicurezza
Parte speciale:
- delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti contro l'amministrazione della giustizia; delitti contro l'ordine pubblico; delitti contro la fede pubblica: falsita' in atti e personale; delitti contro la persona e delitti contro il patrimonio; le contravvenzioni di polizia e le contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza.
PROCEDURA PENALE
Programma
- i principi fondamentali;
- i soggetti;
- gli atti;
- le prove con particolare riferimento ai mezzi di ricerca;
- i riti;
- le misure cautelari;
- il giudizio e le impugnazioni;
- l'esecuzione.
DIRITTO DI POLIZIA
Programma
- elementi di legislazione di pubblica sicurezza;
- la disciplina degli stupefacenti;
- la disciplina sugli stranieri.
NOZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO
Programma
- le fonti del diritto comunitario;
- le istituzioni dell'Unione Europea;
- diritti dell'uomo e tutela delle minoranze.
Materie professionali
ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Programma
- principi fondamentali;
- il trattamento penitenziario: gli strumenti;
- i circuiti penitenziari;
- le misure alternative alla detenzione;
- la magistratura di sorveglianza e il relativo procedimento.
ORDINAMENTO E REGOLAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Programma
- il quadro Costituzionale
- ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
- regolamento di servizio;
- il contratto delle forze di polizia;
- il procedimento disciplinare;
- la disciplina del personale del CCNL;
- la disciplina del personale sanitario.
NOZIONI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO E PENITENZIARIA
Programma
- fonti;
- la gestione patrimoniale e finanziaria;
- i rendiconti;
- l'organizzazione contabile dell'A.P. gli organi contabili e la responsabilita' le gestioni contabili dell'A.P.
MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
Programma
- principi generali;
- la lesivita' medico-legale
- l'identificazione personale.
CRIMINOLOGIA
Programma
- le principali teorie criminologiche;
- la personalita' del delinquente;
- nozioni di vittimologia;
- la prevenzione, il trattamento e il controllo della criminalita'.
SICUREZZA SUL LAVORO
Programma
- D.lvo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA
ARMI
Programma
- Armamento individuale;
- Armamento di reparto: ordinario e speciale;
- Tiro.
TRADUZIONI E PIANTONAMENTI TECNICA PENITENZIARIA
CERIMONIALE
NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO
EDUCAZIONE FISICA E DIFESA PERSONALE LINGUA STRANIERA
INFORMATICA..
Materie di Organizzazione
COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.
Programma
- comunicazione e coltura organizzativa;
- caratteristiche e tipologia della comunicazione interna ed esterna;
- tecniche di colloquio
- direzione per obiettivi;
- qualita' dei servizi;
- pianificazione;
- la negoziazione;
- i processi di interazione.
 
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