Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2001, n. 233
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c); 12, comma 1, lettere n), o) e q); 13, comma 2, e 17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19;
Visto l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo 45, commi 13 e 23, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, recanti "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267: "Regolamento recante norme per l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 ha integrato i principi e i criteri direttivi gia' previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e che, pertanto, si rende necessario disciplinare alla luce dei predetti principi e criteri direttivi gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri;
Considerato, altresi', che il citato articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 settembre 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;
Considerato che la Corte dei conti ha omesso la registrazione di alcune parole contenute nell'analogo regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato con le predette omissioni nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001;
Ritenuto quindi opportuno di adeguarsi all'orientamento espresso dalla Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro degli affari esteri;
c) Ministero: il Ministero degli affari esteri;
d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri;
f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sulla disciplina della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e' stato introdotto dall'art. 13
della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa,
attribuisce al Governo il potere di emanare regolamenti di
organizzazione e riordino degli uffici dei Ministeri.
- L'art. 11, comma 1, lettera c), della citata legge n.
59 del 1997 prevede il riordino ed il potenziamento dei
meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalla pubblica amministrazione.
- Si trascrive il testo delle lettere n), o), q) del
comma 1 dell'art. 12 della citata legge n. 59 del 1997:
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1, dell'art. 11 il Governo si
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla
legge 23 agosto 1988, n. 400, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)-m) (omissis);
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di linee e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;".
- Il comma 2 dell'art. 13 della stessa legge n. 59
prevede:
"2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.".
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 17 della
stessa legge n. 59 del 1997:
"1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche'
ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi
un sistema informativo-statistico di supporto al controllo
interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
al massimo annuali, dei costi, delle attivita' e dei
prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione,
sulla base di parametri oggettivi, dei risultati
dell'attivita' amministrativa e dei servizi pubblici
favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla
definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di
specifici indicatori di efficacia, efficienza ed
economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi,
rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e
accessibile al pubblico, con modalita' da definire con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del
termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione
del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento
degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
amministrazione, di forme di indennizzo automatico e
forfettario a favore dei soggetti richiedenti il
provvedimento; contestuale individuazione delle modalita'
di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di
corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima
pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
adottate e la massima celerita' nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante razionalizzazione dell'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, prevede in particolare agli
articoli 14 e 19:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle Segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.".
- L'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
riguardante ulteriori disposizioni di semplificazione
dell'attivita' amministrativa e snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo, prevede ai commi
14 e 27 le disposizioni che si trascrivono:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).
27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate".
- L'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
prevede ai commi 13 e 23 le disposizioni che si
trascrivono:
"13. In fase di prima applicazione, il personale in
servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato,
fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione
ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici
istituiti con il regolamento di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata
in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i
Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le
disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle
Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge
10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il
personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie
particolari puo' essere scelto fra estranei alle
amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un
terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle
cariche di cui al comma 1 dell'art. 158 della legge
11 luglio 1980, n. 312, e' assicurato lo stesso trattamento
economico complessivo spettante agli estranei
all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le
corrispondenti cariche. E' fatto salvo l'eventuale
trattamento economico piu' favorevole spettante.
(Omissis).
23. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di
coordinamento di cui all'art. 46, comma 5, del medesimo
decreto. Il trattamento economico complessivo del personale
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero
delle finanze, istituito dall'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando,
di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti
pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria,
rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, concerne l'ordinamento dell'amministrazione
del Ministero degli affari esteri.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, concerne il Regolamento recante
disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del
ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del Comitato di garanti.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concerne
il riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1
della legge 28 luglio 1999, n. 266.
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 267,
concerne il Regolamento recante norme per l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche'
delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del
Ministero degli affari esteri.
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
concerne: Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- Il decreto del Ministro degli affari esteri
10 settembre 1999, relativo alle articolazioni interne
degli uffici dirigenziali del Ministero degli affari esteri
e' stato sostituito dal decreto ministeriale 23 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
dell'8 giugno 2001, entrato in vigore successivamente alla
data di approvazione del medesimo da parte del Consiglio
dei Ministri avvenuta il 17 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concerne la riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- L'art. 7 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999 relativo agli Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, prevede:
"1. La costituzione e la disciplina degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle
funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale
a tali uffici e il relativo trattamento economico, il
riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di
Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
concerne il riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e' stato trascritto nelle note alla premessa.
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 300
del 1999 e' stato gia' trascritto nelle note alla premessa.



 
Art. 2.
Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) il Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento;
e) il Servizio di controllo interno e il relativo ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;
f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro; l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento costituiscono il settore giuridico-legislativo ed operano in costante raccordo e coordinamento; il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa secondo quanto previsto dall'articolo 4; le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.
4. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attivita' degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, fermo restando quanto disposto dal comma 3.
5. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e' definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei capi degli uffici.



Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 29 del 1993:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - 1. Gli organi di Governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
- Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e' riportato in note all'art. 4.



 
Art. 3.
Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro, diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Fa parte della Segreteria il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso in relazione al suo incarico.
2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Puo' essere nominato dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, un Vice Capo di Gabinetto tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di Ambasciata.
3. L'Ufficio legislativo attende ai seguenti compiti: elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa del Ministero degli affari esteri, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilita' delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; cura le incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni; fornisce consulenza giuridica in materia di diritto interno; svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.
4. L'Ufficio per i rapporti con il Parlamento attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro ed i Sottosegretari di Stato nella loro attivita' parlamentare; segue gli atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguardano il Ministero; cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo; segue l'iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero degli affari esteri; assicura i contatti con i parlamentari.
5. Le segreterie dei Sottosegretari curano il coordinamento degli impegni, la corrispondenza ed i rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati dei Sottosegretari in relazione al loro incarico; garantiscono inoltre il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.
6. Le funzioni di portavoce del Ministro degli affari esteri sono svolte dal capo del Servizio stampa e informazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.
 
Art. 4.
Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, opera, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di
autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al
Ministro. 2. Il Servizio di controllo interno svolge le seguenti
attivita':
a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilita' e suggerire eventuali correzioni;
b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e contribuisce alla definizione dei parametri di valutazione dell'attivita';
c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti amministrativi preposti ai centri di responsabilita';
d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonche' analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attivita' dell'amministrazione.
3. Le attivita' di controllo interno sono attribuite ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazioni, analisi e controlli particolarmente qualificati, scelti anche fra i dirigenti e gli estranei alla pubblica amministrazione; almeno uno e' scelto fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. I dirigenti chesvolgono la funzione di esperti non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilita' amministrativa.
4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione.
5. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato costituito presso il Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione.
6. Al Servizio sono assegnate fino ad un massimo di quindici unita' di personale, fra cui al massimo due dirigenti di seconda fascia, particolarmente qualificati nell'uso degli strumenti e dei programmi informatici.



Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo n. 29 del 1993:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle Segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente,
che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa
contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo
regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per
motivi di legittimita'.".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 286 del 1999:
"Art. 7 (Compiti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' costituita una banca dati, accessibile in via
telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della
pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni
dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le
direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di
efficacia, efficienza, economicita' relativi ai centri di
responsabilita' e alle funzioni obiettivo del bilancio
dello Stato.
2. Per il coordinamento in materia di valutazione e
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un
apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio
di cui al comma 3. Il comitato e' composto da non piu' di
sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche
stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca
valutativa, gli altri nelle discipline economiche,
giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si
applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non puo' durare
complessivamente in carica per piu' di sei anni. Il
comitato formula, anche a richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche
pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.
3. L'osservatorio e' istituito nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' organizzato con
decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio,
tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate
presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi
compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per
l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di
controllo interno, con riferimento anche, ove da queste
richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.".
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 1 del
predetto decreto legislativo n. 286 del 1999:
"2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29 :
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico
supporta l'attivita' di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le
strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di
valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle
direttive emanate dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai
sensi del successivo art. 8;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di
valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto
alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che
rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita'
organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza
anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta
da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato
il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono
esercitate in modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di
regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette
al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti,
al controllo strategico.".



 
Art. 5.
Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, lettera f), e' stabilito complessivamente in un massimo di centoventi unita', comprensivo degli addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione relativa al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.



Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico.
Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha
carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2,
dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione ai Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.".



 
Art. 6.
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra i diplomatici con grado di Ambasciatore o Ministro plenipotenziario.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i diplomatici, con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i docenti universitari e i dirigenti amministrativi in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento e' nominato fra i diplomatici con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata.
4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
5. I capi delle Segreterie dei Sottosegretari sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei Sottosegretari interessati.
6. I capi degli uffici di cui al presente articolo, nonche' gli esperti a cui sono attribuite le attivita' di controllo interno, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata.
7. Il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione puo' essere revocato entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intende confermato fino al termine previsto dal contratto medesimo.
 
Art. 7.
Trattamento economico

1. Le disposizioni sul trattamento economico di cui al presente regolamento non si applicano al personale della carriera diplomatica che presta servizio negli uffici di diretta collaborazione, per il quale restano applicabili le disposizioni dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.
2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
a) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il responsabile del servizio del controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;
b) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico ed equiparati, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spettaun'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.



Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 112 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967:
"Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti
aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti
sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base
dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente
articolo si considerano rappresentative del personale
diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una
rappresentativita' non inferiore al cinque per cento,
calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
modalita':
a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per
la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita' ed
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del
trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
ed e' articolato in una componente stipendiale di base,
nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle
responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verra' determinata
tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra'
attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu' elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra'
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
individuazione delle modalita' per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale.".
- Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e' riportato in note all'art. 4.
- Il testo del comma 4 dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993 e' riportato in note all'art. 5.
- Si trascrive il testo del comma 14 dell'art. 17 della
citata legge n. 127 del 1997:
"Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni
pubbliche di un contingente di personale in posizione di
fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di
appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.".



 
Art. 7-bis. (1)
((Personale del vice Ministro))

((1. A ciascuna segreteria dei vice Ministro e' assegnato fino a un contingente massimo di otto unita', scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5.
2. Il Ministro, in ragione della particolare complessita' della delega attribuita, puo' autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, a nominare un esperto nelle materie delegate, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa.))
 
Art. 8.
Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni.
 
Art. 9.
Modalita' della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei diplomatici o dei dirigenti assegnati al proprio ufficio, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione generale del personale del Ministero, assegnando le necessarie unita' di personale.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 29 del 1993 e' riportato in note
all'art. 4.
- La legge 7 agosto 1997, n. 279, concerne
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato", in particolare si trascrive il testo dell'art. 4:
"Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.".



 
Art. 10.
Norma finale

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2001
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 7, foglio n. 259
 
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