Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n. 232
Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, e con regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanita', approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;
Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto col Ministro della marina mercantile, 24 giugno 1959 recante "Concessione della libera pratica via radio alle navi" e successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 27 luglio 1959;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, recante "Approvazione ed esecuzione del Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973";
Vista la legge 3 novembre 1992, n. 454, recante "Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992";
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, concernente la ratifica ed esecuzione, tra l'altro, dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto, pertanto, in relazione anche alle esigenze rappresentate dagli operatori del settore, di dare seguito alle norme di principio di cui alle citate leggi 3 novembre 1992, n. 454, e 30 settembre 1993, n. 388, e di modificare le vigenti disposizioni in materia di concessione della libera pratica alle navi, anche in ragione delle piu' recenti innovazioni nel settore delle comunicazioni e dei ristretti tempi di navigazione oggi possibili tra alcuni porti esteri e i porti nazionali;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Provenienze marittime da scali di Paesi facenti parte dell'Unione
europea

1. All'approdo sul territorio nazionale non sono espletate formalita' sanitarie nei riguardi di navi, persone e merci provenienti da scali di Paesi facenti parte dell'Unione europea.
2. E' comunque fatta salva, nel caso in cui i Paesi di cui al comma 1 siano sottoposti ad ordinanza emessa dal Ministro della sanita' ovvero per altri giustificati motivi, la possibilita' di ogni controllo sulle navi, i viaggiatori e le merci in arrivo, per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco. A tale fine, onde consentire l'adozione delle misure sanitarie necessarie, e' fatto obbligo al Comandante della nave di comunicare ogni eventuale situazione di interesse sanitario in relazione allo stato di salute dei passeggeri e dell'equipaggio o al verificarsi di manifestazioni di malattia infettiva o sospetta tale ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela della salute pubblica.
3. L'autorizzazione sanitaria e' attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite del suo Agente raccomandatario marittimo. Detta dichiarazione deve riportare l'indicazione della data e dell'ora della concessione dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il regio decreto 29 settembre 1985, n. 636, concerne
"Approvazione del regolamento sulla sanita' marittima".
- Il regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, concerne
"Sostituzione delle disposizioni in vari articoli del
regolamento sulla sanita' marittima".
- Il regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288, concerne
"Modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento sulla
sanita' marittima".
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concerne
"Codice della navigazione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, concerne "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima)".
- La legge 31 luglio 1954, n. 861, reca: "Esecuzione
del Regolamento sanitario internazionale approvato
dall'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanita'
il 25 maggio 1951".
- Il decreto del Ministro della sanita' 24 giugno 1959,
e successive integrazioni, reca: "Concessione della libera
pratica via radio alle navi".
- La legge 9 febbraio 1982, n. 106, reca: "Approvazione
ed esecuzione del Regolamento sanitario internazionale,
adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal
regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio
1973".
- La legge 3 novembre 1992, n. 454, concerne: "Ratifica
ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17
protocolli allegati e con atto finale che contiene 33
dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992".
- La legge 30 settembre 1993, n. 388, concerne:
"Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del
Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen
del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione
economica del Benelux, della Repubblica federale di
Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
adesione della Repubblica italiana alla convenzione del
19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di
Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali
dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il
relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e
Segretari di Stato firmati in occasione della firma della
citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune
relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione
summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla
lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre
1990".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari (lettera
cosi' modificata dall'art. 11, legge 5 febbraio 1999, n.
25);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [lettera abrogata dall'art. 74, decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29].".



 
Art. 2. Provenienze marittime da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione
europea

1. Per le navi provenienti da scali di Paesi non aderenti all'Unione europa l'effettuazione delle operazioni di sbarco di passeggeri e merci e' consentita solo dopo la concessione della libera pratica.
2. La libera pratica puo' essere concessa previa visita sanitaria a bordo o, in alternativa, senza visita sanitaria a bordo ma previa acquisizione dal Comandante della nave delle notizie concernenti la situazione sanitaria di bordo, secondo le modalita' indicate all'articolo 3.
3. Le navi provenienti da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea e sottoposti ad ordinanza emessa dal Ministro della sanita' sono comunque ammesse alla libera pratica soltanto previa visita sanitaria effettuata a bordo.
 
Art. 3. Concessione della libera pratica alle navi senza visita sanitaria a
bordo

1. E' consentita la concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo a navi provenienti da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea e non sottoposti ad ordinanza emessa dal Ministro della sanita'.
2. La libera pratica senza visita sanitaria a bordo e' concessa previa valutazione della richiesta scritta del Comando di bordo avanzata tramite telegramma, telefax o altri mezzi di trasmissione elettronica.
3. La richiesta di concessione della libera pratica deve essere inoltrata all'interno dell'arco di tempo compreso tra l'arrivo e le dodici ore antecedenti l'arrivo della nave e deve pervenire non meno di quattro ore prima dell'arrivo stesso.
4. Nel caso in cui il tempo di navigazione sia inferiore alle dodici ore, la richiesta di concessione della libera pratica avanzata dal Comando di bordo deve essere inoltrata subito dopo la partenza della nave e deve comunque pervenire non meno di novanta minuti prima dell'arrivo stesso.
5. Il messaggio di richiesta deve contenere i seguenti dati:
a) il nome della nave e del suo Agente raccomandatario marittimo;
b) la data e l'orario di partenza;
c) la data e l'orario previsto di arrivo;
d) il porto capolinea;
e) l'ultimo porto di scalo;
f) la situazione sanitaria di bordo dal momento della partenza al momento della richiesta di concessione della libera pratica, con particolare riferimento a fatti che possano riguardare la tutela della salute pubblica e la profilassi delle malattie infettive;
g) l'eventuale numero e causa dei decessi intervernuti durante il viaggio;
h) la presenza o meno a bordo del medico;
i) il numero dei membri dell'equipaggio;
l) il numero totale dei passeggeri;
m) il numero dei passeggeri sbarcanti;
n) le generalita' del Comandante della nave ed eventuale firma.
6. I messaggi devono essere compilati, in chiaro, in lingua italiana, inglese o francese.
7. La libera pratica e' attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo.
8. E' fatto obbligo al Comandante della nave in navigazione di comunicare in ogni momento, anche dopo la concessione della libera pratica di cui al comma 1, ogni variazione della situazione sanitaria di bordo in relazione allo stato di salute dei passeggeri e dell'equipaggio o al verificarsi di manifestazioni di malattia infettiva o sospetta tale ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela della salute pubblica. In tal caso l'eventuale libera pratica concessa e' revocata e all'arrivo in porto la nave e' ammessa alla libera pratica soltanto dopo la visita sanitaria effettuata a bordo.
 
Art. 4. Concessione della libera pratica alle navi con visita sanitaria a
bordo

1. La libera pratica con visita sanitaria a bordo e' concessa alle navi di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 3, comma 8. La libera pratica e' attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo. Detta dichiarazione deve riportare l'indicazione della data a dell'ora della concessione della libera pratica.
2. Fatte salve intercorrenti situazioni igienico-sanitarie di particolare gravita' o rilevanza epidemiologica sono consentiti la salita a bordo, ove necessario, del pilota del porto, l'attracco a banchina della nave e, previo consenso dell'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera rilasciante la libera pratica, la discesa a terra del pilota del porto, prima della visita sanitaria effettuata a bordo; prima della concessione della libera pratica non sono invece ammessi lo sbarco o la salita a bordo di altre persone e di merci e ogni altra operazione.
3. L'autorita' marittima vigila sull'isolamento della nave di cui al comma 2 richiedendo, se del caso, al Prefetto territorialmente competente l'intervento delle Forze di polizia.
 
Art. 5. Uffici abilitati alla concessione della libera pratica e
dell'autorizzazione sanitaria

1. Tutti gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della sanita' e tutte le loro relative articolazioni territoriali sono abilitati a concedere la libera pratica, nonche' ad esperire gli eventuali controlli sulle navi, i viaggiatori e le merci in arrivo da scali marittimi di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco.
2. Per facilitare il traffico marittimo e per consentire ogni economia di gestione, il rilascio della libera pratica senza visita sanitaria a bordo puo' essere, con apposito provvedimento, centralizzato a livello nazionale.
 
Art. 6.
Comunicazione dei provvedimenti adottati

1. Gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, informano tempestivamente le competenti Autorita' marittime e il Comando della nave, anche tramite l'Agente raccomandatario marittimo, dei provvedimenti adottati e comunque, ottenuta la libera pratica, il Comandante della nave e' da ritenersi autorizzato, per quanto riguarda il profilo sanitario, a dar corso alle operazioni di sbarco e imbarco di passeggeri e merci.
 
Art. 7.
T a r i f f e

1. Le spese inerenti alle operazioni per la concessione della libera pratica e fissate con decreto del Ministro della sanita' sono a carico della nave, che vi provvede anche per il tramite del suo Agente raccomandatario marittimo.
2. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento deve essere rimessa non oltre le ventiquattro ore successive all'arrivo della nave all'Ufficio di sanita' marittima, area e di frontiera.
3. Nessuna spesa e' a carico della nave per i controlli e per il conseguente rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2.
 
Art. 8.
Dichiarazione marittima di sanita'

1. Durante la visita sanitaria a bordo ovvero, nel caso di concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo, durante la sosta in porto e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'arrivo della nave, il Comando di bordo deve provvedere a far pervenire all'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera la dichiarazione marittima di sanita', prevista dall'articolo 90 della legge 9 febbraio 1982, n. 106.



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 90 della citata legge 9 febbraio
1982, n. 106, e' il seguente:
"Art. 90. - 1. Prima di giungere nel primo porto di
scalo in un territorio, il capitano di una nave che
effettui un viaggio internazionale si informera' sullo
stato di salute di tutte le persone che si trovano a bordo
e, all'arrivo, a meno che non ne sia stato esentato
dall'amministrazione sanitaria, compilera' e consegnera'
all'autorita' sanitaria di tale porto una dichiarazione
marittima di sanita' che viene controfirmata dal medico di
bordo, se tale medico e' presente.
2. Il capitano e, ove esista, il medico di bordo
risponderanno ad ogni richiesta di informazione fatta
dall'autorita' sanitaria sulle condizioni sanitarie a bordo
durante il viaggio.
3. La dichiarazione marittima di sanita' dovra' essere
conforme al modello previsto all'appendice 5.
4. Una amministrazione sanitaria potra' stabilire:
a) di non richiedere alle navi in arrivo la consegna
della dichiarazione marittima di sanita';
b) di richiedere tale consegna solo alle navi in
arrivo da certe zone espressamente indicate o nel caso
debbano essere comunicate notizie interessanti dal punto di
vista sanitario. In entrambi i casi tale amministrazione ne
informera' gli operatori marittimi.".



 
Art. 9.
Acquisizione della documentazione

1. In caso di impossibilita' alla ricezione diretta da parte degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera della documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, ed all'articolo 8, la stessa e' acquisita per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo del-l'Armatore della nave.
 
Art. 10. Possibilita' di revoca di concessione della libera pratica senza
visita sanitaria a bordo

1. La possibilita' della concessione della libera pratica via telegramma, telefax o altri mezzi di trasmissione elettronica, puo' essere sospesa a giudizio del Ministero della sanita' ove vengano a determinarsi particolari circostanze di natura sanitaria.
 
Art. 11.
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 70, primo comma, numeri 2, 3 e 4 del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, nonche' quelle contenute nei decreti del Ministro della sanita', di concerto col Ministro della marina mercantile, del 24 giugno 1959, 3 giugno 1963, 29 luglio 1970, 22 ottobre 1976, 25 maggio 1983, 30 ottobre 1984 e 2 ottobre 1987.



Note all'art. 11:
- Il decreto del Ministro della sanita' 3 giugno 1963,
concerne: "Autorizzazione all'Ufficio di sanita' marittima
del porto di Piombino a concedere la libera pratica via
radio alle navi".
- Il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1970,
concerne: "Autorizzazione all'ufficio di sanita' marittima
del porto di Milazzo a concedere la libera pratica via
radio alle navi".
- Il decreto del Ministro della sanita' 22 ottobre
1976, reca: "Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio
1976, relativo al regime delle importazioni delle merci".
- Il decreto del Ministro della sanita' 25 maggio 1983,
reca: "Determinazione del contributo per l'anno 1983 per
l'assistenza di malattia da porre a carico dei cittadini
non assicurati, soggetti all'obbligo della dichiarazione
IRPEF e modificazione al decreto ministeriale 24 settembre
1981 concernente modalita' di riscossione".
- Il decreto del Ministro della sanita' 30 ottobre
1984, reca: "Determinazione dei parametri finanziari per il
riparto dei fondi perequativi 1985 per i comuni e le
province, sulla base dei due fondi teorici di un miliardo
di lire ciascuno, ai sensi degli articoli 4-bis, lettere a)
e b), e 4-ter, lettere a), b) e c), del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 aprile 1983, n. 131".
- Il decreto del Ministro della sanita' 2 ottobre 1987,
reca: "Caratteristiche funzionali e di approvazione dei
tipi unificati di "autobus e minibus destinati al trasporto
di persone a ridotta capacita' motoria anche non
deambulanti ed "autobus, minibus ed autobus snodati con
posti appositamente attrezzati per persone a ridotta
capacita' motoria ".



 
Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 1o giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 233
 
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