Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2001
Modificazioni allo statuto del Centro internazionale radio medico (C.I.R.M.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, con cui la fondazione "Centro internazionale radio medico" (C.I.R.M.) e' stata eretta in ente morale ed e' stato approvato il relativo statuto;
Vista la legge 31 marzo 1955, n. 209, e successive modificazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 maggio 1956, n. 1114, 3 luglio 1958, n. 986, e 27 maggio 1967, n. 1275, con i quali sono state approvate modificazioni al citato statuto;
Visti gli articoli 12, 16 e 25 del codice civile;
Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente le "Determinazioni degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ente, in data 5 giugno 1998 e 4 febbraio 2000, concernenti modifiche allo statuto dell'ente medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 1998, con il quale il C.I.R.M. e' stato sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanita';
Decreta:
E' approvato il testo modificato dello statuto della fondazione "Centro internazionale radio medico" (C.I.R.M.) di cui all'allegato al presente decreto, quale risulta dalle delibere del consiglio di amministrazione dell'ente, in data 5 giugno 1998 e 4 febbraio 2000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Bersani
Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale
Il Ministro dell'interno
Bianco
Il Ministro della difesa
Mattarella
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Il Ministro della sanita'
Veronesi
 
Allegato

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (C.I.R.M.) FONDAZIONE DI DIRITTO
PRIVATO (Ente morale decreo del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950,
n. 553) Istituita dal prof. Guido Guida - O.N.L.U.S.
Statuto - C.I.R.M.
"Centro internazionale radio medico"
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO - O.N.L.U.S.
(Centro di assistenza telemedica)

STATUTO

(Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, successivamente modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1956, n. 1114, decreto del Presdidente della Repubblica 3 luglio 1958, n. 986, legge 6 luglio 1960, n. 679 e decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio
1967, n. 1275).
Art. 1.
Denominazione
Il "Centro internazionale radio-medico" con acronimo "C.I.R.M.", e' una fondazione riconosciuta di diritto privato e un'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale, eretta a ente morale con decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 553 del 29 aprile 1950.
La sigla "C.I.R.M." identifica a tutti gli effetti del presente statuto, la fondazione, la quale dovra' fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o con acronimo "O.n.l.u.s.".
La fondazione predetta, e' regolata dalle suindicate disposizioni di legge e disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, dalle norme di cui al decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 e successivi emanandi regolamenti, nonche' dalle norme contenute nel presente statuto, che viene redatto anche in lingua comunitaria europea, inglese e francese.
Art. 2.
S e d e
La sede dell'ente e' in Italia, a Roma, in via dell'Architettura, n. 41.
La fondazione potra' operare in Italia e all'estero nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei per il conseguimento delle finalita' istituzionali.
Potra' all'uopo costituire delegazioni, uffici e sedi secondarie in Paesi dell'Unione europea e non.
Art. 3.
O g g e t t o
La fondazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo l'attuazione di iniziative del piu' alto interesse sociale e di pubblica utilita' quali quelle di prestare gratuitamente assistenza e consulenza sanitaria con qualunque sistema di telecomunicazione, agli equipaggi e ai passeggeri imbarcati su navi italiane e straniere in navigazione ovunque, nonche' agli equipaggi ed ai viaggiatori di aereomobili in volo in qualsiasi parte del mondo ed, in genere, a chiunque abbia comunque bisogno di soccorso medico urgente.
La fondazione ha inoltre lo scopo di prestare sempre a titolo gratuito, pronto intervento sanitario in favore di ammalati residenti in luoghi sprovvisti di strutture e attrezzature medico-chirurgiche e che, per le loro condizioni, abbiano bisogno di soccorso urgente telemedico.
Nel quadro delle attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali, anche ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 460/1997, la fondazione potra' partecipare direttamente o indirettamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale con scopi analoghi o affini, svolgere anche attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale partecipando a programmi di studio nazionali ed internazionali, procedere alla formazione e qualificazione degli equipaggi delle navi e degli aerei anche per l'uso della strumentazione sanitaria installata a bordo, istituire corsi di aggiornamento per i quadri imbarcati ed attivare altre attivita' residuali, anche verso pagamento di specifici corrispettivi, purche' nei limiti di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 469/1997, quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la raccolta di fondi con sottoscrizioni pubbliche, occasionalmente ed in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione sociale.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 460/1997 ad eccezione delle attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali, e' fatto espresso divieto di svolgere altre diverse attivita' senza finalita' di solidarieta' sociale.
Art. 4.
Patrimonio indisponibile
Il patrimonio della fondazione e' costituito:
a) dall'immobile, attuale sede dell'ente, sito in Roma, con accesso da via dell'Architettura n. 41, costituito nel suo insieme dal fabbricato da cielo a terra con annesso spazio pertinenziale;
b) dai due appartamenti di proprieta' della fondazione, facenti parte del fabbricato in Roma, via Filippo Serafini n. 6 e precisamente quello posto al piano secondo della scala A, distinto con il numero interno dodici e quello al piano terzo della medesima scala A, distinto con il numero interno sedici; entrambi con destinazione vincolata, il primo al fondo premi dott. Leonardo Guida ed il secondo alle indennita' di licenziamento del personale della fondazione, cosi' come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 17 maggio 1965;
c) dalla somma di L. 1.000.000, rappresentante l'importo rivalutato di L. 100.000, a suo tempo, elargito, nei modi prescritti, dal suo fondatore, prof. Guido Guida;
d) dai beni immobili che eventualmente perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonche' da donazioni, lasciti, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonche' da persone fisiche e giuridiche e ONLUS, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal fondatore.
Il patrimonio della fondazione e' indisponibile durante tutta la vita dell'ente ed e' fatto divieto espresso di procedere a distribuzione di fondi, riserve, o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento siano parte direttamente o indirettamente della medesima ed unitaria struttura.
In caso di scioglimento della fondazione per una qualsiasi causa, il patrimonio dell'organizzazione dovra' essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 5.
E n t r a t e
Per l'adempimento dei suoi compiti, la fondazione dispone delle seguenti entrate:
a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
b) del contributo annualmente concesso dallo Stato e gravante sul relativo capitolo di bilancio del Ministero dei trasporti e navigazione, istituito, detto contributo, con legge 31 marzo 1955, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 1955;
c) da eventuali contribuzioni volontarie, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 770 del codice civile, da parte del personale marittimo ed aereo, nonche' da parte delle societa' armatoriali e di navigazione aerea civile, fatte a favore dell'ente in occasione ed in riconoscimento dell'utilita' dei servizi resi;
d) di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimomo.
E' fatto espresso obbligo, con l'osservanza dei limiti previsti all'art. 10, n. 6 decreto legislativo n. 460/1997, di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione della fondazione esclusivamente per la realizzazione delle sole attivita' istituzionali o direttamente a queste connesse.
Art. 6.
Il "C.I.R.M." realizza i suoi fini mediante teletrasmissioni anche via satellitare, ovvero avvalendosi di altri sistemi utili allo scopo.
Fra gli altri mezzi, messi a disposizione dell'ente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono figurare quelli forniti in comodato gratuito da societa' pubbliche e private, quelli donati da Stati stranieri ed enti di soccorso internazionali nonche' da enti ed amministrazioni pubbliche e private italiane, comprese le Forze armate e da privati cittadini.
Art. 7.
Organi
Organi della fondazione sono:
1) il collegio dei benemeriti;
2) il consiglio di amministrazione e il presidente;
3) il comitato esecutivo;
4) il comitato etico-scientifico-medico;
5) il segretario amministrativo;
6) il collegio dei revisori contabili.
Art. 8.
Collegio dei benemeriti
Sono benemeriti del C.I.R.M., in quanto tali nominati dal fondatore e successivamente dal presidente del consiglio d'amministrazione, su conforme deliberazione del consiglio medesimo, i seguenti soggetti ed enti:
a) la Marina militare italiana che ha concesso in uso alcune apparecchiature radio ed il personale tecnico necessario, nonche' all'occorrenza i mezzi aeronavali per il trasporto degli ammalati e feriti gravi presso i centri ospedalieri;
b) l'Aeronautica militare italiana che ha messo a disposizione mezzi aerei per effettuare i trasporti di cui sopra;
c) il Ministero delle comunicazioni che ha concesso la franchigia per le radio trasmissioni necessarie per poter realizzare il servizio in parola;
d) il Ministero della sanita' che in passato ha elargito un contributo;
e) il Ministero dei trasporti e della navigazione che, oltre ad aver dato l'appoggio morale, ha anche elargito un contributo all'ente;
f) il professor Guido Guida benemerito fondatore;
g) i medici di chiara fama, consulenti della fondazione che prestano la loro opera gratuitamente;
h) le persone e gli enti pubblici e privati che, a giudizio del consiglio d'amministrazione, abbiano svolto in qualsiasi modo azione meritoria in favore della fondazione, o che abbiano elargito aiuti economici di una certa entita'.
I suddetti soggetti ed enti procedono alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di loro spettanza, secondo le modalita' di cui al successivo art. 9.
Art. 9.
Consiglio d'amministrazione
Il C.I.R.M. e' retto da un consiglio di amministrazione composto da nove membri e precisamente:
a) quattro membri, ciascuno dei quali nominati con atto formale rispettivamente dai benemeriti di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 8, e cioe': dallo Stato maggiore della Difesa, da individuare, alternativamente, nell'ambito dello Stato maggiore della Marina ovvero dello Stato maggiore dell'Aeronautica, dal Ministero delle comunicazioni, dal Ministero della sanita' (legge n. 679 del 6 luglio 1960), dal Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) tre medici, scelti anche tra i non benemeriti, nominati dai soggetti benemeriti di cui ai punti g) e h) dell'art. 8;
c) due membri benemeriti nominati dal presidente del consiglio d'amministrazione.
I soggetti benemeriti devono eleggere i tre suddetti componenti del consiglio di amministrazione di cui alla lettera b), con la presenza di almeno due terzi dei benemeriti a quel momento designati, includendo altresi' nel detto quorum anche coloro che si faranno rappresentare con delega rilasciata ad uno dei presenti e coloro che vorranno esprimere il voto per corrispondenza.
Il consiglio nella prima adunanza composto dai membri di cui alle lettere a) e b), elegge nel suo seno il presidente, tra i tre medici eletti dai benemeriti con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti. Il presidente eletto procede, nella seduta successiva, alla nomina dei due membri benemeriti di cui alla lettera c).
Il consiglio di amministrazione e il presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio medesimo ed in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa' le veci il consigliere piu' anziano tra i presenti.
Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano anche il direttore medico ed il segretario amministrativo, i quali, all'uopo richiesti dal consiglio, potranno esprimere giudizio motivato, non vincolante, sull'oggetto della deliberazione, nell'ambito delle rispettive competenze.
Il segretario amministrativo redige processo verbale della seduta.
Art. 10.
Funzioni
Il consiglio di amministrazione:
a) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione in particolare per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli scopi istituzionali;
b) procede alla nomina del segretario del consiglio di amministrazione;
c) nell'ambito di quanto previsto dal codice civile, delega al presidente ed al comitato esecutivo l'assolvimento di particolari attribuzioni, determinando espressamente i limiti della delega;
d) entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, approva il bilancio consuntivo della gestione, formato secondo il criterio di competenza da una situazione patrimoniale, un conto economico e dalla relazione esplicativa di accompagnamento;
e) approva il bilancio preventivo dell'ente, accompagnato da una relazione tecnica illustrativa previsionale e programmatica e le relative variazioni, nonche' il rendiconto consuntivo, rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 aprile di ogni anno;
f) trasmette i documenti e le relative relazioni, di cui ai punti d) ed e) al collegio dei revisori contabili, per il parere preventivo, che il detto organo e' tenuto a formulare;
g) appronta i progetti dei vari regolamenti, per l'attivita' dell'ente;
h) promuove, quando occorra, l'adeguamento dello statuto e dei regolamenti a nuove disposizioni di legge o a mutate esigenze organizzative, il tutto nei limiti consentiti dalla legge;
i) puo' concedere, su proposta del presidente, diplomi di benemerenza a chiunque abbia validamente operato a favore della fondazione;
j) delibera, in genere, su tutti gli atti che interessano la fondazione e ne cura la loro esecuzione.
Al presidente del consiglio di amministrazione, ai consiglieri, nonche' ai componenti il collegio dei revisori dei conti, spettano, oltre al rimborso spese, le indennita' di carica determinati dal consiglio di amministrazione, nella misura minima prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e sue successive modificazioni e integrazioni, cosi' come previsto dall'art. 10, n. 6 del decreto legislativo n. 460/1997.
Art. 11.
Convocazioni
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie; entrambe sono di norma, convocate dal presidente del consiglio d'amministrazione mediante avviso scritto con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno da trattare, da inviarsi anche a mezzo fax almeno otto giorni prima al domicilio dei componenti del consiglio medesimo. Nell'avviso scritto di convocazione deve essere indicato il giorno e l'ora per la seconda convocazione.
Quelle ordinarie sono tenute per l'approvazione del bilancio e dei documenti contabili di cui al precedente art. 10; quelle straordinarie dovono essere tenute ogni qualvolta sussista la relativa ed indifferibile necessita' e possono essere convocate dal presidente ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno cinque componenti del consiglio.
Il comitato esecutivo si riunisce con preavviso di tre giorni.
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se e' presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Art. 12.
Deliberazioni
Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno sette dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno cinque membri i quali deliberano a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Le deliberazioni vengono adottate con voto espresso per appello nominale o a scrutinio segreto, in questo caso quando la deliberazione abbia ad oggetto questioni concernenti le persone.
Nel computo dei voti, a parita' di consensi, prevale il voto del presidente, o in sua assenza o impedimento, quello del consigliere presente piu' anziano d'eta'.
I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario amministrativo e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario amministrativo.
I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina.
Art. 13.
Decadenza
Decadono dalla carica di membri del consiglio di amministrazione coloro i quali senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive.
La decadenza e' pronunciata dal consiglio d'amministrazione mediante apposita deliberazione.
Art. 14.
Funzioni del presidente del consiglio d'amministrazione
Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il comitato etico-scientifico-medico, sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi e intrattiene i rapporti con le autorita' e le pubbliche amministrazioni.
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale ed in giudizio della fondazione.
Il presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento della fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, fa le veci il consigliere il quale al momento della nomina viene indicato come il consigliere piu' anziano d'eta'.
Il presidente ha altresi' il potere di assumere, sospendere nei limiti e con le modalita' consentite dalla legge, il personale della fondazione; concedere allo stesso permessi straordinari secondo quanto disposto dal regolamento del personale dell'ente, nonche' licenziare per giusta causa il personale dipendente della fondazione; adottare in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti e le decisioni indifferibili che dovranno essere sottoposti al consiglio d'amministrazione per la loro ratifica nella prima adunanza successiva; potra' infine, su conforme deliberazione consiliare, nominare consulenti medici, tecnici, nonche' avvocati, o consulenti dottori commercialisti oltre che, i soggetti benemeriti della fondazione con le modalita' di cui al precedente art. 9.
Art. 15.
Comitati
Il comitato esecutivo e' composto di tre membri, il cui presidente e' il presidente del consiglio d'amministrazione.
Gli altri due componenti devono essere designati uno fra i consiglieri medici eletti e l'altro dal rappresentante dell'organo vigilante presente nel consiglio d'amministrazione.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il comitato ha funzioni esecutive nell'ambito delle deleghe ricevute dal consiglio d'amministrazione.
Il comitato etico scientifico medico e' nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Ha funzioni consultive ed e' composto da un numero minimo di tre e massimo di cinque membri e si riunisce tutte le volte che viene convocato dal presidente della fondazione, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione. Esso e' presieduto dal presidente o in sua assenza dal consigliere del comitato stesso, all'uopo designato dal presidente.
Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 16.
Segretario amministrativo
Il segretario amministrativo collabora con il presidente:
a) alla preparazione dei programmi di attivita' della fondazione, nonche' al successivo controllo dei risultati;
b) all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Cura la gestione dei programmi di attivita' della fondazione ed e' responsabile del buon andamento dell'amministrazione.
Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione della fondazione a norma dell'art. 9.
Art. 17.
La pianta organica, le modalita' di nomina, i diritti ed i doveri, le attribuzioni, le mansioni del personale sono contenute in apposito regolamento organico approvato dal consiglio di amministrazione.
Art. 18.
Revisori contabili
Il collegio dei revisori contabili e' composto di tre membri effettivi, e tre supplenti, nominati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei trasporti e della navigazione e dal consiglio di amministrazione del CIRM su proposta dei membri benemeriti presenti in consiglio fra sei nominativi di dottori commercialisti iscritti all'albo dei revisori contabili con almeno quindici anni di anzianita' di iscrizione all'ordine di appartenenza e devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della giustizia.
Svolge la funzione di presidente il membro eletto dal collegio dei revisori contabili nella sua prima riunione. I componenti del collegio durano in carica tre anni, e operano ai sensi di legge.
Art. 19.
Esercizio
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e decorre dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 20.
Scioglimento
Lo scioglimento per qualunque causa della fondazione fa sorgere l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 460/1997 ed altre leggi speciali regolanti in genere la materia e specificatamente la fondazione.
 
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