Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 213
Regolamento di semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalita' giuridica di diritto pubblico e privato (n. 38, allegato 1, legge n. 59/1997).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di potesta' regolamentare del Governo;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, con particolare riferimento al Titolo III relativo ai programmi di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, con particolare riguardo all'articolo 6;
Visti gli articoli 12, comma 2, e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 18 settembre 2000 e del 20 novembre 2000;
Acquisito il parere della Camera dei deputati e preso atto che il Senato della Repubblica non ha reso il proprio parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, in seguito denominati IRCCS.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo del punto n. 38, dell'allegato 1,
della legge n. 59/1997, (delegificazione e testi unici di
norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998.):
38) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei
beni artistici, architettonici e culturali e per il
rilascio delle relative autorizzazioni.
Legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.
Note alle premesse:
- L'art. 87, della Costituzione, tra l'altro,
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
Si trascrive il testo dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia".
- Si trascrive il testo del punto n. 38, dell'allegato
1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"38. Procedimento per il finanziamento della ricerca
corrente e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di
diritto pubblico e privato:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art.
12, comma 2, lettera a), n. 3);
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, art. 6,
commi 3, 4 e 5.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 617, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre
1980, n. 275, supplemento ordinario, reca: "Ordinamento,
controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della
legge 23 dicembre 1978, numero 833)".
Si trascrive la rubrica del Titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617:
"Titolo III - Programmi di ricerca".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180,
supplemento ordinario, reca: "Riordinamento degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre
1992, n. 421".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269, come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 6 (Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento).
- 1. L'attivita' scientifica di base degli istituti e'
diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici
della biomedicina e della sanita' pubblica.
2. I progetti di ricerca finalizzata tendono al
raggiungimento di particolari obiettivi.
3. La ricerca scientifica svolta dagli istituti e'
finanziata con stanziamenti previsti dall'art. 12, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, [parole
abrogate dal presente regolamento] con entrate assicurate
dalle regioni e da altri organismi.
4. Il finanziamento dell'attivita' scientifica di cui
al comma 1 e' disposto dal Ministero della sanita',
mediante l'erogazione di fondi, anche su base pluriennale.
5. L'attivita' di assistenza sanitaria svolta dagli
istituti e' finanziata dalla regione competente per
territorio, sulla base delle disposizioni sugli ospedali di
rilievo nazionale e di alta specialita' di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 30 dicembre 1992, n.
305, supplemento ordinario, e successive modificazioni
reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Si trascrive il testo degli articoli 12, comma 2 e
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
"Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Omissis.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di :
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico
e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1o gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata al sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Omissis.
Art. 12-bis (Ricerca sanitaria). - 1. La ricerca
sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di
salute, individuato con un apposito programma di ricerca
previsto dal Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con
riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale
e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma
nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali
della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui
coerente realizzazione contribuisce la comunita'
scientifica nazionale.
3. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 2,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
elabora il programma di ricerca sanitaria e propone
iniziative da inserire nella programmazione della ricerca
scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca
internazionali e comunitari. Il Programma e' adottato dal
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla
quota di cui all'art. 12, comma 2.
4. Il Programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il
miglioramento dello stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di
funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi
sanitari nonche' di pratiche cliniche e assistenziali e
individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo
stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei
servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione
dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruita'
economica delle procedure e degli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da
agenzie internazionali e con particolare riferimento agli
interventi e alle procedure prive di una adeguata
valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a
migliorare la integrazione multiprofessionale e la
continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a
migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere
l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la
loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli
interventi appropriati per la implementazione delle linee
guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
l'autovalutazione della attivita' degli operatori, la
verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La
ricerca corrente e' attuata tramite i progetti
istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma
seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e
sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di
ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro
della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di
favorire il loro coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono
svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e privati nonche' dagli istituti zooprofilattici
sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o
convenzioni, le universita', il Consiglio nazionale delle
ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati,
nonche' imprese pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del Programma il Ministero della
sanita', anche su iniziativa degli organismi di ricerca
nazionali, propone al Ministero per l'universita' e la
ricerca scientifica e tecnologica e agli altri Ministeri
interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di
interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati
delle ricerche.
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della
funzione di vigilanza sull'attuazione del programma
nazionale, si avvale della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e
delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento
qualitativo, anche al fine di garantire la qualita' e la
indipendenza del processo di valutazione e di selezione dei
progetti di ricerca.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dei comitati etici istituiti presso ciascuna azienda
sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto
delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti
decreti e istituendo un registro dei comitati etici
operanti nei propri ambiti territoriali.
10. Presso il Ministero della sanita' e' istituito il
Comitato etico nazionale per la ricerca e per le
sperimentazioni cliniche.
Il Comitato:
a) segnala, su richiesta della commissione per la
ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del
Ministero della sanita' o di altre pubbliche
amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei
progetti di ricerca biomedica e sanitaria,
b) comunica a organi o strutture del Ministero della
sanita' le priorita' di interesse dei progetti di ricerca
biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di
sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante
interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi
medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
d) esprime parere su ogni questione
tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della
ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica
dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga
sottoposta dal Ministro della sanita'.
11. Le regioni formulano proposte per la
predisposizione del Programma di ricerca sanitaria di cui
al presente articolo, possono assumere la responsabilita'
della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e
assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario
regionale.".
- Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n. 165,
supplemento ordinario, reca: "Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419".
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o luglio 1998, n. 151,
reca: "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione
e la valutazione della politica nazionale relativa alla
ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11,
comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS): l'ente nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269;
b) ricerca corrente: l'attivita' di ricerca scientifica di base svolta dagli IRCCS che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e' diretta a sviluppare la conoscenza in settori specifici della biomedicina e della sanita' pubblica, e viene attuata attraverso la programmazione triennale di progetti istituzionali, tenuto conto degli indirizzi del programma nazionale di ricerca sanitaria;
c) ricerca finalizzata: l'attivita' di ricerca scientifica svolta dagli IRCCS, attuata attraverso specifici progetti, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e' diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale;
d) decreto di finanziamento: il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, per ogni anno finanziario, trasferisce nell'unita' previsionale di base "ricerca scientifica" dello stato di previsione del Ministero della sanita', la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla ricerca, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468;
e) Commissione per la ricerca sanitaria: la commissione, istituita dall'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, avente compiti consultivi ai fini della programmazione della ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS, nell'ambito della programmazione della ricerca sanitaria;
f) triennio di programmazione della ricerca corrente: l'arco temporale di progettazione strategica dell'attivita' di ricerca istituzionale degli IRCCS, avente durata triennale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo del 30 giugno 1993, n.269.



Note all'art. 2:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269, si vedano le note alle premesse.
Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269:
"Art. 1 (Natura e finalita). - 1. Gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali
dotati di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono
finalita' di ricerca nel campo biomedico ed in quello della
organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con
prestazioni di ricovero e cura.
2. Gli istituti hanno personalita' giuridica di diritto
pubblico o di diritto privato.
3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti
sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi
prevista, compatibilmente con le finalita' peculiari di
ciascun istituto.
4. Gli istituti forniscono agli organi ed enti del
Servizio sanitario nazionale il supporto tecnico ed
operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale
in materia di ricerca sanitaria, nonche' di formazione
continua del personale.".
- Per il riferimento all'art. 6 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 269, si vedano le note alle premesse.
Per il riferimento all'art. 12, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, si vedano le note alle premesse.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, reca: "Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio".
Si trascrive l'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - c) omissis;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180,
supplemento ordinario, reca: "Riordinamento del Ministero
della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Si trascrive l'art. 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266:
"7. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro del tesoro, commissioni di
studio anche con la partecipazione di esperti estranei
all'amministrazione, nei limiti delle dotazioni dei
capitoli di spesa. Con le stesse modalita' e' istituita e
disciplinata la commissione per la ricerca sanitaria,
sentito anche il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.".
- Per il riferimento all'art. 6, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269, come modificato dal
presente regolamento, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.
Fondo per la ricerca corrente e finalizzata

1. Le risorse previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare anche al finanziamento della ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS, sono costituite da una quota dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale stabilita dalla annuale legge finanziaria.
2. All'inizio di ciascun anno, a decorrere dal 1o gennaio 2001, una quota pari al 30 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' assegnata all'unita' previsionale di base 9.1.2.1. "Ricerca scientifica" dello stato di previsione del Ministero della sanita' per il finanziamento della ricerca corrente degli IRCCS. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', la residua quota del predetto stanziamento dell'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria il Ministro della sanita' propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la ripartizione definitiva del fondo per la ricerca corrente e finalizzata, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.



Note all'art. 3:
- Per il riferimento all'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, si vedano le note alle
premesse.
- Per il riferimento all'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano le note
all'art. 2.



 
Art. 4.
Programmazione della ricerca corrente

1. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione per la ricerca sanitaria, propone gli indirizzi per l'attivita' di ricerca corrente degli IRCCS, tenendo conto degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e della programmazione della ricerca scientifica.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono adottati con decreto dirigenziale entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di programmazione.
3. Gli IRCCS, tenendo conto degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2, entro il 30 settembre dell'anno precedente al triennio di programmazione, presentano al Ministero della sanita' un programma triennale di ricerca corrente, articolato per progetti, nell'ambito della propria attivita' istituzionale.
 
Art. 5.
Ripartizione delle risorse destinate alla ricerca corrente

1. La ripartizione delle risorse rese disponibili per la ricerca corrente e' disposta annualmente fra gli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato con decreto dirigenziale:
a) a seguito di unico procedimento per gli IRCCS pubblici e privati;
b) sulla base della valutazione dei programmi triennali degli IRCCS effettuata sotto il profilo scientifico e finanziario entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione dei fondi e di inizio dell'attivita' di ricerca;
c) tenuto conto della verifica annuale, relativa a ciascun IRCCS, della qualita' della produzione scientifica, dell'attivita' assistenziale prestata e del grado di trasferimento di attivita' di ricerca all'attivita' assistenziale.
 
Art. 6.
Vigilanza sull'attivita' degli IRCCS

1. Gli IRCCS pubblici e privati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presentano al Ministero della sanita' una appropriata relazione scientifica sull'attivita' di ricerca svolta nel precedente anno finanziario, insieme ad un dettagliato rendiconto contabile sulla loro gestione finanziaria.
2. Il Ministero della sanita', per le valutazioni di propria competenza, puo' condurre nel corso del triennio indagini e verifiche sull'attivita' scientifica e sulla gestione amministrativo-contabile degli IRCCS.
3. Agli stessi fini il Ministero della sanita' puo' chiedere ed acquisire, in qualsiasi momento, le informazioni e la documentazione che ritiene necessaria sull'attivita' di assistenza e di ricerca degli Istituti.
4. Nel caso in cui gli Istituti, pur diffidati, non provvedano ad inviare il rendiconto, il Ministero della sanita' sospende immediatamente l'erogazione dei finanziamenti.
 
Art. 7.
Programmazione della ricerca finalizzata

1. Il Ministero della sanita', in attuazione degli obiettivi prioritari biomedici e sanitari fissati dal Piano sanitario nazionale, predispone, entro il 30 luglio di ciascun anno precedente a quello di erogazione dei finanziamenti, apposito schema di bando sul quale e' acquisito il parere della Commissione per la ricerca sanitaria. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla sua richiesta, decorsi i quali si intende favorevolmente espresso.
2. Il bando contiene gli indirizzi per la predisposizione dei progetti di ricerca finalizzata da parte degli IRCCS, indicando contestualmente gli specifici criteri, definiti anche in base ai parametri elaborati ed accettati dalla comunita' scientifica nazionale ed internazionale, cui si atterra' il Ministero per procedere alla loro valutazione, nonche' fissa le modalita' e le condizioni sia di svolgimento dei progetti di ricerca, sia di erogazione dei relativi finanziamenti. Il bando e' emanato con decreto dirigenziale entro il 30 ottobre di ciascun anno precedente a quello al quale i finanziamenti si riferiscono.
3. I progetti di ricerca degli IRCCS, contenenti gli elementi necessari per la loro valutazione, ivi compreso l'apposito Piano finanziario, sono presentati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4. Entro i sessanta giorni successivi, sono individuate le ricerche finalizzate finanziate ed i relativi importi assegnati a ciascun IRCCS con decreto dirigenziale, che e' comunicato ad ogni Istituto interessato in pari data.
5. Le somme assegnate sono erogate in rate anticipate e la data apposta sul mandato di pagamento della prima rata anticipata indica la data di inizio della ricerca.
6. Il Ministero della sanita' puo' condurre indagini e verifiche in relazione all'attuazione della ricerca finanziata ed alla corrispondenza della stessa ai fini dichiarati.
 
Art. 8.
Sanzioni

1. Alla scadenza di ogni anno gli IRCCS riferiscono mediante relazione sullo stato di attuazione dei progetti.
2. Alla data prevista per il termine della ricerca gli IRCCS trasmettono apposita relazione finale che da' conto dello svolgimento della ricerca stessa e dei risultati ottenuti, nonche' dettagliato rendiconto delle spese sostenute.
3. Nel caso in cui gli IRCCS, pur diffidati, non provvedano ad inviare, nel termine allo scopo concesso, la documentazione di cui ai commi 1 e 2, ovvero, nel caso in cui sia stata accertata la mancata od irregolare attuazione della ricerca finanziata, il Ministero della sanita', nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sospende immediatamente l'erogazione dei finanziamenti.



Note all'art. 8:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi".



 
Art. 9.
Abrogazioni

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
a) articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, limitatamente alle parole "determinati secondo le indicazioni della commissione della ricerca sanitaria";
b) articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;
c) articolo 12-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente alle parole "anche al fine di garantire la qualita' e l'indipendenza del processo di valutazione e di selezione dei progetti di ricerca.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Veronesi, Ministro della sanita'
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanita', foglio n. 334



Note all'art. 9:
- Per il riferimento all'art. 20, della legge 15 marzo
1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.
Per il riferimento all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269, come modificato dal
presente regolamento, si vedano le note alle premesse.
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 617, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre
1980, n. 275, supplemento ordinario, reca: "Ordinamento,
controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della
legge 23 dicembre 1978, numero 833)".



 
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