Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 190
Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5o, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Sentite, in data 12 ottobre 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1o dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 31 gennaio 2001, 1o febbraio 2001 e 7 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Funzioni degli Istituti regionali di ricerca educativa
1. Gli Istituti regionali di ricerca educativa, di seguito denominati: "I.R.R.E.", sono enti strumentali dell'amministrazione della pubblica istruzione, dotati di personalita' giuridica e autonomia amministrativa e contabile, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Gli I.R.R.E., nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, tenendo anche conto delle esigenze delle comunita' e degli enti locali e delle regioni, svolgono funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi, nonche' agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub regionale. Tali funzioni si esplicano in attivita' di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, per lo svolgimento delle quali gli I.R.R.E. si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le universita' e le altre agenzie formative.
3. Gli I.R.R.E. supportano l'autonomia delle istituzioni scolastiche in modo particolare mediante:
a) collaborazioni e partecipazione attiva alla progettazione e attuazione di programmi di ricerca educativa e della relativa sperimentazione in tutti gli ambiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche con riguardo alle problematiche concernenti le minoranze linguistiche, l'immigrazione, l'integrazione dei soggetti svantaggiati, l'integrazione europea, l'educazione degli adulti e la prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;
b) collaborazioni alla costruzione di percorsi formativi per il personale della scuola coerenti con le scelte di programmazione dell'offerta formativa;
c) selezione, individuazione e comunicazione alle scuole di particolari progetti formativi cui le stesse possono partecipare in Italia e all'estero;
d) partecipazione e collaborazione per l'attivazione di un sistema di scambio di documentazione tra le istituzioni scolastiche;
e) collaborazione all'elaborazione di proposte per l'innovazione degli ordinamenti didattici a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
f) approfondimento degli obiettivi formativi e delle competenze connesse con i diversi curricoli ai fini dell'innovazione metodologica e disciplinare.
4. Gli I.R.R.E. si coordinano e collaborano con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, al fine di favorire la diffusione delle metodologie e delle pratiche di valutazione e di autovalutazione.
5. Gli I.R.R.E., per il raggiungimento dei fini istituzionali, possono avvalersi anche delle competenze degli ispettori tecnici.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
"10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extra-scolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto delle istituzioni scolastiche
autonome.".
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 76 (Riordino degli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi). - 1. Gli
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali
istituti sono enti strumentali, con personalita' giuridica,
dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel
quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici
di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli
ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli
uffici dell'amministrazione, anche di livello
sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti
e consorzi, ai sensi dell'art. 21, com-ma 10, della legge
15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e
collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione,
le universita' e con le altre agenzie educative.
2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento
delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa
e contabile. Essi svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del
personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa, con le universita' e con le altre agenzie
formative.
3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e
finanziaria degli IRRE e' definita dall'apposito
regolamento di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, che ne individua gli organi di direzione,
scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse
di personale e finanziarie e definisce i raccordi con
l'amministrazione regionale. Si applica l'art. 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, reca: "Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 76 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 si vedano le note al preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo). - 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o
tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico delle realta'
locali e curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e
professionale del personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla
loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione
all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali
didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del
sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali
competenti, fra diversi sistemi formativi, ivi compresa la
formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede
modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilita'
curricolare prevista dall'art. 8, le istituzioni
scolastiche propongono iniziative finalizzate alle
innovazioni con le modalita' di cui all'art. 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni
scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di
documentazione e di informazioni attivando collegamenti
reciproci, nonche' con il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi; tali collegamenti possono estendersi a
universita' e ad altri soggetti pubblici e privati che
svolgono attivita' di ricerca.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:
"Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). - 1.
Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del
Servizio nazionale per la qualita' dell'istruzione, di una
o piu' istituzioni scolastiche, di uno o piu' Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti
educativi, di una o piu' regioni o enti locali, promuove,
eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti
disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio,
progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a
esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti
degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione
fra sistemi formativi, i processi di continuita' e
orientamento. Riconosce altresi' progetti di iniziative
innovative delle singole istituzioni scolastiche
riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati
ai sensi dell'art. 8. Sui progetti esprime il proprio
parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e
devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati
devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla
base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e
nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le
procedure di cui all'art. 8. Possono anche essere
riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano
per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere
elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a
norma dell'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti
dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma
1, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione che promuove o
riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca
dei relativi decreti, le specificita' ordinamentali e
organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'art.
278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.".



 
Art. 2.
O r g a n i
1. Gli I.R.R.E. sono dotati dei seguenti organi:
a) presidente;
b) consiglio di amministrazione;
c) comitato tecnico-scientifico;
d) collegio dei revisori.
 
Art. 3.
Presidente
1. Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta nell'ambito dei propri membri.
2. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
3. Il presidente, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici regionali e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'I.R.R.E. e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.
6. Il presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
 
Art. 4.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi componenti puo' essere confermato, una sola volta, per un altro triennio. Esso e' composto da cinque membri, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, di cui uno su designazione del medesimo dirigente, uno su designazione delle universita' aventi sede presso la regione, due del consiglio scolastico regionale ed uno della regione. Ciascuna nomina e' corredata da un curriculum diffuso sulle esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche dell'interessato. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.
2. Il consiglio di amministrazione, per l'attuazione delle finalita' dell'I.R.R.E.:
a) approva annualmente il programma di ricerca;
b) determina gli indirizzi generali della gestione;
c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;
d) conferisce l'incarico di direttore sulla base di criteri preventivamente deliberati;
e) valuta l'attivita' amministrativa del direttore, sulla base di criteri preventivamente deliberati, anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;
f) valuta annualmente, sentito il comitato tecnico-scientifico, l'attuazione del programma di ricerca, nonche' i risultati di essa, attraverso indicatori predeterminati;
g) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza scientifica di cui all'articolo 6.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalita' operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:
a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;
b) delibera i necessari interventi correttivi;
c) valuta le eventuali responsabilita' del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.
4. Il consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo; si riunisce, altresi', su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d),
e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59):
"Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
Omissis;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico).".
"Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -1.
L'attivita' di valutaziobe e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
organo collegiale, ferma restando la possibilita' di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del
predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.".



 
Art. 5.
Direttore
1. L'incarico di direttore e' conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di competenze amministrative e di organizzazione del lavoro pertinenti con le finalita' specifiche dell'istituto, nonche' di una sperimentata conoscenza del sistema scolastico. Esso puo' essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero a estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo.
2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, e' responsabile del funzionamento complessivo dell'I.R.R.E., dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresi' il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni per la piu' efficace attuazione dei progetti e delle attivita' previste nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli ufficiprevisti dal regolamento interno ed assegna il relativo personale;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento interno;
e) cura l'applicazione del regolamento interno;
f) predispone una relazione sull'attuazione del programma annuale e sui risultati raggiunti.
3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione e' esclusa quando il consiglio ne valuta l'attivita'.
4. Il trattamento economico spettante al direttore e' stabilito nel contratto individuale di lavoro, previa delibera del consiglio di amministrazione, sulla base di quello previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche.
5. L'incarico e' revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".



 
Art. 6.
Consulenza tecnico-scientifica
1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attivita' scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per un altro triennio.
2. Il comitato e' composto da cinque membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendolo tra i professori universitari.
3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, puo' istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non piu' di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attivita' o gruppi di progetti ed attivita'. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione. Tale durata non puo' comunque superare quella del consiglio di amministrazione che li ha istituiti.
 
Art. 7.
Verifiche di regolarita' amministrativa e contabile
1. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente. Le predette amministrazioni designano, altresi', ciascuna un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio, da esse designati. Il collegio dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per un altro triennio.



Nota all'art. 7:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, si veda nella nota all'art. 4.



 
Art. 8.
Regolamento interno
1. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, adotta, su proposta del direttore, il regolamento interno dell'I.R.R.E., che deve essere approvato dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento si intende approvato ove i predetti Ministeri non formulino rilievi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
2. Il regolamento interno definisce tra l'altro:
a) l'organizzazione dell'attivita' dell'istituto, le competenze degli uffici e dei servizi e i criteri per l'assegnazione del relativo personale;
b) l'eventuale articolazione organizzativa a livello sub regionale in relazione alle esigenze connesse con l'attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi;
c) i criteri per la scelta dei destinatari dei contratti di prestazione d'opera;
d) i criteri della gestione e le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie in modo da assicurare la rapidita', l'efficienza e la regolarita' nell'erogazione della spesa e l'equilibrio finanziario del bilancio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.



Nota all'art. 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
1979, n. 696, reca: "Approvazione del nuovo regolamento per
la classificazione delle entrate e delle spese e per
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".



 
Art. 9.
Conferenza nazionale dei presidenti
1. Al fine di assicurare strategie unitarie di intervento a livello nazionale e' istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, la Conferenza nazionale dei presidenti degli I.R.R.E. presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono partecipare i direttori degli I.R.R.E ed i presidenti e i direttori dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, nonche' rappresentanti delle regioni quando si trattino argomenti di interesse comune.
 
Art. 10.
Personale
1. A ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, e' assegnato un contingente di personale docente e dirigente della scuola, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, da collocare in posizione di comando. I comandi hanno, di norma, durata coincidente con quella delle attivita' cui sono riferiti; non possono comunque protrarsi oltre un triennio. Essi vengono disposti con atto del dirigente preposto all'ufficio scolastico della regione in cui ha sede la scuola di titolarita', previe apposite selezioni per titoli, integrate da un colloquio, attivate presso ciascun I.R.R.E., sulla base di uno schema tipo di bando adottato dal Ministero della pubblica istruzione. Sono valutati titoli ed esperienze professionali strettamente attinenti ai compiti degli I.R.R.E. con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche della ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e in quello della formazione del personale della scuola. Sono comunque valutate le esperienze maturate presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.
2. Ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, inoltre, e' dotato di un contingente stabile di personale, con compiti organizzativi e di supporto scientifico e amministrativi, determinato con il decreto di cui al comma 1. Tale personale e' reclutato tra il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola previe apposite selezioni, indette presso ciascun I.R.R.E. secondo le modalita' di cui al comma 1.
3. L'assegnazione all'I.R.R.E. del personale di cui al comma 2, per la durata di cinque anni, rinnovabile, comporta il collocamento in posizione di fuori ruolo. Nelle dotazioni organiche del predetto personale sono indisponibili, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, un numero di posti corrispondente a quello dei collocamenti fuori ruolo di cui al presente comma. Il personale collocato fuori ruolo puo' essere restituito nel ruolo di provenienza, prima della scadenza del termine, a domanda ovvero d'ufficio, per gravi e documentate ragioni, con deliberazione del consiglio di amministrazione da adottarsi su proposta del direttore. Al momento del rientro il personale puo' scegliere tra le sedi disponibili.
4. Il servizio prestato presso gli I.R.R.E. e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
5. Gli I.R.R.E., per la realizzazione di specifici progetti cui non possono fare fronte con personale in servizio, possono stipulare con esperti contratti di prestazione d'opera. Gli oneri per tali contratti sono a carico delle risorse destinate ai progetti medesimi.
 
Art. 11.
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie sono costituite da:
a) il contributo assegnato dall'amministrazione della pubblica istruzione, determinato annualmente, comprensivo di un contributo generale e di contributi finalizzati al finanziamento di specifici progetti;
b) eventuali erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) eventuali proventi derivanti dalla gestione delle attivita'.
 
Art. 12.
Vigilanza
1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attivita' svolta dall'I.R.R.E., sono trasmessi al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale per l'approvazione, nonche' al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
2. I suddetti documenti contabili si intendono approvati ove il dirigente di cui al comma 1 non formuli rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439
(Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da
parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere
adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non
economici in materia di approvazione dei bilanci e di
programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 2 (Delibere di approvazione del bilancio di
previsione e del conto consuntivo). - 1. Le delibere di
approvazione del bilancio di previsione, delle relative
variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non
economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del
Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono
trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere
stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.".



 
Art. 13.
I.R.R.E. del Friuli-Venezia Giulia
1. Nell'ambito dell'I.R.R.E. del Friuli-Venezia Giulia, con il regolamento di cui all'articolo 8, e' istituito, senza ulteriori oneri, un apposito ufficio con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena.
 
Art. 14.
Norme transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora all'atto della designazione dei membri del consiglio di amministrazione, il consiglio scolastico regionale non sia ancora costituito, le designazioni di competenza di quest'ultimo organo sono effettuate, rispettivamente, dal dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale e dalla Regione.
2. Tutto il personale comandato presso il corrispondente Istituto regionale di ricerca sperimentazione e aggiornamento educativo, di seguito denominato I.R.R.S.A.E., alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' confermato fino all'espletamento della prima selezione da indire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'I.R.R.E. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, puo' partecipare alla prima selezione anche il personale amministrativo non appartenente al comparto scuola comandato in servizio presso l'I.R.R.S.A.E. alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 8, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.
4. Il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori di ciascun I.R.R.S.A.E. restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei ciascun I.R.R.E., che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il segretario di ciascun I.R.R.S.A.E. resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'I.R.R.E., che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento.
5. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli I.R.R.E. e' determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Resta fermo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il disposto di cui all'articolo 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
7. L'attuazione del presente regolamento non puo' comportare in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 20, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amininistrativa):
"20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui il presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.".



 
Art. 15.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute negli articoli da 287 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica
istruzione
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 333



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli da 287 a 295 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado):
"Art. 287 (Istituzione di istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi). - 1. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, hanno
personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia
amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione.
2. Gli istituti hanno il compito di:
a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione
pedagogico-didattica;
b) condurre studi e ricerche in campo educativo;
c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di
sperimentazione a cui collaborino piu' istituzioni
scolastiche;
d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento
per il personale direttivo e docente della scuola;
e) nel fornire consulenza tecnica sui progetti di
sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi
di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e
collaborare all'attuazione delle relative iniziative
promosse a livello locale.".
3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli
istituti si avvalgono in via prioritaria della
collaborazione di cattedre e istituti universitari della
stessa o di altra regione.
Art. 288 (Articolazione interna degli istituti
regionali). - 1. Gli istituti regionali si articolano in
sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare,
per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e
per l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione
permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di
informazione, di metodi e tecniche della ricerca
sperimentale e di organizzazione delle attivita' di
aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica e
competente anche per i licei artistici e gli istituti
d'arte.
2. Le sezioni operano unitariamente per materie e
attivita' di interesse comune.".
Art. 289 (Organi degli istituti regionali). - 1. Ciascun
istituto e' retto da un consiglio direttivo formato da
esperti, nominato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione e composto da quindici membri dei quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o
docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai
rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti
parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano
nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale;
b) tre rappresentanti designati dall'ente regione, di
cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su
sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;
d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione
su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario
nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di
competenti nel campo delle scienze dell'educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri
scelti dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di
voto, il segretario di cui al successivo art. 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica
per cinque anni e possono farne parte per un altro
quinquennio.
5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei
propri membri i responsabili delle sezioni di cui all'art.
288.
6. Il consiglio direttivo delibera il bilancio
preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il
programma di attivita' e le relative spese; autorizza la
stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con
enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra
deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto
e delibera circa il suo ordinamento interno.
7. Il presidente ha la legale rappresentanza
dell'istituto.
8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
9. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di
ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della
pubblica istruzione.
Art. 290 (Centro europeo dell'educazione). - 1. Il
Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419, con sede in Frascati, villa Falconieri, ha
personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia
amministrativa.
2. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della
pubblica istruzione.
3. Il Centro europeo ha il compito di curare la
raccolta, l'elaborazione e la diffusione della
documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e
di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici
di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della
Comunita' europea e sull'attivita' in campo educativo delle
organizzazioni internazionali.
4. In particolare il Centro europeo dell'educazione
attende a studi e ricerche:
a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi
educativi;
b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente
anche con riferimento ai rapporti tra formazione e
occupazione;
c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa
valutazione;
d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo e docente;
e) sull'impiego delle tecnologie educative.
Art. 291 (Organi del Centro europeo dell'educazione). -
1. Il Centro europeo dell'educazione e' retto da un
consiglio direttivo formato da esperti, che e' nominato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto
da undici membri, dei quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o
docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai
rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti
parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal
Consiglio nazionale delle ricerche;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su
sei nominativi proposti dal Consiglio universitario
nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di
competenti nel campo delle scienze dell'educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri
scelti dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di
voto, il segretario di cui all'art. 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica
per cinque anni e possono farne parte per un altro
quinquennio.
5. Il consiglio direttivo delibera il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il
programma di attivita' e le relative spese; autorizza la
stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con
enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro
provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e
delibera circa il suo ordinamento interno.
6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro.
7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
8. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di
ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della
pubblica istruzione.
Art. 292 (Istituzione e organi della biblioteca di
documentazione pedagogica). - 1. La biblioteca di
documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con
sede in Firenze, ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed autonomia amministrativa.
2. La biblioteca svolge le seguenti attivita':
a) raccolta, conservazione e valorizzazione del
materiale bibliografico e di documentazione
didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti
regionali e con il Centro europeo dell'educazione;
b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica
nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi,
oltre che del personale della scuola.
3. La biblioteca e' retta da un consiglio direttivo
formato da esperti, che e' nominato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione e composto da undici
membri, dei quali:
a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali
e dal presidente del Centro europeo dell'educazione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su
sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;
c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su
due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali;
d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti
dal Ministro della pubblica istruzione su quattro
nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale
al di fuori dei propri membri.
4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri
scelti dal Ministro della pubblica istruzione.
5. Il direttore della biblioteca di documentazione
pedagogica di cui all'art. 294 oltre a svolgere le funzioni
proprie del segretario, sovrintende al funzionamento dei
vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola
la biblioteca e partecipa, senza diritto di voto, alle
riunioni del consiglio direttivo.
6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica
per cinque anni e possono farne parte per un altro
quinquennio.
7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio
preventivo e il conto consuntivo, il programma di attivita'
e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di
convenzioni con universita' e con enti, istituzioni ed
esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il
funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo
ordinamento interno.
8. Il presidente ha la legale rappresentanza della
biblioteca.
9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
10. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di
ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della
pubblica istruzione.
Art. 293 (Conferenza dei presidenti). - 1. I presidenti
degli istituti regionali, del Centro europeo
dell'educazione e della Biblioteca di documentazione
pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero
della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi,
al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune
interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di
esperienze nei diversi settori degli istituti.
2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel
proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette
istituzioni.
3. La conferenza e' presieduta dal Ministro della
pubblica istruzione o da un suo delegato.
4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui
risultati delle attivita' di comune interesse svolte dagli
istituti.
Art. 294 (Personale degli istituti). - 1. Il Ministro
della pubblica istruzione nomina il segretario degli
istituti regionali, del Centro europeo della educazione e
il direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica
scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale
direttivo e docente, i docenti universitari e il personale
dell'amministrazione scolastica, anche a riposo.
2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo
dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione
pedagogica il Ministro della pubblica istruzione dispone
l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli
del personale della scuola, anche universitario, e a quelli
del personale amministrativo, in numero adeguato alle
accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento
di esso, sentito il consiglio direttivo competente.
3. L'assegnazione e' disposta sulla base di concorsi per
titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo
modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle
istituzioni interessate.
4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui
al comma 2 ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile
per un altro quinquennio su decisione del consiglio
direttivo. In attesa dell'organica riforma delle predette
istituzioni il comando puo' essere ulteriormente rinnovato
di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa
motivata richiesta del consiglio direttivo.
5. Il servizio prestato in posizione di comando presso
dette istituzioni e' valido, a tutti gli effetti, come
servizio d'istituto, nella scuola.
6. Il numero complessivo dei comandi, il contingente
relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti
presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
tesoro.
7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e
scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo
dell'educazione e la Biblioteca di documentazione
pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a
persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei
propri bilanci.
8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito
disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 295 (Finanziamenti). - 1. Gli istituti regionali,
il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di
documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della
loro attivita':
a) con contributi da parte del Ministero della pubblica
istruzione;
b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di
singolepersone;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni
anche statali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi
curate.
2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di
cui alla lettera a) e' determinato annualmente.".



 
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