Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 189
Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 34;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica5 giugno 1976, n. 1076;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica5 giugno 1976, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica20 aprile 1994, n. 367;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
Visto l'articolo 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica28 aprile 1998, n. 154;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 19 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato e sostanzialmente ripresa dalla VI Commissione della Camera dei deputati in ordine alla soppressione del comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale disposizione si pone come elemento di chiarificazione, anche ai fini dell'interpretazione organica dell'articolato normativo, circa i riflessi finanziari del provvedimento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'alienazione:
a) dei beni mobili delle amministrazioni dello Stato non piu' utilizzabili o utilmente conservabili o dei quali le amministrazioni non autorizzino la cessione alla Croce Rossa Italiana per le finalita' consentite;
b) dei beni mobili confiscati, con eccezione di quelli confiscati ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, e salvo quanto disposto dal comma 2;
c) dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili di proprieta' statale, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'invito da parte dell'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
2. Nel rispetto dei principi fissati dal codice di procedura penale per procedimenti di alienazione di beni sequestrati e confiscati, e ferma restando la particolare disciplina di tali procedimenti, il presente regolamento si applica nei casi di alienazione di veicoli, anche registrati, che si ritengono abbandonati per mancato ritiro da parte del proprietario nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, salve le garanzie fissate dal comma 3 dell'articolo 264 del codice di procedura penale.
3. Alla notificazione dell'obbligo del ritiro dei beni, di cui al comma 2, provvedono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni, dalle quali consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Gli organi di polizia stradale, trascorso il periodo di tre mesi senza che il bene venga ritirato, trasmettono all'ufficio competente all'alienazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, copia del verbale di accertamento della violazione, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria e del provvedimento di dissequestro, nonche' la prova della notificazione dell'obbligo del ritiro agli interessati.
4. Non si ricorre alla procedura di cui al presente regolamento per:
a) la vendita di armi e armamenti dichiarati fuori uso o superati per cause tecniche;
b) la vendita dei beni per i quali l'amministrazione competente, per ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico, applichi procedure speciali di vendita, anche all'estero;
c) la vendita dei beni in dotazione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari all'estero;
d) la vendita dei beni in dotazione alle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo;
e) le cessioni onerose tra pubbliche amministrazioni e alienazioni di titoli e valori mobiliari dello Stato;
f) la vendita di equipaggiamenti o beni recanti segni identificativi di corpi militari e di polizia.
5. Con decreti dei Ministri competenti sono individuati i criteri per la determinazione delle ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico in base alle quali escludere, ai sensi del comma 4, lettera b), specificate categorie di beni mobili dall'applicazione del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca:
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1998".
- Si trascrive il testo del punto n. 34, dell'allegato
1:
"34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili,
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 35; decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, art. 2;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275, reca:
"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato".
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1924, supplemento
ordinario n. 130 reca: "Regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".
- Il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1o luglio 1929, n. 151, reca:
"Approvazione del regolamento sui servizi del
provveditorato generale dello Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1955, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo
1955, n. 62, reca: "Decentramento di servizi del Ministero
delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1976, n. 1076, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1977, n. 239 reca:
"Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la
contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1976, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239, reca:
"Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e
arsenali militari a carattere industriale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1986, n. 189, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1986, n. 114, reca:
"Approvazione del regolamento di amministrazione per la
Guardia di finanza".
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1991, n. 264, reca:
"Norme per la ristrutturazione del Ministero delle
finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio
1992, n. 116 supplemento ordinario reca: "Regolamento degli
uffici e del personale del Ministero delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
giugno 1994, n. 136 supplemento ordinario reca:
"Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili".
- Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996, n. 305, e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30 (Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1997, n.
50), reca: "Disposizioni urgenti in materia tributaria,
finanziaria e contabile a completamento della manovra di
finanza pubblica per l'anno 1997". Si trascrive l'art. 6:
"Art. 6 (Altre disposizioni in materia di contrasto
all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di
funzionamento dell'amministrazione finanziaria). - 1.
(Omissis).
2. Il Ministero delle finanze puo' affidare le attivita'
di recupero, deposito, redazione dell'inventario,
alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in
pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di
confisca amministrativa ad uno o piu' concessionari. Per la
scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I
rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario
sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il
concessionario medesimo, conforme allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro delle finanze.
3. (Omissis).
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia
a decorrere dal 1o gennaio 1997.
4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n.
633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale
sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e
radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono
abrogati.
5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle
tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma
dell'art. l dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua
ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del
Ministro delle finanze.
6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'art. 78,
comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere
sul capitolo n. 3479 del Ministero delle finanze, relativo
alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti
e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto
compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
6-bis. (Omissis)".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento
ordinario, reca: "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo". Si trascrivono i commi 25 e 26
dell'art. 17:
"25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e
dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
"26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che
preveda il parere del Consiglio di Stato in via
obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art.
2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo
1998, n. 58, reca: "Regolamento recante le attribuzioni dei
dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonche' disposizioni in materia
di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7,
comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio
1998, n. 116, reca: "Regolamento recante norme
sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche
dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma
3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203
supplemento ordinario, reca: "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59".
Note all'art. 1:
- La legge 7 marzo 1996, n. 109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, reca: "Disposizioni
in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o
confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione
dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989,
n. 282".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992 n. 114
supplemento ordinario, reca: "Nuovo codice della strada".
- Si trascrive l'art. 264 del codice di procedura
penale:
"Art. 264 (Provvedimenti in caso di mancata
restituzione). - 1. Dopo un anno dal giorno in cui la
sentenza e' divenuta inoppugnabile, se la richiesta di
restituzione non e' stata proposta o e' stata respinta, il
giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il
denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti
dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo
siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli
altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro
qualita', nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da
eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose
hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichita' o
di arte, ne e' ordinata la consegna al Ministero della
giustizia.
2. L'autorita' giudiziaria puo' disporre la vendita
anche prima del termine indicato nel comma 1 o
immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono
essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza
rilevante dispendio.
3. La somma ricavata dalla vendita e' versata in
deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa
somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro,
dedotte le spese indicate nell'art. 265, sono devoluti dopo
due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di
avervi diritto".



 
Art. 2.
Inservibilita' dei beni
1. Le amministrazioni statali comunicano al competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze, nonche' al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica, la lista dei beni da alienare in quanto dichiarati fuori uso o non utilizzabili, ferme restando le disposizioni sulla cessione gratuita di beni alla Croce Rossa Italiana.
2. Gli Uffici di cui al comma 1, curano congiuntamente la pubblicazione degli elementi informativi concernenti i beni da alienare nel sito informatico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c).
 
Art. 3.
Ufficio competente all'alienazione
1. Il competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze avvia la procedura di vendita dei beni mobili di cui al presente regolamento entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione, da parte delle amministrazioni che hanno in dotazione i beni, di fuori uso o non utilizzabilita' degli stessi.
2. Per l'alienazione di beni di valore esiguo, in rapporto alla natura dei beni stessi ed agli oneri procedurali di vendita e comunque non superiore complessivamente a lire quindici milioni, l'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze, fino alla operativita' dell'Agenzia di cui all'articolo 8, puo' autorizzare l'amministrazione consegnataria dei beni a procedere direttamente all'alienazione ai sensi dell'articolo 4. L'autorizzazione deve essere comunicata all'amministrazione consegnataria entro il termine di cui al comma 1. L'Amministrazione consegnataria comunica al competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze i dati relativi all'effettuazione della vendita e al versamento dell'entrata all'erario.
3. Non si procede alla vendita dei beni, compresi i veicoli registrati, che, entro trenta giorni dalla diffusione nel sito informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei dati identificativi dei beni stessi a fini di alienazione, siano richiesti al competente ufficio di cui al comma 1 da parte di amministrazioni statali per lo svolgimento di compiti istituzionali. In tal caso, il predetto ufficio provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione, mediante sottoscrizione di apposito verbale.
4. All'alienazione dei beni mobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato provvede, previa autorizzazione della Soprintendenza competente per materia e territorio, l'Ufficio di cui al comma 1, qualora i beni medesimi non risultino di interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 deve essere comunicato dall'Ufficio procedente al servizio preposto al controllo gestionale per i relativi accertamenti.



Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
302 supplemento ordinario, reca: "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352". Si trascrive l'art. 2:
"Art. 2 (Patrimonio storico, artistico,
demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico,
librario). (Legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 1 e 2,
comma 1, 5, comma 1; decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1, decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148).
1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo
titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico, o
demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento
con la storia politica, militare, della letteratura,
dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse
particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione,
fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono
come complesso un eccezionale interesse artistico o
storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1,
lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti
notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le
incisioni aventi carattere di rarita' e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarita' e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi
carattere di rarita' e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse
artistico o storico.
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1,
lettera c), quali testimonianze di rilevanza
storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a
privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti
pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono notevole interesse storico.
5. Sono beni librari le raccolte librarie delle
biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle
indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i
beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a
norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o
la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni".



 
Art. 4.
Procedimento di alienazione
1. L'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze provvede:
a) alla stima dei beni mobili da alienare, tenuto conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso dei beni stessi;
b) alla predisposizione e gestione di un archivio informatizzato dei beni da porre in vendita da parte dell'Ufficio stesso o da consegnare al concessionario ai sensi del comma 2;
c) alla predisposizione e gestione, congiuntamente con il competente Dipartimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di un sito informatico per la diffusione dei dati relativi ai beni da alienare e per la pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, fatto salvo l'adempimento degli altri obblighi di pubblicita' previsti dalla normativa nazionale e comunitaria;
d) alla vendita dei beni.
2. Per la vendita di beni mobili, anche registrati, si procede per pubblici incanti o mediante affidamento in concessione delle attivita' di alienazione di categorie di beni mobili determinati, nel caso in cui all'alienazione siano collegate attivita' di recupero, deposito, rottamazione, eliminazione od anche invio alla pubblica discarica di beni comunque non riutilizzabili; l'affidamento in concessione e' disposto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi, mediante convenzione tra Direzione centrale del demanio e concessionario, in conformita' allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze; la durata dell'affidamento in concessione non eccede, di norma i sei anni.
3. L'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze comunica, anche su richiesta delle Amministrazioni consegnatarie alla Direzione centrale del demanio gli elenchi dei beni da alienare mediante le concessioni gia' in atto, compatibilmente con le relative convenzioni; in assenza di queste, l'Ufficio del territorio procede alla vendita secondo le disposizioni del presente articolo, autorizzando, se necessario, la provvisoria gestione in deposito dei beni da parte delle amministrazioni consegnatarie.
4. Nei bandi e negli avvisi di gara possono essere indicati, in relazione alla natura dei beni, i requisiti soggettivi ai fini della stipulazione dei contratti di vendita.
5. Il ricorso alla trattativa privata e' consentito entro il limite di valore stimato dei beni da alienare, anche per lotti, non superiore complessivamente a lire centocinquantamilioni e, comunque, per le vendite di autovetture, per motivate ragioni di convenienza economica od urgenza da esporre nel provvedimento di approvazione del contratto.
6. Si procede a trattativa privata in caso di derrate, beni deperibili o beni soggetti a fenomeni di deterioramento fisico.
7. In caso di vendita di beni da rottamare o eliminare, l'amministrazione si riserva la verifica dell'impegno, da assumersi da parte dell'acquirente, al rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche alle procedure di alienazione di beni mobili dello Stato curate direttamente dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, ad eccezione della lettera e) ed ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 sostituiscono le analoghe disposizioni della normativa sui contratti e la contabilita' generale dello Stato richiamate espressamente da specifiche norme ai fini della disciplina delle procedure di alienazione di beni mobili.
10. Le amministrazioni curano l'aggiornamento degli inventari dei beni mobili in dotazione, apportando le variazioni relative, a seguito dell'avvenuta vendita o della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio procedente di cui all'articolo 3, comma 1, o della consegna al concessionario.
11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalita' operative della gestione del sito informatico di cui al comma 1.



Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n.
38, supplemento ordinario, reca: "Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio".



 
Art. 5.
Fase di approvazione e controllo
1. I contratti e gli atti di aggiudicazione definitiva, relativi alle procedure di vendita diretta di cui all'articolo 4, sono approvati dal direttore compartimentale del territorio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'ufficio procedente di cui all'articolo 3, comma 1; nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, l'approvazione e' rimessa ai competenti organi dell'amministrazione interessata.
2. Quando si tratti di beni mobili che per loro natura debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, l'ufficio procedente approva gli atti di aggiudicazione e i contratti, su delega del competente ufficio di cui al comma 1.
3. I termini per gli adempimenti di competenza da parte della ragioneria provinciale dello Stato, in ordine agli atti di approvazione e ai relativi contratti adottati dall'Amministrazione finanziaria in materia, sono fissati in trenta giorni dal ricevimento degli atti medesimi. Il termine puo' essere interrotto per una sola volta, qualora la ragioneria richieda chiarimenti o elementi integrativi della documentazione prodotta, e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. I medesimi termini si applicano agli adempimenti di competenza degli uffici centrali del bilancio per le procedure di alienazione curate direttamente dalle amministrazioni centrali ai sensi del presente regolamento.
 
Art. 6.
Permute di beni mobili
1. La permuta di beni mobili, a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire, e' consentita nell'ambito dei rapporti contrattuali tra pubbliche amministrazioni e imprese fornitrici o anche per facilitare agli appaltatori l'acquisto di beni fuori uso. Il valore dei beni permutati e' computato in detrazione del prezzo finale concordato con l'impresa fornitrice ovvero, qualora essi siano alienati ad impresa diversa, e' contabilizzato come entrata eventuale.
2. L'amministrazione procedente trasmette preventiva comunicazione al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica circa gli elementi identificativi dei beni e le condizioni contrattuali della permuta. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione della comunicazione, l'amministrazione procede alla permuta.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono illustrati i criteri seguiti per la stima dei beni oggetto di permuta, in relazione ai prezzi di mercato, allo stato dei beni stessi ed al relativo deprezzamento per decorso del tempo ed usura.
 
Art. 7.
Alienazioni mediante convenzione
1. Le amministrazioni, per le quali specifiche disposizioni legislative consentono la riassegnazione di proventi da alienazione o cessione di beni mobili per finalita' determinate, dispongono autonomamente la vendita secondo le proprie procedure, da adeguare ai principi e criteri indicati nel presente regolamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni amministrazione statale, anche ad ordinamento autonomo, comunica all'Amministrazione finanziaria l'elenco delle disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione a finalita' determinate degli introiti derivanti dall'alienazione di beni mobili.
2. Nei casi previsti al comma 1, le amministrazioni consegnatarie possono affidare la vendita di beni mobili all'Amministrazione finanziaria secondo le procedure di cui all'articolo 4, tramite la stipulazione di apposite convenzioni, che riconoscano la spettanza, all'amministrazione consegnataria, dell'importo della vendita dei beni, escluse le spese di custodia, di gestione e procedurali sostenute dall'amministrazione procedente.
3. La riassegnazione delle entrate alle pertinenti unita' previsionali di base e' disposta secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.



Nota all'art. 7:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1999, n. 469, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
dicembre 1999, n. 293, reca: "Regolamento recante norme di
semplificazione del procedimento per il versamento di somme
all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di
base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare
riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 8.
Agenzia del demanio
1. L'Agenzia del demanio subentra nei compiti esercitati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del presente regolamento, con le strutture individuate dalle disposizioni sulla relativa organizzazione interna di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Ai fini di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono valutati gli oneri connessi a spese procedurali, di custodia e di gestione, per i procedimenti di alienazione dei beni da curarsi da parte dell'Agenzia.



Note all'art. 8:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo degli articoli 66 e 59:
"Art. 66 (Statuti). - 1. Le agenzie fiscali sono
regolate dal presente decreto legislativo, nonche' dai
rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato
direttivo ed approvati con le modalita' di cui all'art. 60
dal Ministro delle finanze.
2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi
di direzione dell'Agenzia, istituendo inoltre apposite
strutture di controllo interno, e recano principi generali
in ordine alla organizzazione ed al funzionamento
dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione
con le organizzazioni sindacali.
3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e
periferico, e' stabilita con disposizioni interne che si
conformano alle esigenze della conduzione aziendale
favorendo il decentramento delle responsabilita' operative,
la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il
soddisfacimento delle necessita' dei contribuenti meglio
compatibile con i criteri di economicita' e di efficienza
dei servizi".
"Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano, per ciascun esercizio
finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i
vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia
sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e
della correttezza nell'applicazione delle norme, con
particolare riguardo al rapporti con i contributi.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionaledi base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare i
miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma
12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che
il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza
delle azioni ordinarie della predetta societa'".



 
Art. 9.
Alienazioni mediante convenzioni speciali con l'Agenzia del demanio
1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 7, stipulate con l'Agenzia del demanio, sono comunque determinate l'entita' del corrispettivo e le modalita' di espletamento del servizio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



Nota all'art. 9:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. Si trascrive
il testo dell'art. 8:
"Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti
dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del Dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale
dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute
nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento
al capo del Dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che
devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente
menzionati nel precedente comma 2;
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
1);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del Ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".



 
Art. 10.
Termini procedurali
1. La procedura di alienazione deve concludersi entro i trecentosessanta giorni successivi alla comunicazione delle amministrazioni di cui all'articolo 2.
2. L'Amministrazione procedente, in caso di esito negativo del primo esperimento di vendita, puo' optare tra l'invio del materiale alla pubblica discarica o l'eliminazione o la rottamazione dei beni, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la nomina di un commissario straordinario ai fini dello svolgimento, entro sessanta giorni dalla nomina, di una trattativa privata per l'alienazione dei beni invenduti, anche in blocco.
3. Nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 9, sono indicati i termini per la conclusione dei procedimenti di alienazione, comunque non superiori a trecentosessanta giorni.
4. Il mancato rispetto del termine, di cui al comma 3, puo' essere valutato ai fini della risoluzione del rapporto convenzionale e dell'assunzione a carico dell'amministrazione procedente del valore di stima dei beni da alienare per il relativo rimborso all'amministrazione consegnataria.



Nota all'art. 10:
- Per il riferimento al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 11.
Disposizioni finali
1. Ai fini della realizzazione di programmi relativi alla dismissione o acquisizione di beni e a forniture di beni e servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le categorie e le quote del contingente di beni mobili, pur se ancora utilizzabili, in dotazione alle singole amministrazioni centrali, per i quali procedere alle alienazioni secondo le modalita' del presente regolamento.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 12.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 35, 53, 98 e 39, primo comma, n. 2), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e gli articoli 41 e 42 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, nonche' le disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato, contenute nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, nell'articolo 382 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, nell'articolo 117, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077 e nell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189.



Note all'art. 12:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo
dell'art. 20, comma 4:
"4. - I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti".
- Si trascrive il testo dell'art. 39 del citato regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 39. - Si puo' inoltre ricorrere alla licitazione
privata, concorrendovi particolari ragioni che devono
essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e
dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il
suo preventivo avviso:
1) quando si tratti di spesa che non superi le L.
75.000.000 ovvero di spesa che non superi annualmente L.
15.000.000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque
anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro
contratto computato il quale si oltrepassino tali limiti;
2) (numero soppresso);
3) per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed
altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata
in somma non maggiore di L. 5.000.000 e la durata del
contratto non ecceda i sei anni, e sempreche' non ne sia
stata data una parte a fitto con altro contratto per una
somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto,
eccedano i limiti qui determinati;
4) per l'acquisto e la macinazione di cereali, per
l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del
combustibile e per il trasporto dei generi suddetti
occorrenti per l'esercito;
5) per l'acquisto di cavalli di rimonta;
6) per le confezioni e riparazioni di corredo militare;
7) per le coltivazioni o fabbricazioni, o forniture a
titolo di esperimento;
8) per le forniture occorrenti al mantenimento dei
detenuti, quando siano commesse a stabilimenti di opere
pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti".
- Per il riferimento al regio decreto 20 giugno 1929, n.
1058, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 72 del 1955, le cui
disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello
Stato sono abrogate dal presente regolamento:
"Art. 2. - L'alienazione e la permuta di beni mobili ed
immobili di pertinenza del patrimonio disponibile dello
Stato sono di competenza dell'intendente di finanza in
tutti i casi in cui per i relativi progetti non sia
richiesto il parere del Consiglio di Stato.
I relativi pubblici incanti, le licitazioni e le
trattative private sono tenuti nell'ufficio del registro,
nel cui distretto i beni o la maggior parte di essi sono
situati.
Per i progetti di alienazione e di permuta per i quali
sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, i pubblici
incanti, le licitazioni e le trattative private sono tenuti
presso la intendenza di finanza della provincia ove i beni
o la maggior parte di essi si trovano.
La stipulazione dei conseguenti contratti e' effettuata
pressol'intendenza di finanza o presso l'ufficio del
registro a seconda che sui relativi progetti sia richiesto
o meno il parere del Consiglio di Stato.
I verbali di aggiudicazione ed i contratti sono
approvati dall'intendenza di finanza o dal Ministero delle
finanze, a seconda che le aste, le licitazioni o le stipule
siano state effettuate presso l'ufficio del registro o
presso l'intendenza di finanza".
- Si trascrive il testo dell'art. 382 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, le
cui disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili
dello Stato, sono abrogate dal presente regolamento:
"Art. 382. - Le vendite si effettuano con l'osservanza
delle norme contenute nel regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato
nonche' con le modalita' prescritte dal presente
regolamento o dai regolamenti speciali".
- Si trascrive il testo dell'art. 117 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, nel cui
comma quarto, le disposizioni riguardanti l'alienazione di
beni mobili dello Stato sono abrogate del presente
regolamento:
"Art. 117 (Norme generali). - I materiali dichiarati
fuori uso con le modalita' di cui agli articoli 112 e 116,
e destinati alla vendita possono, in casi speciali e previa
autorizzazione ministeriale, essere alienati a licitazione
od a trattativa privata.
Quando il valore dei materiali da alienare non superi
leL. 7.000.000 puo' farsi luogo anche alla procedura in
economia.
E' vietato suddividere artificiosamente in piu' o
diverse vendite uno stesso lotto omogeneo di materiali
fuori uso.
Per l'alienazione del materiale fuori uso, devesi
richiedere l'intervento del rappresentante del Tesoro,
designato dalla ragioneria generale dello Stato o dalla
ragioneria provinciale dello Stato, quando il valore di
stima degli oggetti da alienare superi l'importo di L.
7.000.000".
- Si trascrive il testo dell'art. 278 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, le
cui disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili
dello Stato, sono abrogate dal presente regolamento:
"Art. 278. - Le vendite si effettuano con l'osservanza
delle norme contenute nel regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato
nonche' con le modalita' prescritte dal presente
regolamento".



 
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Fassino, Ministro della giustizia
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 103
 
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