Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
CIRCOLARE 15 maggio 2001, n. 1047
Legge 26 febbraio 1992, n. 212. Regolamento (D.M. 19 aprile 2001, n. 171), recante criteri e modalita' di ammissione a contributi finanziari per progetti di collaborazione con i Paesi individuati con delibera CIPE del 15 dicembre 2000. Modalita' di applicazione.

1. In applicazione dell'art. 12 del decreto del Ministro del Commercio con l'Estero del 19 aprile 2001 n. 171 di seguito denominato "Regolamento", sono approvati: - il modello della domanda di ammissione al contributo (all.1); - la scheda tecnica da allegare alla domanda di ammissione al contributo ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera a) del citato Regolamento (all.2); - la scheda di partecipazione dei partner all'iniziativa da allegare alla domanda di contributo ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera b) del citato Regolamento (all.3); - il modello della garanzia da prestare ai sensi dell'art.9, comma 6, del citato Regolamento (all. 4); - il modello del rendiconto di cui all'art.9 del citato Regolamento (all. 5). Al fine di rendere piu' agevole la presentazione delle domande di contributo e di facilitare lo svolgimento dell'istruttoria, sia in fase di concessione che di liquidazione del contributo, i citati allegati, sono corredati da note esplicative e da istruzioni per la compilazione, cui il proponente deve obbligatoriamente attenersi. Inoltre, in presenza di dichiarazioni, impegni, autorizzazioni e obblighi non sono ammesse cancellazioni, abrasioni o modifiche di alcun tipo al testo. LE DOMANDE NON REDATTE SECONDO I MODELLI E LE DISPOSIZIONI SOPRA RICHIAMATI SARANNO RITENUTE INAMMISSIBILI (ART. 4 DEL REGOLAMENTO). 2. In applicazione dell'art. 8, comma 3 del Regolamento sopra citato, la tipologia delle spese ammissibili, determinata tenendo conto della prassi degli organismi dell'Unione Europea, e' la seguente: - Possono essere prese in considerazione soltanto le spese fatturate in data successiva alla presentazione della domanda di contributo. Dette spese possono riguardare: personale, consulenze, docenze, viaggi e diarie, materiali e attrezzature (acquistate o affittate), pubblicazioni, traduzioni ed interpretariato, affitto locali, amministrazione/organizzazione, nonche' altre voci da valutare caso per caso. - Il progetto deve essere realizzato con personale e strutture degli organismi promotori, italiani e locali, e di eventuali partner. Nel caso in cui essi non abbiano adeguate risorse umane e materiali, e' possibile far ricorso, per realizzare specifici compiti (escluso pertanto il coordinamento) a consulenti esterni, giustificandone i motivi e fornendo le informazioni necessarie per una valutazione delle professionalita' coinvolte (curricula vitae). In ogni caso, le spese per consulenze esterne non devono superare il 30 % dell'importo complessivo della voce "retribuzioni". In caso di reclutamento di esperti esterni, e' necessario dichiarare che nella scelta si e' tenuto conto del miglior rapporto qualita/prezzo e nei relativi contratti devono essere indicate dettagliatamente le prestazioni e i costi previsti. Per quanto concerne i compensi unitari (un mese = 22 gg. lavorativi) per retribuzioni e diarie (per diem), si deve far riferimento a quelli normalmente fissati dagli organismi internazionali (vedasi le seguenti pagine del Sito Internet della UE: europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/liste1 en.htm e http://europa.eu.int/comm/europeaid/experts/avis en.htm), fermo restando che il relativo giudizio di pertinenza resta comunque di competenza dell'Amministrazione. - Nel costo del personale dipendente rientrano anche i relativi contributi sociali e altri oneri previsti dai contratti collettivi di categoria. Il costo unitario relativo a tale personale, ancorche' dimostrato con buste paga o altro, non deve eccedere il compenso massimo previsto per gli esperti esterni. - Nella voce "viaggi" sono esclusi i trasferimenti locali che rientrano nelle diarie. Per i viaggi aerei e' ammesso il rimborso del costo del biglietto in classe turistica. - Le attrezzature devono risultare strumentali alle attivita' e agli obiettivi del progetto e la relativa spesa, che non deve in ogni caso superare il 30% del costo globale dell'iniziativa, puo' essere presa in considerazione solo se i beni in questione restano di proprieta' del partner locale. Anche per tale voce, cosi' come per tutte le altre acquisizioni di beni e servizi esterni e' necessario dichiarare che nella scelta si e' tenuto conto del miglior rapporto qualita/prezzo. - Per quanto concerne le spese generali di amministrazione, queste possono essere imputate al progetto pro-quota fino ad un importo massimo dell'8% del costo totale del progetto. Nei limiti del 3%, puo' essere indicata una somma forfettaria. Sono considerate spese "figurative - in natura" quelle sostenute all'interno delle strutture dai soggetti coinvolti nell'iniziativa e computate pro-quota a fronte di una specifica destinazione di risorse umane e materiali (dipendenti, locali, ecc.) al progetto. Sono invece considerate "finanziarie" le spese sostenute all'esterno per acquisizione di beni e servizi esclusivamente destinati al progetto. - Non sono ammesse: spese per ammortamento, spese per interessi passivi e per fidejussioni, spese di rappresentanza, fondi destinati ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione se aggiuntivi al rimborso spese per soggiorno, borse di studio, spese preparatorie del progetto, IVA o altra tassa equivalente (nei casi sopra richiamati). Non sono ammesse inoltre spese relative a tipologie di intervento diverse da quelle specificatamente previste ed in particolare: allestimento di base e ristrutturazione di immobili ed uffici, apertura uffici di rappresentanza all'estero, forniture di beni per il funzionamento dell'azienda o dell'organismo destinatario dell'intervento. Nei singoli decreti concessivi di contributo verranno specificate le spese a fronte delle quali lo stesso viene riconosciuto. 3. I Paesi di intervento della Legge n. 212/92 per l'anno 2001, individuati (ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 143) con delibera della V Commissione permanente del CIPE del 15 dicembre 2000, sono i seguenti: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Fed. Yugoslava, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan. 4. Le domande presentate, ove contenenti un riferimento al D.M. 20 marzo 2001 e alla Circolare 23 marzo 2001 n. 102863, saranno comunque considerate ammissibili all'istruttoria.
Roma, 15 maggio 2001

Il Direttore Generale
per la promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese
(Gianfranco Caprioli)
 
ALLEGATI
----> Vedere allegati da pag. 9 a pag. 47 <----
 
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