Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 8 maggio 2001
Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova adespletare attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
del Dipartimento della tutela
della salute umana, della sanita' pubblica
veterinaria e dei rapporti internazionali
- Direzione generale della prevenzione
Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, in data 15 dicembre 2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 13 marzo 2001 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1o marzo 2001 del Ministro della sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda ospedaliera di Padova e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero;
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite presso il gruppo operatorio di cardiochirurgia "Centro Gallucci" dell'azienda ospedaliera di Padova.
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:
D'Amico prof. Davide, professore ordinario - direttore della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;
Maffei Faccioli prof. Alvise, professore ordinario - direttore della terza clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;
Gerunda prof. Giorgio, professore associato della terza clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;
Merenda dott. Roberto, dirigente medico di primo livello della terza clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;
Neri dott. Daniele, dirigente medico di primo livello della terza clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;
Barbazza dott. Franco, dirigente medico di primo livello della terza clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;
Guglielmi prof. Maurizio, professore ordinario di chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova;
Zanon prof. Giovanni Franco, professore associato di chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova;
Gamba dott. Piergiorgio, ricercatore confermato di chirurgica pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova;
Bassi prof. Nicolo', professore associato della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;
Tedeschi dott. Umberto, dirigente medico della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;
Cillo dott. Umberto, dirigente medico della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;
Ambrosino dott. Giovanni, dirigente medico della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;
Boccagni dott.ssa Patrizia, dirigente medico della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;
Brolese dott. Alberto, dirigente medico della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;
Zanus dott. Giacomo, dirigente medico della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova.
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la Regione Veneto non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91 e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2001
Il dirigente: Ballacci
 
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