Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 15 marzo 2001
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, unita' di Agrigento, Altavilla Vicentina, Bari, Cagliari, Catanzaro - Catanzaro Lamezia Terme, Citta' S. Angelo, Cosenza, Foggia, Gazzi, Limena, Montefiascone, Napoli, Novate Milanese, Oristano, Palermo, Reggio Calabria, Roma - Via Ponte delle VII Miglia, 223, Roma - direz. gen. via Lamaro, 15, Salerno, San Gregorio di Catania, Sassari, Sulmona, Torino, Trapani e Vigliano Biellese. (Decreto n. 29673).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sielte, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale e' stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;
Visto il decreto direttoriale datato 31 agosto 2000, e successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 3 maggio 1999, il suddetto trattamento;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 luglio 2000;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, con sede in San Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Agrigento, per un massimo di 26 unita' lavorative, Altavilla Vicentina (Vicenza), per un massimo di 20 unita' lavorative, Bari per un massimo di 126 unita' lavorative, Cagliari per un massimo di 50 unita' lavorative, Catanzaro - Catanzaro Lamezia Terme per un massimo di 80 unita' lavorative, Citta' S. Angelo (Perugia) per un massimo di 80 unita' lavorative, Cosenza per un massimo di 86 unita' lavorative, Foggia per un massimo di 15 unita' lavorative, Gazzi (Messina) per un massimo di 20 unita' lavorative, Limena (Padova) per un massimo di 40 unita' lavorative, Montefiascone (Viterbo) per un massimo di 28 unita' lavorative, Napoli per un massimo di 193 unita' lavorative, Novate Milanese (Milano) per un massimo di 33 unita' lavorative, Oristano per un massimo di 25 unita' lavorative, Palermo per un massimo di 55 unita' lavorative, Reggio Calabria per un massimo di 60 unita' lavorative, Roma - Via Ponte delle VII Miglia, 223 e Roma-direz. gen. - via Lamaro, 15, per un massimo di 102 unita' lavorative, Salerno per un massimo di 55 unita' lavorative, San Gregorio di Catania (Catania) per un massimo di 79 unita' lavorative, Sassari per un massimo di 65 unita' lavorative, Sulmona (Aquila) per un massimo di 18 unita' lavorative, Torino per un massimo di 23 unita' lavorative, Trapani per un massimo di 20 unita' lavorative, Vigliano Biellese (Biella) per un massimo di 21 unita' lavorative, per il periodo dal 3 maggio 2000 al2 novembre 2000.
Istanza aziendale presentata il 23 giugno 2000, con decorrenza 3 maggio 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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