Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001, n. 147
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, riguardante "Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", corredato delle relative note. (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Soppressione del Servizio centrale
del Provveditorato generale dello Stato
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, la lettera c) e' soppressa.
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, la lettera e) e' soppressa.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le
attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche'
disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94), come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
"Art. 5 (Dipartimento dell'amministrazione generale del
personale e dei servizi del Tesoro). - 1. Il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
del Tesoro ha competenza nei seguenti settori e materie:
a) promozione, coordinamento e sviluppo delle
attivita' di studio e di analisi della qualita' dei
processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni
innovative, proposte e sperimentazioni, al fine della
migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e
dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti da parte
del Ministero; amministrazione e affari di carattere
generale; gestione contabile, relazioni con il pubblico;
coordinamento dell'attivita' prelegislativa nelle materie
di competenza del Dipartimento; coordinamento
dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio
statistico nazionale;
b) gestione delle risorse umane, provvedendo, in
attuazione degli indirizzi e delle direttive emanate ai
sensi dell'art. 3, comma 2, alle assunzioni, al trattamento
giuridico ed economico e al pensionamento del personale,
nonche' alla formazione generale, alle relazioni sindacali,
alla contrattazione e alla mobilita', esclusa quella
interna ai singoli dipartimenti;
c) lettera abrogata;
d) servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari
a particolari categorie, esercitando le funzioni tecniche
ed amministrative connesse;
e) servizi relativi all'erogazione di trattamenti
economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero,
mediante convenzione, all'erogazione di trattamenti
economici a carico di altre amministrazioni pubbliche;
f) supporto delle conferenze di coordinamento ed
indirizzo previste dall'art. 8 e degli altri organi
collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una
specifica struttura di servizio nell'ambito degli altri
dipartimenti, ovvero presso gli uffici di diretta
collaborazione con l'organo di direzione politica;
g) definizione delle specifiche esigenze funzionali e
delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che
devono essere assicurate, nell'ambito del sistema
informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei
compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e
supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per
le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi
informatici riguardanti le materie di competenza;
h) gestione della mobilita' interna e formazione
specialistica nelle materie di competenza;
i) adempimenti, riguardanti le competenze di piu'
dipartimenti, da svolgersi mediante uffici di gestione
unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279".
- Il testo dell'art. 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento
recante norme sull'articolazione organizzativa e le
dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94), come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
"Art. 4 (Dipartimento dell'amministrazione generale del
personale e dei servizi). - 1. Il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
del Tesoro e' articolato nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali
di livello C, con le competenze di seguito indicate:
a) servizio centrale per affari generali e la
qualita' dei processi e dell'organizzazione: promozione,
coordinamento e sviluppo delle attivita' di studio e di
analisi della qualita' dei processi e dell'organizzazione e
conseguenti azioni innovative e sperimentazioni, al fine
della migliore utilizzazione delle risorse umane e
strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli
utenti; amministrazione, affari e servizi di carattere
generale del Ministero; affari e servizi generali e
gestione contabile del Dipartimento; servizio di economato
e di provveditorato dipartimentale; uffici di gestione
unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
relazioni con il pubblico; coordinamento dell'informazione
statistica e dei rapporti con il Servizio statistico
nazionale; supporto alla Conferenza permanente dei capi dei
dipartimenti del Ministero di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, nonche' degli altri organi collegiali per i quali
non sia prevista una specifica struttura di servizio
nell'ambito di altri dipartimenti ovvero presso gli uffici
di diretta collaborazione con l'organo di direzione
politica;
b) servizio centrale del personale: provvede, in
conformita' degli indirizzi e delle direttive emanate ai
sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, in materia di
attuazione delle politiche del personale, di relazioni
sindacali e di assunzioni e di trattamento giuridico ed
economico e pensionamento del personale del Ministero;
provvede, altresi', al supporto della Conferenza generale
per le politiche del personale prevista dall'art. 8, comma
2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38
del 1998;
c) direzione centrale degli uffici locali e dei
servizi del Tesoro: trattazione degli affari e delle
questioni di carattere generale riguardanti i dipartimenti
provinciali del Ministero, ivi compresi il servizio delle
pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie
e i servizi relativi all'erogazione di trattamenti
economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero,
mediante convenzione, a carico di altre amministrazioni
pubbliche;
d) servizio centrale per il sistema informativo
integrato: coordinamento operativo e integrazione delle
attivita' e dei sistemi informativi del Ministero e
gestione unitaria delle relative funzioni finanziarie e
amministrative; rapporti con la societa' dedicata di cui al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414; studio,
analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle
specifiche prestazioni e modalita' operative che devono
essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo
integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto
per l'elaborazione delle relative procedure e per le
verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi
informatici riguardanti le materie di competenza;
e) (lettera abrogata)".



 
Art. 2.
Dipartimento del tesoro
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole da: "monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche" sino alla fine della lettera sono soppresse;
b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato";
c) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) Direzione VII: monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attivita' istruttoria e preparatoria;";
d) alla lettera g), dopo la parola: "sperimentazioni", sono aggiunte le seguenti: "studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza.".



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, a seguito delle modifiche apportate dal presente
regolamento, e' il seguente:
"Art. 1 (Dipartimento del tesoro). - 1. Il Dipartimento
del tesoro e' articolato nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali
di livello C, con le competenze di seguito indicate:
a) direzione I: elaborazione dei documenti di
programmazione economica e finanziaria; analisi dei
problemi economici, monetari e finanziari interni ed
internazionali; informazione statistica e monitoraggio
sugli andamenti del sistema economico; analisi degli
andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici;
previsione e verifica del fabbisogno e dell'indebitamento
del settore statale;
b) direzione II: emissione e gestione del debito
pubblico interno ed estero; gestione del fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato istituito con la legge
27 ottobre 1993, n. 432, del conto "Disponibilita' del
tesoro per il servizio di tesoreria" previsto dall'art. 4
della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto
dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 651, e delle altre giacenze liquide connesse alla
gestione del debito pubblico; analisi dei problemi inerenti
alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al
funzionamento dei mercati finanziari; coordinamento e
vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti
pubblici, enti locali e societa' controllate dallo Stato,
con o senza garanzie dello Stato; rapporti con gli
organismi internazionali (UE, OCSE, FMI, ecc.) per le
tematiche relative alla gestione del debito pubblico;
rapporti con le agenzie di valutazione del merito di
credito;
c) direzione III: affari economici e finanziari
internazionali; rapporti con gli organi delle istituzioni
internazionali a carattere monetario e finanziario (UE,
OCSE, FMI, ecc.); partecipazione alla redazione e
all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi
contenuto economico e finanziario; interventi riguardanti i
crediti all'esportazione e le relative assicurazioni, i
trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;
d) direzione IV: problematiche generali,
regolamentazione e vigilanza relativi al sistema creditizio
e finanziario, ai mercati finanziari ed ai relativi
operatori; rapporti con la Consob; vigilanza sulle
fondazioni bancarie; vigilanza, spettante al Ministero in
base a speciali disposizioni, su enti pubblici operanti nei
settori di competenza del Dipartimento; consulenza
giuridica e legislativa nelle materie di competenza del
Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche
riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato;
e) direzione V: contenzioso valutario; entrate del
Tesoro; prevenzione dell'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio;
f) direzione VI: interventi finanziari del Tesoro a
favore di enti pubblici e attivita' produttive;
finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione
creditizia, concorrenza e aiuti di Stato; contenzioso
comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento;
vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato; gestione dei pagamenti all'estero e del
portafoglio dello Stato; monetazione di Stato, nel rispetto
di quanto stabilito dell'art. 105A, paragrafo 2, del
trattato istitutivo della CE;
f-bis) direzione VII: monitoraggio delle
partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle
partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti
dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di
privatizzazione, compresa la relativa attivita' istruttoria
e preparatoria;
g) servizio dipartimentale per gli affari generali,
il personale e la qualita' dei processi e
dell'organizzazione, con il compito di provvedere,
nell'ambito delle competenze del Dipartimento, alle
seguenti materie: amministrazione ed affari di carattere
generale; gestione contabile; servizio di economato e di
provveditorato dipartimentale; adempimenti in materia di
formazione specialistica del personale e di mobilita'
interna al Dipartimento; studio e analisi della qualita'
dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni
innovative e sperimentazioni; studio, analisi e definizione
delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e
modalita' operative che devono essere assicurate,
nell'ambito del sistema informativo integrato del
Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del
Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per
l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche
di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici
riguardanti le materie di competenza".



 
Art. 3.
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attivita' di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilita' amministrativa il supporto per la gestione delle relative unita' previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il Dipartimento e' individuato quale autorita' di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.".



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del piu' volte citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
"Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione). - 1. Il Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione e' articolato nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti
generali di livello C, con le competenze di seguito
indicate:
a) servizio per le politiche di sviluppo
territoriale: programmazione economica e finanziaria,
studio, pianificazione, promozione, coordinamento e
vigilanza sulle iniziative e gli interventi per
l'attuazione delle politiche di coesione, a livello locale,
regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle
aree depresse; intervento nella promozione e nella stipula
delle intese istituzionali di programma;
b) servizio per la programmazione negoziata:
provvede, in generale, nelle materie di cui all'art. 4,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e, in particolare,
nella promozione e gestione degli strumenti di
programmazione negoziata, ferme restando le attribuzioni
del servizio per le politiche di sviluppo territoriale in
materia di intese istituzionali di programma;
c) servizio per le politiche dei fondi strutturali
comunitari: svolge, per quanto di competenza del
Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni interessate, i compiti di cui all'art. 4,
comma 1, lettere c), f) e g), del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; in tale ambito
provvede, in particolare, alle iniziative in materia di
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le
direttive generali del CIPE e partecipa ai processi di
definizione delle relative politiche comunitarie; cura
l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di
cofinanziamento; effettua le segnalazioni per l'esercizio
dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle
competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni
ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti
necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;
d) servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce
il supporto operativo e le attivita' di amministrazione
necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze
di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per
l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale,
per l'esercizio delle funzioni del CIPE;
e) servizio dipartimentale per gli affari generali,
il personale e la qualita' dei processi e
dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di
competenza del Dipartimento, all'amministrazione ed agli
affari di carattere generale; alla gestione contabile; al
servizio di economato e di provveditorato dipartimentale;
agli adempimenti in materia di formazione specialistica del
personale e di mobilita' interna al Dipartimento; allo
studio e all'analisi della qualita' dei processi e
dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e
sperimentazioni; allo studio, analisi e definizione delle
esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e
modalita' operative che devono essere assicurate,
nell'ambito del sistema informativo integrato del
Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del
Dipartimento, nonche' alla collaborazione e al supporto per
l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche
di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici
riguardanti le materie di competenza; all'informazione
statistica;
e-bis) servizio dipartimentale per gli affari
contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del
Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi
del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo
delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni
necessarie alla conseguente attivita' di inserimento di
tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria
annuale e pluriennale; fornisce al centro di
responsabilita' amministrativa il supporto per la gestione
delle relative unita' previsionali di base con particolare
riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della legge
17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di
programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati
dall'Unione europea per i quali il dipartimento e'
individuato quale autorita' di pagamento; esamina i
problemi di natura contabile del Dipartimento, con
particolare riferimento a quelli concernenti la
contrattazione programmata; fornisce, ai competenti servizi
centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia
contabile; si occupa della gestione contabile dei
procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati".



 
Art. 4.
Dipartimento dell'amministrazione
generale del personale e dei servizi
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole : "Servizio centrale del Provveditorato dello Stato di cui al comma 1, lettera e)", sono sostituite dalle seguenti:"Servizio centrale per la qualita' dei processi e dell'organizzazione";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le competenze del soppresso Servizio del provveditorato generale dello Stato sono attribuite al Servizio centrale per la qualita' dei processi e dell'organizzazione.
3-ter. I compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in virtu' dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dagli articoli 58, 59 e 60 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
3-quater. Il riferimento al Provveditorato generale dello Stato, contenuto in atti normativi, regolamentari o di organizzazione, vale ad indicare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
3-quinquies. Le competenze ed i poteri espressamente attribuiti dagli atti indicati al comma 3-quater del presente articolo, se riferiti al Provveditore generale dello Stato, s'intendono attribuiti al capo del Servizio centrale per la qualita' dei processi e dell'organizzazione; se riferiti ai funzionari del Provveditorato generale dello Stato, s'intendono attribuiti ai funzionari del Dipartimento citato al medesimo comma 3-quater.".



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4, del piu' volte citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 4 (Dipartimento dell'amministrazione generale del
personale e dei servizi). - 1. - 2. (Omissis).
3. La gestione dei "Magazzini compartimentali stampati"
istituiti ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 20 giugno
1929, n. 1058, gia' dipendenti dalle intendenze di finanza
soppresse dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e'
esercitata dal Ministero nell'ambito delle funzioni
attribuite al Dipartimento di cui al presente articolo. Ad
esse provvede il Servizio centrale per la qualita' dei
processi e dell'organizzazione.
3-bis. Le competenze del soppresso servizio del
Provveditorato generale dello Stato sono attribuite al
servizio centrale per la qualita' dei processi e
dell'organizzazione.
3-ter. I compiti spettanti al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in virtu'
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come
modificato dagli articoli 58, 59 e 60 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti al Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
3-quater. Il riferimento al Provveditorato generale
dello Stato, contenuto in atti normativi, regolamentari o
di organizzazione, vale ad indicare il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
3-quinquies. Le competenze ed i poteri espressamente
attribuiti dagli atti indicati al comma 3-quater del
presente articolo, se riferiti al Provveditore generale
dello Stato, s'intendono attribuiti al Capo del servizio
centrale per la qualita' dei processi e
dell'organizzazione; se riferiti ai funzionari del
Provveditorato generale dello Stato, s'intendono attribuiti
ai funzionari del Dipartimento citato al medesimo comma
3-quater.
4. (Omissis).".



 
Art. 5.
Commissione tecnica della spesa pubblica
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole da: "nonche' la commissione tecnica della spesa pubblica" sino alla fine del periodo sono soppresse;
b) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Commissione tecnica della spesa pubblica). - 1. La commissione tecnica della spesa pubblica, opera, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.".



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 6 del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, come
modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 6 (Uffici di diretta collaborazione con l'organo
di direzione politica). - 1. Gli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro ed i Sottosegretari di Stato
hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di
direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione. Il Capo di gabinetto coordina l'intera
attivita' di supporto del Ministro.
2. Sono uffici di diretta collaborazione con l'organo
di direzione politica: l'ufficio di gabinetto; l'ufficio
legislativo: la segreteria particolare del Ministro;
l'ufficio del portavoce del Ministro; le segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato. Alle dirette
dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia,
il servizio di controllo interno.
3. Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica,
coordinata con le modalita' di cui al comma 1.
4. Gli uffici di cui ai commi 2 e 3 costituiscono un
unico centro di responsabilita'.
5. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla
progettazione normativa, alla consulenza giuridica e
legislativa ed al coordinamento generale dell'attivita'
degli uffici del Ministero nelle predette materie, in
coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. L'ufficio del portavoce svolge compiti di diretta
collaborazione con il Ministro, curando, fra l'altro, i
rapporti con il sistema e con gli organi di informazione
nazionali e internazionali: effettua il monitoraggio
dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna,
anche tematica, con riferimento ai profili che attengono ai
compiti istituzionali del Ministero; promuove e gestisce
programmi e iniziative editoriali di informazione
istituzionale, anche in collaborazione con i dipartimenti
del Ministero".



 
Art. 6.
Dotazioni organiche
1. A fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale e' ridotta di due unita' la dotazione organica dei posti di livello dirigenziale non generale vacanti al 31 dicembre 2000 a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti, che, pertanto, non vengono sostituiti.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento. In particolare, con il predetto decreto ministeriale e' attribuita ad un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro l'attivita' di indirizzo e coordinamento, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, concernente la materia indicata all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"4-bis L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) (omissis);
d) (omissis);
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".



 
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