Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 aprile 2001
Parametri e modalita' per l'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva degli enti dissestati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 256 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta le modalita' della liquidazione e del pagamento della massa passiva rilevata dagli organi straordinari della liquidazione nel corso della procedura prevista per il risanamento finanziario degli enti dissestati;
Visto il comma 12 del citato art. 256 che prevede, nel caso di insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, che il Ministro dell'interno, possa stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato;
Visto l'art. 255, comma 4, del testo unico il quale indica le modalita' di calcolo della rata di ammortamento relativa all'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato per il risanamento degli enti dissestati;
Visto l'art. 255, comma 5, del testo unico in base al quale il Fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario e le eventuali disponibilita' residue del Fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate, su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'art. 256, nonche' nei casi di cui al comma 12 del medesimo art. 256;
Considerato che gli importi di cui al comma 4 del citato art. 255 sono stanziati annualmente sul capitolo 7232 relativo all'unita' previsionale di base del Ministero dell'interno - Amministrazione civile 3.2.1.2. finanziamento enti locali;
Rilevato che non tutti gli enti dissestati per raggiungere il risanamento finanziario utilizzano interamente il contributo a loro disposizione e che la gestione della liquidazione termina con l'approvazione da parte dell'organo della liquidazione del rendiconto con il quale si determina la chiusura del risanamento stesso con l'evidenziazione delle eventuali economie;
Atteso che dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410, le eccedenze di mutuo a carico dello Stato nonche' le maggiori entrate nella massa attiva o diminuzioni di quella passiva devono essere riversate dagli organi straordinari della liquidazione sul capo X - capitolo 2368, relativo ad entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica iscritto nell'unita' previsionale di base 6.2.2 "prelevamenti da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari";
Visto il citato comma 5 dell'art. 255 in base al quale devono essere definiti con decreto del Ministro dell'interno, i parametri e le modalita' per l'utilizzazione del Fondo costituito come sopra descritto con priorita' nell'assegnazione agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito il Fondo ai sensi del comma 5 dell'art. 255 del testo unico emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Art. 2.
Finalita'
Il Fondo e' finalizzato all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'art. 256 del citato testo unico e per insufficienza della massa attiva non diversamente rimediabile come previsto dal comma 12 del predetto art. 256.
 
Art. 3.
Ambito soggettivo
I soggetti ammissibili alla fruizione delle eventuali disponibilita' del Fondo sono gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto i cui organi straordinari della liquidazione non hanno presentato il rendiconto finale previsto dall'art. 256, comma 11, del testo unico.
 
Art. 4.
Accesso al Fondo
La richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario della liquidazione dell'ente locale deve essere inoltrata al Ministero dell'interno entro un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto per i dissesti gia' in itinere ovvero, per gli enti che dichiareranno il dissesto, contestualmente alla presentazione del piano di estinzione dei debiti da parte dell'organo straordinario della liquidazione. Il mancato rispetto di tale termine perentorio comporta la partecipazione al Fondo determinatosi nell'anno successivo.
Unitamente alla richiesta dovra' essere fornita la delibera di consiglio nonche' l'attestazione debitamente compilata allegata al presente decreto sottoscritta dal sindaco dell'ente, dall'organo straordinario della liquidazione, dai responsabili dei servizi addetti al patrimonio e dal responsabile del servizio finanziario.
 
Art. 5.
Determinazione del Fondo
Il Fondo e' costituito dall'ammontare di tutte le quote stabilite dall'art. 255, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, non utilizzate dagli enti i cui piani di estinzione sono stati approvati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410, e delle economie di mutuo riversate dagli stessi allo Stato.
La disponibilita' del Fondo, da stabilirsi al 31 dicembre di ogni anno, sara' destinata agli enti richiedenti e legittimati dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, all'assunzione di mutui integrativi con la Cassa depositi e prestiti autorizzati dal Ministero dell'interno, con oneri a totale carico dello Stato. Per l'anno 2001 la disponibilita' del Fondo e' fissata al 30 giugno 2001.
 
Art. 6.
Ripartizione
Sono legittimati a partecipare alla ripartizione del Fondo, sulla base dei parametri indicati negli articoli seguenti, gli enti che dimostrano di non potere far fronte con ulteriori interventi a carico del proprio bilancio al pagamento delle passivita' residue dopo l'utilizzo della massa attiva realizzata nella gestione della liquidazione.
 
Art. 7.
Parametri di ripartizione
I parametri ai fini della partecipazione alla ripartizione del Fondo istituito ai sensi del comma 5 dell'art. 255 del testo unico sono i seguenti:
Primo parametro:
indice di degrado socioeconomico ai sensi dell'art. 37, terzo comma, lettera g), del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e dell'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, variabile da 0 (minimo degrado) a 10 (massimo degrado).
Secondo parametro:
rapporto tra l'impegno delle risorse proprie dell'ente gia' destinate al finanziamento della massa passiva (massa attiva al netto del mutuo erariale) e il totale della massa passiva ammessa alla liquidazione cosi' determinato:

< 2% =1
>= 2% e < 4% =2
>= 4% e < 6% =3
>= 6% e < 9% =4
>= 9% e < 12% =5
<= 12% e < 15% =6
>= 15% e < 18% =7
>= 18% e < 21% =8
>= 21% e < 24% =9
>= 24% =10
Terzo parametro:
debiti fuori bilancio procapite derivante dal rapporto tra massa passiva ammessa e popolazione di seguito determinato:

< £. 200.0000 =1
>= £. 200.000 < £. 400.0000 =2
>= £. 400.000 < £. 600.0000 =3
>= £. 600.000 < £. 800.0000 =4
>= £. 800.000 < £. 1.000.000=5
>= £. 1.000.000 < £. 1.200.000=6
>= £. 1.200.000 < £. 1.400.000=7
>= £. 1.400.000 < £. 1.600.000=8
>= £. 1.600.000 < £. 1.800.000=9
>= £. 1.800.000=10
Ouarto parametro:
indice demografico inversamente proporzionato al numero degli abitanti sulla base delle classi demografiche stabilite dall'art. 156, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando il parametro decrescente da 12 a 1, trasformato in indice da 1 a 10.
 
Art. 8.
Graduatoria
Ai fini della individuazione degli enti beneficiari viene stilata una graduatoria articolata sulla somma aritmetica dei quattro indici come calcolati secondo i parametri dell'art. 7. Il Fondo, al netto della somma richiesta dagli enti locali che non hanno usufruito dell'intero contributo a loro disposizione per i quali l'art. 255, comma 5, del testo unico stabilisce loro una priorita' nell'assegnazione, dovra' essere ripartito secondo un sistema algoritmico sulla base delle richieste di ogni ente.
Roma, 9 aprile 2001
Il Ministro: Bianco
 
ALLEGATO
----> Vedere allegato alle pagg. 35 - 36 <----
 
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