Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 178
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 16 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'ambiente e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Dipartimenti del Ministero e Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per le politiche del
personale e gli affari generali; b) Dipartimento per la protezione ambientale; c) Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio; d) Dipartimento per le risorse idriche. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici istituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e del territorio. All'emanazione del relativo statuto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Dipartimenti del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi.



A V V E R T E N Z A

I presenti regolamenti sono pubblicati, per motivi di
massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 5 giugno 2001 si procedera' alla
ripubblicazione del testo dei presenti regolamenti
corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092.



 
Art. 2
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

1. E' istituita la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive generali diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati sono dedicate, in particolare, all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonche' al coordinamento delle attivita' informatiche.
3. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali e la Direzione per i sistemi informativi e statistici, provvisoriamente collocate presso il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile, per le politiche del personale e gli affari generali, operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive concordate dal capo del Dipartimento in sede di Conferenza permanente. I capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.
 
Art. 3
Aree funzionali e Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo la seguente ripartizione: a) Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per le politiche del
personale e gli affari generali - promozione di politiche di
sviluppo sostenibile nazionali e internazionali e coordinamento
delle attivita' di sorveglianza, monitoraggio e individuazione dei
valori limite, standard e obiettivi di qualita' e sicurezza;
determinazione di norme tecniche; profili comuni e
interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del
personale nonche' delle risorse strumentali del Ministero;
gestione del contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa,
dell'ufficio del consegnatario degli immobili; gestione e sviluppo
dei sistemi informativi e statistici del Ministero; b) Dipartimento per la protezione ambientale - valutazione di impatto
ambientale, prevenzione e protezione dall'inquinamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi
industriali; gestione dei rifiuti, interventi di bonifica;
interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato
rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio; c) Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio -
assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e
ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle
aree naturali protette; tutela della biodiversita, della fauna e
della flora; difesa del suolo, polizia forestale e ambientale in
relazione alla sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve
naturali dello Stato, ai controlli sulle importazioni e sul
commercio delle specie esotiche protette, alla sorveglianza sulla
tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni
internazionali; d) Dipartimento per le risorse idriche - gestione e tutela delle
risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento
idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.
 
Art. 4
Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per
le politiche del personale e gli affari generali

1. Il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per gli affari generali e del personale e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per lo sviluppo sostenibile; b) Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente; c) Direzione per le politiche del personale e gli affari generali; d) Direzione per i sistemi informativi e statistici.
2. La Direzione per lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo
sostenibile; b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati
interministeriali di programmazione economica; c) contabilita, fiscalita' ambientale e meccanismi tariffari; d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo
ambientale, nonche' di accordi volontari con imprese singole e/o
associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile; e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche
e private in materia di tutela ambientale; m) promozione della ricerca in campo ambientale; n) redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente
e attivita' di rapporto (reporting) in materia ambientale; o) educazione e formazione ambientale; p) gestione della Biblioteca centrale di documentazione ambientale e
promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per
l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale; q) statistica; r) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti
la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,
ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli
elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari.
3. La Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della
partecipazione della rappresentanza del Ministero nei comitati di
gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei
regolamenti e degli accordi in materia ambientale, nell'ambito
delle Nazioni Unite dell'UNEP, di ECE-ONU, dell'OCSE e dell'Unione
europea; b) elaborazione degli indirizzi per il recepimento e controllo
dell'attuazione delle convenzioni, dei protocolli, delle
direttive, dei regolamenti e delle decisioni internazionali e
comunitarie in materia ambientale, nonche' monitoraggio e
controllo nella relativa attuazione, in raccordo con le strutture
competenti per materia; c) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche
e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di
cooperazione internazionale in campo ambientale; d) rapporti con gli altri Dipartimenti con riferimento alla
protezione internazionale dell'ambiente.
4. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei Capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni
ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge
finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli
organi di controllo; b) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del
personale; c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione
dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di
semplificazione delle procedure; d) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso; e) gestione della posizione di stato e del trattamento economico dei
componenti degli organi collegiali di consulenza
tecnico-scientifica del Ministero; f) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa; g) cerimoniale, onorificenze;
h) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile
dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
i) relazioni con il pubblico;
l) attivita' di vigilanza e di ispezione interna;
m) supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza
sull'attivita' dell'Agenzia.
5. La Direzione per i sistemi informativi e statistici cura la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e statistici per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti
con l'Autorita' per l'informatica per la pubblica amministrazione; b) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici
relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del
Ministero.
 
Art. 5
Dipartimento per la protezione ambientale

1. Il Dipartimento per la protezione ambientale e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la valutazione di impatto ambientale; b) Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali; c) Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche.
2. La Direzione per la valutazione di impatto ambientale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento
delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e
supporto alle attivita' della relativa commissione; b) attivita' di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica
in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente; c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e
programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a
carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto
ambientale; d) di coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti; e) attivita' relative all'ecolabel-ecoaudit e promozione di
tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa
la promozione del marchio nazionale; f) valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari,
delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, nonche'
dell'introduzione di organismi geneticamente modificati.
3. La Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) inquinamento atmosferico; b) inquinamento acustico; c) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi
elettromagnetici; d) rischi di incidenti rilevanti da attivita' industriali; e) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti; f) fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della
concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica,
nonche' dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro; g) risanamento ambientale di aree ad elevata concentrazione di
attivita' industriale a rischio di incidente rilevante; h) supporto alle attivita' in sede internazionale e attuazione degli
impegni connessi relativamente alla convenzione sui cambiamenti
climatici e al protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono
stratosferico; i) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti
la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,
ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli
elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari.
4. La Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione, recupero, reimpiego e riciclaggio dei rifiuti, dei
rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi; b) prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosita' dei
rifiuti; c) promozione e sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e
delle attivita' complementari; d) promozione e istruttoria degli accordi e contratti di programma
nonche' degli altri strumenti di amministrazione negoziata in
materia di gestione dei rifiuti; e) attivita' preparatorie, istruttorie e di supporto ai fini
dell'esplicazione delle funzioni del Ministro concernenti i
consorzi obbligatori nazionali in materia di gestione dei rifiuti; f) in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici e in raccordo con l'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, raccolta elaborazione di dati, nonche'
predisposizione di elaborati tecnico-economici e compimento degli
atti istruttori ai fini della determinazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani; g) supporto organizzativo dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e
del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti; h) rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi, istruttoria ed
ogni altra azione di supporto ai fini dell'approvazione
ministeriale del programma generale di prevenzione e di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; i) messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti
industriali contaminati e di quelli contaminati da rifiuti,
bonifiche dall'amianto, per quanto attiene alle materie di
competenza; l) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per
quanto attiene alle materie di competenza; m) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti
la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,
ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli
elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari; n) supporto all'attivita' ministeriale per l'esercizio delle
competenze spettanti in materia di salvaguardia di Venezia e della
zona lagunare.
 
Art. 6
Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio

1. Il Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la difesa del territorio; b) Direzione per la conservazione della natura.
2. La Direzione per la difesa del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) supporto al Ministro nella definizione della programmazione, degli
indirizzi e del controllo in materia di difesa del suolo; b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e
altri fenomeni di dissesto idrogeologico; c) indirizzo e coordinamento, d'intesa con la Direzione per la tutela
delle acque interne, dell'attivita' dei rappresentanti del
Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo regionale e
interregionale e nei comitati tecnici delle autorita' di bacino di
rilievo nazionale; d) identificazione, d'intesa con la Direzione per la conservazione
della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla
difesa del suolo, nonche' con riguardo al relativo impatto
dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle
opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali; e) attivita' relative alla predisposizione della Carta della natura; f) coordinamento, nelle materie della difesa del suolo, delle
attivita' finalizzate alla definizione delle intese sui piani
territoriali di coordinamento provinciali, nonche' dei concerti,
dei nulla osta e dei pareri sui programmi e progetti di competenza
di altre amministrazioni dello Stato; g) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro
compatibilita' paesaggistico-ambientale; h) supporto alle attivita' internazionali connesse alla convenzione
per la lotta contro la desertificazione e la siccita' e attuazione
in sede nazionale dei relativi impegni; i) coordinamento dei sistemi cartografici; l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti
la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,
ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli
elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari; m) programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del
suolo; n) indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione del
materiale cartografico ufficiale; o) determinazione di criteri, metodi, e standard di raccolta,
elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalita' di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti
nel settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca e
studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni
generali di rischio; valutazione degli effetti conseguenti alla
esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala
nazionale di opere nel settore della difesa del suolo; p) misure concernenti interventi non autorizzati nelle aree naturali
protette nazionali; q) individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e
interregionali; r) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione,
da parte delle regioni, delle autorita' di bacino di rilievo
interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18
maggio 1989, n. 183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli
articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa
legge; s) determinazione dei criteri, metodi e standard volti a garantire
omogeneita' delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del
territorio e dei beni; t) indirizzi generali e criteri per la difesa delle coste.
3. La Direzione per la conservazione della natura svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) predisposizione dei programmi per la tutela e lo sviluppo
sostenibile delle aree naturali protette e vigilanza
sull'attuazione di tali programmi; b) istruttorie relative alla istituzione del parchi nazionali e delle
riserve naturali dello Stato; c) predisposizione degli atti normativi e amministrativi relativi
alla istituzione e alla gestione delle aree naturali protette; d) supporto amministrativo e tecnico per l'esercizio delle funzioni
della Consulta delle aree naturali protette; e) promozione e coordinamento delle attivita' di ricerca e
sperimentazione tecnico-scientifica finalizzate alla conservazione
della natura, della fauna, della flora e della biodiversita; f) elaborazione di programmi per la promozione della educazione
ambientale e della formazione e dell'occupazione giovanile nelle
aree protette; g) erogazione delle risorse finanziarie e vigilanza amministrativa a
contabile nei confronti degli enti parco, supporto tecnico allo
sviluppo delle attivita' degli enti parco; h) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul
funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali; i) tutela della fauna, della flora e della biodiversita; supporto
alle attivita' in sede internazionale connesse alla convenzione
per la protezione della biodiversita' e attuazione in sede
nazionale dei relativi impegni; l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti
la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,
ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli
elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari; m) partecipazione, d'intesa con la Direzione per la difesa del
territorio, per le parti di competenza, alla identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale.
 
Art. 7
Dipartimento per le risorse idriche

1. Il Dipartimento per le risorse idriche e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la tutela delle acque interne; b) Direzione per la difesa del mare.
2. La Direzione per la tutela delle acque interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) supporto al Ministro nella definizione della programmazione, degli
indirizzi e del controllo in materia di risorse idriche; b) tutela delle acque interne superficiali e sotterranee
dall'inquinamento; c) tutela delle risorse idriche sotto il profilo qualitativo e
quantitativo; d) salvaguardia dei corpi idrici e degli ecosistemi fluviali, lacuali
e lagunari; e) promozione di attivita, di vigilanza e controllo degli scarichi
inquinanti nei corpi idrici interni; f) promozione del completamento e della razionalizzazione dei sistemi
di collettamento e depurazione delle acque reflue; g) recepimento e attuazione delle direttive e dei regolamenti
dell'Unione europea in materia di acque interne, superficiali e
sotterranee; h) intesa, con la Direzione per la difesa del territorio, per
l'indirizzo e il coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti
del Ministero nei comitati tecnici dei bacini di rilievo regionale
e interregionale e nei comitati tecnici delle autorita' di bacino
di rilievo nazionale; i) tutela degli usi delle acque; j) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per
quanto attiene alle materie di competenza; l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti
la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,
ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli
elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari; m) censimento nazionale dei corpi idrici; n) direttive generali e di settore per il censimento e il
monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina
dell'economia idrica e per la protezione delle acque
dall'inquinamento; o) formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di
bacino; p) metodologie generali per la programmazione della razionale
utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione
degli usi plurimi delle risorse idriche; q) direttive e parametri tecnici per la individuazione delle aree a
rischio di crisi idrica, con finalita' di prevenzione delle
emergenze idriche; r) criteri per la gestione del servizio idrico integrato come
definito dall'articolo 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36; s) definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere
garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
nonche' ai criteri e agli indirizzi per la gestione dei servizi di
approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da
quello potabile; t) definizione di meccanismi e di istituti di conguaglio a livello di
bacino ai fini del riequilibrio tariffario; u) criteri e indirizzi per la programmazione, d'intesa con la
Direzione difesa del suolo, dei trasferimenti di acqua per il
consumo umano e altri compiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera c), e dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; v) criteri e indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione
delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti
di cui all'articolo 30, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; z) direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a
garantire omogeneita, a parita' di condizioni, nel rilascio delle
concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti
dall'articolo 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36; aa) definizione e aggiornamento dei criteri e metodi per il
conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36; bb) definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di
costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico; cc) attivita' di vigilanza e controllo sull'uso delle risorse
idriche; dd) supporto al Ministro per gli aspetti tecnici relativi alla
vigilanza sull'attivita' dell'Agenzia; ee) concessioni di grande derivazione di acqua che interessino il
territorio di piu' regioni e piu' bacini idrografici in assenza
della determinazione del bilancio idrico; ff) concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico; gg) definizione degli obiettivi di qualita' delle acque, ivi comprese
quelle della laguna di Venezia.
3. La Direzione per la difesa del mare svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono anche avvalendosi delle locali capitanerie di porto, in materia di sorveglianza sulle aree marine protette e per le attivita' di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare, secondo quanto previsto dalla legge: a) istituzione e gestione delle aree marine protette; b) tutela della biodiversita' marina e delle specie marine protette e
dell'ambiente marino costiero nel suo complesso, con esclusione
dei tratti prospicienti i parchi e le riserve naturali ferme
restando, per ogni altro aspetto, le competenze del Ministero per
le politiche agricole e forestali in materia di pesca e di
acquacoltura; c) monitoraggio delle acque marine, cooperazione alla valutazione di
impatto ambientale prevista per impianti e strutture insistenti
sull'ambiente marino e costiero; d) promozione della sicurezza dell'ambiente marino e della
prevenzione del danno ambientale, anche con riferimento alle
conseguenze ambientali di incidenti marittimi; e) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma; f) individuazione e attuazione degli interventi per la gestione
integrata della fascia costiera marina e per la partecipazione
alle attivita' definite a livello internazionale per la tutela del
mare e per la regolarita' degli interventi di caccia e pesca; g) difesa delle coste, d'intesa con la Direzione per la difesa del
territorio; h) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di
emergenza-inquinamento dell'ambiente marino, anche con ausilio di
supporto informatico; i) attivazione dei mezzi specializzati per l'intervento
antinquinamento dell'ambiente marino; l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti
la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,
ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli
elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari; m) supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza
sull'attivita' scientifica, amministrativa e contabile
sull'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare - ICRAM.
 
Art. 8
Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, determinata, in sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in conformita' alla tabella A, e' costituita dalla sommatoria della dotazione organica del soppresso Ministero dell'ambiente determinata in complessive 900 unita, ivi comprese le qualifiche dirigenziali, con legge 8 ottobre 1997, n. 344, e dalla consistenza numerica del personale appartenente al soppresso Ministero dei lavori pubblici in servizio, alla data del 1o gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo pari a novantotto unita' ivi comprese le qualifiche dirigenziali in conformita' a quanto previsto nell'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente provvedimento, nonche' dalla consistenza numerica del personale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per come verra' determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
2. La dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come sopra determinata, e' ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi da provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce tutto il personale del Ministero dell'ambiente e quello dei lavori pubblici in servizio, alla data del 1o gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo, pari a novantotto unita. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, e' fatta comunque salva la possibilita, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalita, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. In un apposito ruolo confluisce il personale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per come verra' determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Prima della costituzione del ruolo unico, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei Ministeri soppressi.
4. Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' avviata la omogeneizzazione delle indennita' di amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero dai Ministeri soppressi.
5. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
 
Art. 9
Uffici di diretta collaborazione

1. Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero si applica il regolamento recante l'organizzazione dei medesimi uffici del Ministero dell'ambiente.
2. Ove il suddetto regolamento non sia entrato in vigore alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.
 
Art. 10
Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 11
Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549.
 
Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bordon, Ministro dell'ambiente
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture" ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 369
 
Allegato

----> vedere tabella a pag. 45 della G.U. <----
 
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