Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 2 maggio 2001
Modifiche al decreto 20 marzo 2000, concernente le caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas e olio combustibile denso con acqua, destinate alla trazione ed alla combustione.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", il quale prevede l'inserimento, nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1 gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, di alcune tipologie di emulsioni di oli stabilizzate, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione;
Visto l'art. 12, comma 3, della citata legge n. 488 del 1999, il quale prevede che le caratteristiche tecniche che rendono le emulsioni idonee al predetto impiego sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che fissa le aliquote per gli oli emulsionati;
Visto l'art. 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede una modifica temporanea fino al 30 giugno 2001 delle aliquote di accisa di alcuni prodotti petroliferi;
Visti gli articoli 22, comma 5, e 23, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il decreto 20 marzo 2000 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000 recante "Caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas ed olio combustibile denso con acqua destinate alla trazione ed alla combustione";
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 434 del 23 novembre 2000, recante recepimento della direttiva 98/1970/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Visto il testo NC 637-01, revisionato al mese di aprile 2001, redatto dalla Commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) e trasmesso in data 11 aprile 2001, riguardante i requisiti ed i metodi di prova dell'emulsione di acqua in gasolio per autotrazione;
Considerata la necessita' di recepire le modifiche alle caratteristiche tecniche di cui al predetto decreto 20 marzo 2000 apportate, dal citato testo NC 637-01 aggiornato al mese di aprile 2001;
Tenuto conto altresi' che la previsione, contenuta nel ripetuto decreto 20 marzo 2000, di limitare la produzione delle emulsioni stabilizzate nell'ambito dei depositi fiscali provoca la proliferazione di detti depositi, la cui istituzione viene richiesta al solo scopo di produrre tali emulsioni;
Ritenuta pertanto l'esigenza, per evitare la proliferazione dei depositi fiscali, pur mantenendo sotto controllo le attivita' produttive interessate, che la produzione delle emulsioni stabilizzate avvenga di norma presso i depositi fiscali e, nei casi ed alle condizioni stabiliti dall'Agenzia delle dogane, previa autoritazione e con l'adozione di idonei controlli, anche presso i depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa;
Atteso che l'individuazione delle citate caratteristiche tecniche, gia' rientrante nelle funzioni amministrative proprie del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, spetta ora al direttore dell'Agenzia delle dogane, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in applicazione dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' stato stabilito che l'Agenzia delle dogane, istituita ai sensi dell'art. 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo con attribuzione dei compiti di pertinenza del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sia attivata dal 1 gennaio 2001 e che dalla medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto Dipartimento;
Adotta la seguente determinazione:
Art. 1.
1. Al decreto 20 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, le parole "secondo la proposta di norma AFNOR (pr NFM 07-101) non da' luogo, dopo cinque minuti, con una forza centrifuga relativa (fcr) pari a 4200 x g, a separazione visibile di acqua" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la proposta di norma UNICHIM MU 1548 non da' luogo, dopo 5 minuti, con una forza centrifuga relativa (fcr) pari a 4200, a separazione visibile di acqua libera";
b) all'art. 1, comma 2, le parole "e sottoposto a centrifugazione con apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una forza centrifuga relativa (fcr) di 3060 x g per 15 minuti non da' luogo a separazione visibile di acqua" sono sostituite dalle seguenti: "e sottoposto a centrifugazione secondo la proposta di norma UNICHIM MU 1547 con una forza centrifuga relativa (fcr) di 3060 per 15 minuti non da' luogo a separazione visibile di acqua libera";
c) all'art. 3, comma 2, le parole "dalla direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise-laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane;";
d) il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: "1. Le emulsioni stabilizzate vengono prodotte di norma in depositi fiscali e, nei casi ed alle condizioni stabiliti dall'Agenzia delle dogane, in depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa appositamente autorizzati e sono custodite, anche nella fase di commercializzazione, separatamente dagli altri prodotti; non e' consentita la miscelazione di emulsioni prodotte con tecnologie diverse".
e) all'art. 4, comma 3, dopo le parole "presso utenti extra rete" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle autovetture,";
2. All'allegato I annesso al decreto 20 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al rigo 12, in corrispondenza della colonna "Caratteristiche" le parole "Contenuto di alchilnitrato" sono sostituite dalle seguenti: "Contenuto totale di nitrati espressi come 2-etil-esil-nitrato (EHN)" ed in corrispondenza della colonna "max." il valore di "2500" e' soppresso;
b) alla nota in calce dopo le parole "dalla Direttiva 98/1970/CE del 13 ottobre 1998" sono aggiunte le seguenti: "e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434.".
La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2001
Il direttore: Guaiana
 
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