Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 aprile 2001
Riconoscimento del titolo professionale inglese quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del dott. Lanucara Lucio, nato il 4 agosto 1970 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Attorney and Counselor at Law" di cui e' in possesso dal 29 novembre 2000, come attestato dalla Corte superiore del tribunale dello Stato di New York, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico "Master of Laws", conseguito presso la "Indiana University" di Bloomington (IN-USA) in data 31 ottobre 1999;
Considerato che il richiedente ha altresi' conseguito il titolo di "Dottore in giurisprudenza" in data 6 luglio 1995 presso l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;
Considerato il parere del consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al dott. Lanucara Lucio, nato il 4 agosto 1970, a Roma, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, per mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 17 aprile 2001
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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