Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 26 aprile 2001
Approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il recepimento della direttiva 90/388/CE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con il quale e' stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni COM 96/C329/01;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, riguardante l'attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite;
Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni ed in particolare: l'art. 7, comma 13, che demanda ad un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, l'approvazione del listino secondo il quale vengono remunerate le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorita' giudiziarie;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 del 22 settembre 1999 "Disposizioni in materia di licenze individuali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, "Disposizioni in materia di licenze generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni, redatto per tipologie e fasce quantitative, come previsto dal comma 13 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
2. Al contenuto del listino si attengono gli organismi di telecomunicazioni di seguito elencati:
a) operatori di rete di accesso per comunicazioni fisse;
b) operatori di rete di accesso per comunicazioni mobili;
c) operatori di rete di accesso per comunicazioni mobili satellitari;
d) operatori di trasporto per comunicazioni nazionali;
e) operatori di trasporto per comunicazioni internazionali.
 
Art. 2.
1. Dalla data della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, al 31 dicembre 2001, agli organismi di telecomunicazioni gia' operanti sul mercato al 31 dicembre 2000, che abbiano fornito gli elementi di costo, si applicano le tariffe proprie stabilite nel listino cosidetto "per il passato".
 
Art. 3.
1. Agli organismi di telecomunicazioni che:
a) non abbiano fornito gli elementi di costo;
b) offrano prestazioni non comprese nelle tariffe proprie stabilite nel listino cosiddetto "per il passato";
c) entrino nel mercato nel periodo 1o gennaio 2001-31 dicembre 2001, si applicano le tariffe stabilite nel listino cosiddetto "ponderato".
 
Art. 4.
1. Dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 a tutti gli organismi di telecomunicazioni si applicano le tariffe stabilite nel listino cosiddetto "per il futuro".
 
Art. 5.
1. Dal 1o gennaio 2005 a tutti gli organismi di telecomunicazioni si applicano le tariffe stabilite nel listino basato sui "costi operativi".
 
Art. 6.
1. Il listino, che forma parte integrante del presente decreto, e' disponibile presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi, viale America, 201 - 00144 Roma, e presso gli ispettorati territoriali dello stesso dicastero: gli organismi di telecomunicazioni indicati nell'art. 1, comma 2, sono tenuti a munirsi del listino.
Roma, 26 aprile 2001
Il Ministro delle comunicazioni
Nesi

Il Ministro della giustizia
Fassino
 
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