Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 26 febbraio 2001
Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dalla Consorzio acquedotto intercomunale Sud Canavese, unita' di Cirie'. (Decreto n. 29623).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Visto l'art. 40, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
Visto l'art. 32, lettera b) della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818;
Vista l'istanza della societa', Consorzio acquedotto intercomunale Sud Canavese con sede in Cirie' (Torino), datata 9 aprile 1999, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;
Vista la nota del 27 luglio 1999, con la quale il servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro competente, ha comunicato che, nella fattispecie, sussiste il requisito della stabilita' di impiego previsto dalle disposizioni sopra richiamate;
Ritenuto, pertanto, di poter accertare per la societa' in questione il citato requisito della stabilita' di impiego e, conseguentemente di poter esonerare la societa' medesima dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.
Decreta:
Art. 1.
Per quanto in premessa esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera d), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' accertata la sussistenza del requisito della stabilita' di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dalla societa', Consorzio acquedotto intercomunale Sud Canavese con sede in Cirie' (Torino), unita' di Cirie'.
 
Art. 2.
A seguito dell'accertamento, di cui all'art. 1, la societa' in questione e' esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.
 
Art. 3.
L'accertamento di cui all'art. 1 nonche' l'esonero di cui all'art. 2, decorrono dal 9 aprile 1999, data della domanda della societa in questione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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