Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 aprile 2001
Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza socio-ambientale dell'area ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida. (Ordinanza n. 3127).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 con il quale viene prorogato fino al 31 dicembre 2002 lo stato d'emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
Vista l'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, concernente: "Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione d'emergenza derivante dalla situazione di crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida, cosi' come integrata dall'ordinanza n. 3012 del 21 ottobre 1999";
Considerato che l'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, per fronteggiare il problema occupazionale ha disposto la riqualificazione dei lavoratori dipendenti dall'ACNA C.O. in liquidazione, mediante la realizzazione di appositi corsi, prevedendo altresi' il riconoscimento di un'indennita' aggiuntiva in capo ai lavoratori partecipanti ai corsi;
Considerato altresi', che l'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, ha disposto la corresponsione di tale indennita' fino alla data del 31 dicembre 2000;
Atteso che a seguito della riqualificazione, una parte dei lavoratori si trova oggi impegnata nelle attivita' di bonifica od in attivita' ad essa connesse o preliminari e che una parte di essi si trova in attesa di occupazione e che, pertanto, si rende opportuna la prosecuzione di attivita' progettuali di politiche attive di lavoro e della corresponsione dell'indennita' integrativa;
Viste le note n. 151/01 del 14 febbraio 2001 e n. 213/01 del 2 marzo 2001, con le quali il commissario delegato, chiede una modifica dell'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, al fine di risolvere i problemi relativi al contenimento della disoccupazione e dell'accensione dei mutui;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. 3797/RIBO/M/DI/UD.E in data 29 marzo 2001;
Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota n. 52253/462 in data 10 aprile 2001;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte con nota n. 540/LAP;
Dispone:
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, le parole da: "alla realizzazione" a: "di sperimentazione" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "ad attivare, con l'ausilio dell'amministrazione provinciale di Savona, progetti di politica attiva del lavoro per il personale attualmente dipendente dall'ACNA C.O. in liquidazione, privilegiando le attivita' di bonifica e quelle ad essa preliminari, ivi comprese quelle di ricerca e sperimentazione".
2. Al comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, le parole da: "Per tutta la durata" a: "suddetto personale" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "Al personale di cui al precedente comma".
3. Al comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, la parola: "cinque" e' soppressa e sostituita con la seguente: "sette".
 
Art. 2.
1. Al secondo capoverso del comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, le parole da: "alla ripartizione" a: "competente regione" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "direttamente all'accensione dei mutui a valere sui limiti d'impegno autorizzati dal sopracitato art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Al termine dello stato di emergenza la regione Liguria e' autorizzata a corrispondere direttamente all'istituto mutuante interessato le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno assegnate dal Ministero dell'ambiente".
 
Art. 3.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, salvo quelli eventualmente incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2001
Il Ministro: Bianco
 
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