Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2001, n. 150
Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
Vista la legge di riforma dell'adozione, approvata in via definitiva dal Senato il 1 marzo 2001 e in corso di pubblicazione, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in particolare per quanto attiene alla istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita', oltre ad alcune modifiche al titolo VIII del libro primo del codice civile;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' e fino alla revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. In via transitoria e fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' disciplinati dal titolo II, capo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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