Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2001, n. 126
Regolamento recante disciplina delle modalita' di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, a norma dell'articolo 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
Visto in particolare il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono, tra l'altro, disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato;
Sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione reso con note n. GAB/0000394 in data 22 settembre 2000 e n. GAB/0000466 in data 23 novembre 2000;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' corrisposto, anche con modalita' telematiche, mediante: a) versamento effettuato con le modalita' previste dal decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori
bollati.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2000):
"Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari). - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai
procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia
tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la
tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria,
nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili,
amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure
concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al
comma 1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il
contributo unificato di iscrizione a ruolo, seconde gli
importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla
presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei
procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o
la vendita dei beni pignorati, a che interviene nella
procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita'
dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del
contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla
ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi
dell'art. 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento
penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui
al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia
di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la
parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita'
civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento
di una somma a titolo di risarcimento del danno, il
contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di
accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo
liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi
degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura
civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa
espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo
ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della
domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a
farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo
pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori
indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove
non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita'
della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono apportate le variazioni alla misura del
contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente
legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle
variazioni del numero, del valore, della tipologia dei
processi registrate nei due anni precedenti. Con il
predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
versamento del contributo unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme
similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal
pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente
articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di
competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro,
e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi
verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
milioni.
10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione
tra le amministrazioni interessate dei proventi del
contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa
regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
dal 1 luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a
decorrere dalla medesima data. Detto termine puo' essere
prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze,
tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli
uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati
per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti
gia' iscritti a ruolo al 1 luglio 2000 ovvero all'eventuale
nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la
parte puo' valersi delle disposizioni del presente art.
versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in
ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o
alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta
di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di
cancelleria.".
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, vedi nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 reca:
(Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi
di cassa degli uffici finanziari).



 
Art. 2

1. I rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, convenzione con cui sono stabiliti in particolare: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalita' operative della riscossione e del riversamento delle
somme riscosse; c) le caratteristiche della ricevuta di versamento; d) le penalita' a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli
obblighi convenzionali.
 
Art. 3

1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione: a) dell'ufficio giudiziario adito; b) delle generalita' e del codice fiscale dell'attore o ricorrente; c) delle generalita' delle altre parti. In caso di pluralita' di
convenuti o resistenti e' indicato per esteso il primo nominativo
di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale
ed il numero in cifra dei restanti.
 
Art. 4

1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le regole tecniche di effettuazione del versamento con modalita' telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonche' del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.
 
Art. 5

1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, destinata alla presentazione all'ufficio giudiziario e' allegata all'atto giudiziario per il quale e' stato effettuato ed e' inserita nel fascicolo d'ufficio.
2. E' ammessa anche la trasmissione per via telematica, da parte degli intermediari di cui all'articolo 1, all'ufficio giudiziario di cui al comma 1 del presente articolo, della ricevuta del versamento o degli estremi identificativi di questo, secondo le regole tecniche definite con il decreto di cui all'articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2001
Ministeri istituzionali, rep. n. 3 foglio n. 164
 
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