Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2001 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo per il biennio economico 2000/2001.

A seguito del parere favorevole espresso, in data 13 marzo 2001, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di accordo relativa al personale del comparto delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritta in data 19 febbraio 2001 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 3 aprile 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per la medesima ipotesi di accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 4 aprile 2001 alle ore 17 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.) e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo per il biennio economico 2000/2001:
per l'ARAN : nella persona dell'avv. Guido Fantoni:
e per le organizzazioni e confederazioni sindacali da:

=====================================================================
Organizzazioni sindacali: | Confederazioni: ===================================================================== CGIL/Aziende |CGIL CISL/Aziende |CISL UIL/Aziende |UIL C.S.A/Aziende |CISAL RDB/CUB-Aziende |RDB/CUB

Al termine della riunione le parti sopra indicate ad eccezione di RDB-CUB/Aziende sottoscrivono l'accordo nel testo che segue:

CCNL DEL COMPARTO AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD
ORDINAMENTO AUTONOMO
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2000-2001
Art. 1.
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
2. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti e i vigili volontari ausiliari, dipendente dalle sottoindicate amministrazioni del comparto di cui all'art. 10 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno1998:
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Il presente CCNL si applica al personale dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sino al 15 ottobre 2000 compreso, in quanto ad essa, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 188 del 2000, subentra, a decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ( AGEA), ente di diritto pubblico non economico. L'Accordo di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, da stipularsi entro il 15 aprile 2001, stabilira' definitivamente il comparto in cui sara' ricompresa la predetta Agenzia, temporaneamente confluita in quello degli enti pubblici non economici. Nell'ambito del predetto Accordo verranno individuati i criteri per definire, in una apposita coda contrattuale, gli aspetti del trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro di tale personale da armonizzare con la disciplina del nuovo comparto.
4. Per il personale della Cassa depositi e prestiti, essendo ancora in corso la vicenda giurisdizionale in ordine all'applicazione al personale di tale azienda dell'art. 10, dell'accordo quadro di cui al comma 2, la contrattazione collettiva, ai sensi del protocollo del 27 luglio 1999 che fa parte integrante, quale allegato, del presente contratto, e' stata rinviata alla conclusione del giudizio in questione.
5. Nel testo il CCNL per il personale del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000 viene indicato come "CCNL".
6. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL.
 
Art. 2.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari di cui agli articoli 38 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
 
Art. 3.
Effetti dei benefici
1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 39 del CCNL.
 
Art. 4.
Indennita' operativa
1. Gli importi dell'indennita' operativa di cui all'art. 46 del CCNL sono incrementati nelle misure mensili lorde di cui all'allegata tabella C. A tal fine vengono utilizzate tutte le risorse di cui all'art. 5, comma 1, lettera o) e p), ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera d) del CCNL.
 
Art. 5.
Fondo unico di amministrazione
1. Il Fondo di cui all'art. 47 del CCNL viene incrementato come segue:
m) risorse del Fondo unico di amministrazione gia' utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 26 del CCNL, nonche' gli sviluppi economici e riassegnate dai capitoli degli stipendi dell' amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito;
n) le risorse di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 246 del 2000, nelle quote destinate alla contrattazione integrativa, in base agli accordi gia' stipulati;
o) un importo pari a L. 19.300 medie mensili pro-capite in relazione alle risorse di cui all'art. 50, comma 6, della legge n. 388 del 2000, a decorrere dal 1 gennaio 2001;
p) un importo pari allo 0,33 % del monte salari 1999, a decorrere dal 1 luglio 2000, rideterminato in 0,51, complessivo sullo stesso monte salari dal 1 gennaio 2001;
q) i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera G), punto 20-ter, della legge n. 488/1999;
r) importo pari a L. 11.000 pro-capite mensili per dodici mensilita' a decorrere dal 1 gennaio 2001;
2. La lettera g) dell'art. 47, comma 2, del CCNL viene integrato come segue:
g) risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianita' (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilita) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dal 1 gennaio 2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilita' residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;
----> Vedere tabella <----
 
Art. 6.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 61 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
 
Art. 7.
Effetti dei benefici
1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 6 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 62 del CCNL .
 
Art. 8.
Indennita' aziendale
1. Gli importi dell'indennita' aziendale di cui all'art. 63 del CCNL sono incrementati, per dodici mensilita', nelle misure mensili lorde previste dall'allegata tabella C.
 
Art. 9.
Fondo unico di amministrazione
1. Il Fondo di cui all'art. 65, comma 1, lettera A) del CCNL viene incrementato come segue:
m) risorse del Fondo unico di amministrazione gia' utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 56 del CCNL, nonche' gli sviluppi economici e riassegnate dai capitoli degli stipendi dell' amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito;
n) i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera G), punto 20-ter, della legge n. 488/1999;
o) importo pari a L. 11.000 pro-capite mensili per dodici mensilita' a decorrere dal 1 gennaio 2001.
2. Il quart'ultimo alinea del comma 1 lettera A) dell'art. 65 viene integrato come segue:
g) risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianita' (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilita) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dal 1 gennaio 2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilita' residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.
 
Art. 10.
Norme finali
1. L'art. 57, comma 3 del CCNL viene cosi' sostituito:
"3. A decorrere dal 1 novembre 1998 al personale gia' appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato dall'area A dal 1 gennaio 1998 e' attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale".
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In relazione ai processi di razionalizzazione del settore produttivo e commerciale con particolare riferimento alle sedi ove prestano servizio i dipendenti collocati nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccati temporaneamente presso l'Ente tabacchi italiani, l'amministrazione valutera' la possibilita' di stipulare convenzioni ex art. 43 della legge n. 449/1997, nel caso in cui il suindicato Ente richieda un incremento della produzione che comporti prestazioni aggiuntive rispetto a quelle compensabili con il Fondo unico di amministrazione.
----> Vedere tabella <----
 
Art. 11.
1. Gli stipendi tabellari di cui all' art. 78 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A alla scadenza ivi prevista, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 .
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
 
Art. 12.
Effetti dei benefici
1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 11 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 79 del CCNL .
 
Art. 13.
Indennita' aziendale
1. Gli importi dell'indennita' aziendale di cui all'art. 80 del CCNL e' incrementata, per dodici mensilita', nelle misure mensili lorde di cui all'allegata tabella C, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3.
 
Art. 14.
Norme finali
L'art. 73, comma 3 del CCNL viene cosi' sostituito:
"3. A decorrere dal 1 novembre 1998 al personale gia' appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato dall'area A dal 1 gennaio 1998 e' attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale".
----> Vedere tabella <----
 
Art. 15.
Previdenza complementare
1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 20 del CCNL, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo.

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
L'Accordo di cui all'art. 15 sara' comunque subordinato al corrispondente atto di indirizzo in materia all'ARAN da parte dell'organismo di coordinamento intersettoriale.
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Note a verbale
Nota a verbale
la FP CGIL ritiene indispensabile, alla luce della
normativa vigente, definire il rinnovo contrattuale I e II
biennio economico dei dipendenti della Cassa depositi e
prestiti individuando il comparto di contrattazione e
pertanto la FP CGIL non sottoscrive il comma 4 dell'art. 1.
p. La segreteria FP CGIL:

Nota a verbale
C.S.A. Coordinamento sindacale autonomo
Al Presidente dell'ARAN
Oggetto: Contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto aziende.
Il C.S.A. aziende - CISAL pur sottoscrivendo il
presente accordo precisa quanto segue:
Gli aumenti concordati con le altre OO.SS. non
corrispondono a nostro avviso, non solo alle attese dei
lavoratori del comparto, ma neppure tengono conto del reale
tasso di inflazione.
Pertanto il C.S.A. aziende-CISAL suo malgrado e dopo
aver puntualizzato la propria posizione e' costretta a
firmare per poter mantenere il diritto alla contrattazione.
Intende cosi' incidere a livello di contrattazione
decentrata le istanze non recepite in particolare con
l'amministrazione centrale.
Roma, 5 aprile 2001
Il responsabile C.S.A. aziende: Formisano

Nota a Verbale
La RdB, su indicazione della categoria che ha valutato
negativamente l'ipotesi di accordo, decide di non
sottoscrive il rinnovo contrattuale del secondo biennio
economico del comparto aziende perche' ritiene del tutto
insufficienti le risorse economiche impegnate al punto che
non consentono neanche il recupero dell'inflazione
programmata e sono ben lontane dal possibile recupero di
quella reale.
La RdB ritiene insufficienti le risorse messe a
disposizione rispetto a quanto richiesto. Risorse che non
consentono di riconoscere ai lavoratori del comparto il
giusto compenso per le funzioni effettivamente svolte e i
disagi conseguenti agli effetti delle riforme in corso.
Inoltre le cifre stabilite in questo secondo biennio
contrattuale, non garantiscono la copertura finanziaria per
gli avanzamenti verticali e orizzontali dei lavoratori che
da decenni assicurano le funzioni superiori a quelle per
cui sono retribuiti.
Roma, 5 aprile 2001
p. La RdB - Club aziende: Molinari
 
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