Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2001
Ridefinizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1999, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 277, con il quale sono state rideterminate e contestualmente ripartite, tra le strutture centrali e gli uffici giudiziari dei singoli distretti, le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali dell'amministrazione giudiziaria, nei limiti di quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1997, ed incrementate per effetto della legge 22 luglio 1997, n. 276;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2000, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 345, con il quale sono state, da ultimo, ridefinite le dotazioni organiche del personale, appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, dell'amministrazione giudiziaria in complessive 49.981 unita';
Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 425/DG/00, in data 29 novembre 2000, con allegata relazione tecnica, con la quale e', stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, al fine di completare l'adeguamento delle dotazioni organiche, in parte gia' realizzato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo di lavoro dell'amministrazione stessa, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle ex qualifiche funzionali VII, VI e III, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alla posizione economica 1 dell'area funzionale C, alla posizione economica 3 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale A;
Considerato che tale proposta comporta l'incremento di 721 posti nella posizione economica C1 e di 1.020 posti nella posizione economica B3, per un totale complessivo di 1.741 posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di 470 posti nella posizione economica B3, ma appartenenti a profili professionali diversi da quelli portati in aumento nella stessa posizione economica B3, e di 1.600 posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di 2.070 posti;
Considerato, inoltre, che la dotazione organica, derivante dalla prospettata operazione di rimodulazione, del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con esclusione, quindi, delle qualifiche dirigenziali, si attesta in complessive 49.652 unita', e che il costo relativo a tale contingente e' valutabile in L. 2.739.106.593.000, mentre il costo dello stesso personale, come definito dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, ammonta a L. 2.739.152.916.000;
Ritenuto, pertanto, che la ridistribuzione degli organici dell'amministrazione giudiziaria, come sopra operata, non comporta oneri aggiuntivi per spese di personale rispetto a quelli derivanti dalla dotazione organica delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali, complessivamente definita con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, come stabilito dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dalla stessa disposizione, e richiesto dal Ministro della giustizia con la sopra citata nota;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999;
Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 5 aprile 2000, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000;
Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, con foglio n. 50592 del 31 gennaio 2001, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro della giustizia;
Preso atto che sono state consultate dall'Amministrazione proponente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come risulta dal protocollo d'intesa annesso al contratto collettivo integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000, e modificato con successivo protocollo d'intesa sottoscritto in data 24 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego.
Decreta:
1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero della giustizia - amministrazione giudiziaria, fermo restando il contingente appartenente all'area della dirigenza, sono ridefinite secondo l'allegata tabella A, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, e che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con successivo provvedimento, anche in relazione alla esigenza di assicurare la necessaria flessibilita' di adeguamento delle consistenze organiche di personale alle effettive necessita' operative dell'amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia procedera' alla ripartizione della dotazione organica del personale come sopra ridefinita nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione stessa.
3. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 2, sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per essere recepito, ai fini ricognitivi, in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 8 febbraio 2001

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 42
 
----> Vedere tabella alle pagg. 21-22 della G.U. <----
 
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