Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 105
Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, recante il regolamento delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il regolamento che disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, recante il regolamento sull'organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Ritenuta la necessita' di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne l'adeguamento del detto regolamento al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 21 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanita';
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ulteriori modifiche e integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, gia' modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, sono apportate le ulteriori modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi Forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5-bis del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti
per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425:
"Art. 3 (Riduzione stanziamenti e blocco impegni). -
(Omissis). 5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi
ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, e' disciplinata la materia
prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica
istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui
al comma 5 e' finalizzato all'attuazione del predetto
regolamento".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, reca: "Regolamento recante la disciplina
delle iniziative complementari e delle attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1999, n. 156, reca: "Regolamento recante modifiche ed
integrazoni al decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle
iniziative complementari e delle attivita' integrative
nelle istituzioni scolastiche".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini ai quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti, sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita' della diversificazione,
dell'efficienza del servizio scolastico, alla integrazione
e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,
all'introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in
materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo di classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di dettare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazioni delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per
le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome:
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposioni di cui all'art. 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della
liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, fermo restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica. come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa. con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, reca: "Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, reca: "Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, reca:
"Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,
a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
2000, n. 347, concerne: "Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero della pubblica istruzione".
Nota all'art. 1:
- Per il titolo dei decreti del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e 9 aprile 1999, n.
156, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Accordi di rete
1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "nell'ambito della propria autonomia,", sono inserite le seguenti: "anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 1 (Finalita' generali). - 1. Le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della
propria autonomia anche mediante accordi di rete ai sensi
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, definiscono, promuovono e valutano, in
relazione all'eta' e alla maturita' degli studenti,
iniziative complementari e integrative dell'iter formativo
degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di
incontro da riservare loro, le modalita' di apertura della
scuola in relazione alle domande di tipo educativo e
culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le
finalita' formative istituzionali".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:
"Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le istituzioni
scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad
essi per il raggiungimento delle proprie finalita'
istituzionali.
2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento; di amministrazione e contabilita', ferma
restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di
beni e servizi, di organizzazione e di altre attivita'
coerenti con le finalita' istituzionali; se l'accordo
prevede attivita' didattiche a di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, di formazione e aggiornamento, e' approvato,
oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal
collegio dei docenti delle singole scuole interessate per
la parte di propria competenza.
3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di
docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni
che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato
giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano
al trasferimento per la durata del loro impegno nei
progetti stessi, con le modalita' stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della
gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita'
del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi
poteri, nonche' le risorse professionali e finanziarie
messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni;
l'accordo e' depositato presso le segreterie delle scuole,
ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne
copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le
istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e
prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla
rete delle istituzioni scolastiche che presentano
situazioni di difficolta'.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere
istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a
livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche
attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze,
documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale
scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici
funzionali di istituto possono essere definiti in modo da
consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche
esperienze e competenze di compiti organizzativi e di
raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di
cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete,
possono stipulare convenzioni con universita' statali o
private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni e
agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1,
le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare
ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita'
di comune interesse che coinvolgono, su progetti
determinati, piu' scuole, enti, associazioni del
volontariato e del privato sociale. Tali accordi e
convenzioni sono depositati presso le segreterie delle
scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed
estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire a
aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti
istituzionali coerenti col piano dell'offerta formativa di
cui all'art. 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che
facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere
formativo.".



 
Art. 3.
Realizzazione delle iniziative. Assistenza medica
1. All'articolo 2, comma 4, le parole: "consiglio scolastico provinciale", sono sostituite dalle seguenti: "consiglio scolastico locale".
2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attivita' sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneita' alle attivita' motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuate le necessita' sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Spazi e tempi per la realizzazione delle
iniziative). - (Omissis).
4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal
presente regolamento gli edifici e le attrezzature
scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti
con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni
festivi, secondo le modalita' previste dal consiglio di
circolo o di istituto, in conformita' ai criteri generali
assunti dal consiglio scolastico locale nonche' a quelli
stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari di
beni.".



 
Art. 4.
Raccordi con la realta' sociale e con il territorio
1. All'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "provenienti da privati" e prima di "deliberata dal Consiglio d'istituto", sono inserite le seguenti: ", che concernono la realizzazione delle medesime iniziative,".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
come modificato dal decreto qui pubblicato.
"Art. 3 (Raccordi con la realta' sociale e il
territorio). - (Omissis).
4. Le amministrazioni statali nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, le regioni, gli enti locali,
istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme
alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative
previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme
provenienti da privati che concernono la realizzazione
delle medesime iniziative, deliberata dal consiglio
d'istituto, e' subordinata al parere favorevole del
comitato studentesco.".



 
Art. 5.
Organizzazione e gestione. Il comitato studentesco di istituto
1. All'articolo 4, comma 1, tra le parole: "la compatibilita' finanziaria e" e "la coerenza", sono inserite le seguenti: ", sentito il collegio dei docenti,".
2. All'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ", con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora cio' non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilita' del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1.".
3. All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "con i rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto", sono inserite le seguenti: "e nella consulta provinciale,". Al medesimo comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato altresi' designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.".
4. All'articolo 4, comma 10, le parole: "dal capo d'istituto", sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente scolastico".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 4, 10 dell'art.
4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato.
"Art. 4 (Organizzazione e gestione). - 1. Le iniziative
di cui al presente regolamento sono deliberate dal
consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la
compatibilita' finanziaria e sentito il collegio dei
docenti, la coerenza con le finalita' formative
dell'istituzione scolastica.
2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che
negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore
possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20
studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al
previo esame del collegio dei docenti per il necessario
coordinamento con le attivita' curricolari e per
l'eventuale adattamento della programmazione
didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano
dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora
cio' non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle
valutazioni di fattibilita' del consiglio di circolo o di
istituto ai sensi del precedente comma 1.
(Omissis).
4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma
4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297,
integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio
di istituto e nella consulta provinciale, formula proposte
ed esprime pareri per tutte le attivita' disciplinate dal
presente regolamento. Il comitato altresi' designa i
rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia
interno previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
(Omissis).
10. Le iniziative di cui al presente regolamento
possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal
dirigente scolastico salva tempestiva ratifica del
consiglio di circolo o d'istituto.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge
15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 3 (Piano dell'offerta formativa). - 1. Ogni
istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di
tutte le sue componenti, il piano dell'offerta formativa.
Il piano e' il documento fondamentale costitutivo
dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il piano dell'offerta formativa e' coerente con gli
obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e
indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma
dell'art. 8 e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto
della programmazione territoriale dell'offerta formativa.
Esso comprende e riconosce le diverse opzioni
metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le
corrispondenti professionalita'.
3. Il piano dell'offerta formativa e' elaborato dal
collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali
per le attivita' della scuola e delle scelte generali di
gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di
circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei
pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche
di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie
superiori, degli studenti. Il Piano e' adottato dal
consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico
attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le
diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti sul territorio.
5. Il piano dell'offerta formativa e' reso pubblico e
consegnano agli alunni e alle famiglie all'atto
dell'iscrizione".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
(Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria):
"2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle
di cui al comma 1 e' ammesso ricorso da parte degli
studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei
genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo
di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato
dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del
quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti
nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola media.".
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, commi 1,
2, 5, come modificato dal regolamento pubblicato.
"Art. 5 (Consulta provinciale). - 1. Due rappresentanti
degli studenti per ciascuno istituto o scuola di istruzione
secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale
in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione
dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che
assicura alta consulta il supporto organizzativo e la
consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali
rappresentanti, in relazione agli alunni iscritti agli
nell'istituto anche per l'anno scolastico successivo,
avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le stesse
modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti
nel consiglio di istituto. Per gli alunni delle ultime
classi di scuola media frequentanti in comune diverso da
quello dell'istituto secondario superiore al quale sono
iscritti per l'anno scolastico successivo, e' ammessa la
votazione per corrispondenza per il tramite della scuola di
provenienza, salve le dovute garanzie di segretezza e di
riservatezza. Sono esclusi dal voto e dall'elettorato gli
alunni delle ultime classi degli istituti secondari
superiori. La prima riunione della consulta e' convocata
dalla competente autorita' scolastica all'inizio dell'anno
scolastico successivo.
2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito
di:
a) assicurare il piu' ampio confronto fra gli
studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria
superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed
integrare in rete le iniziative di cui al presente
regolamento e di formulare proposte di intervento che
superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla
base di accordi di rete previsti dall'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
nonche' di accordi quadro da stipularsi tra la competente
autorita' scolastica periferica, gli enti locali, la
regione, le associazioni degli studenti e degli ex
studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni
del mondo del lavoro e della produzione;
b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici
scolastici, agli enti locali competenti e agli organi
collegiali territoriali;
b)-bis collaborare con gli organi
dell'amministrazione scolastica e con i centri di
informazione e consulenza di cui all'art. 326, commi 17 e
18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la
realizzazione di progetti di attivita' informativa e di
consulenza intesi alla prevenzione e cura delle
tossicodipendenze, nonche' alla lotta contro l'abuso di
farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle
prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai
commi 19, 20 e 21 del citato art. 326, sono disciplinate
dal presente regolamento.
c) istituire, in collaborazione con l'ufficio
scolastico locale, uno sportello informativo per gli
studenti con particolare riferimento all'attuazione del
presente regolamento e dello statuto delle studentesse e
degli studenti e alle attivita' di orientamento;
d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;
d-bis) designare rappresentanti degli studenti nei
consigli scolastici locali;
e) designare i rappresentanti degli studenti
nell'organo di garanzia previsto dall'art. 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249.
(Omissis).
5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno
vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il
quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio
scolastico regionale. Detto ufficio assicura al
coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il
coordinamento regionale adotta un proprio regolamento
interno con il quale sono disciplinate la composizione e le
modalita' organizzative.".
- Per il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si vedano le note
all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 326, commi 17, 18, 19,
20 e 21 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado).
"17. I provveditori agli studi di intesa con i consigli
di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri
di informazione e consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attivita'
informativa e di consulenza concordata dagli organi
collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli
enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e
le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e
di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di
formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione
delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da
realizzare nell'ambito dell'Istituto con la collaborazione
del personale docente, che abbia dichiarata la propria
disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono
esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a
collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra
quelle previste dall'art. 10, comma 2, lettera e), del
presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio
d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio
dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative,
che si svolgono in orario aggiuntivo a quella delle materie
curriculari e' volontaria.".



 
Art. 6.
Forum delle associazioni studentesche e dei genitori
1. Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Al fine di sostenere l'attivita' associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonche' di assicurare stabilita' al dialogo ed al confronto con il mondo studentesco, e' istituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' istituito il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime, al fine di valorizzare la componente dei genitori e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.".
 
Art. 7.
Consulta provinciale degli studenti
1. All'articolo 6, nel testo come sostituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, nel comma 1, primo periodo, le parole: "dal provveditorato agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale". Il secondo e il terzo periodo del medesimo comma sono sostituiti dai seguenti: "L'elezione di tali rappresentanti, in relazione agli alunni iscritti nell'istituto anche per l'anno scolastico successivo, avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per gli alunni delle ultime classi di scuola media frequentanti in comune diverso da quello dell'istituto secondario superiore al quale sono iscritti per l'anno scolastico successivo, e' ammessa la votazione per corrispondenza per il tramite della scuola di provenienza, salve le dovute garanzie di segretezza e di riservatezza. Sono esclusi dal voto e dall'elettorato gli alunni delle ultime classi degli istituti secondari superiori. La prima riunione della consulta e' convocata dalla competente autorita' scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo.".
2. All'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: "anche sulla base" e prima delle parole "di accordi quadro", sono inserite le seguenti: "di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonche'". Nel prosieguo della lettera a) le parole: "il provveditore agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "la competente autorita' scolastica periferica"; b) nella lettera b), le parole: "al provveditorato, agli enti locali competenti", sono sostituite dalle seguenti: "agli uffici scolastici, agli enti locali competenti"; c) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attivita' informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonche' alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento;"; d) nella lettera c), le parole: "il provveditorato agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio scolastico locale"; e) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis)designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali;".
3. All'articolo 6, il comma 5, e' sostituito dal seguente:
"5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalita' organizzative.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica
istruzione
Veronesi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 200
 
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