Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2001, n. 101
Regolamento recante norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, sulla semplificazione in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Cessazione dal servizio
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, prima del comma 1 e' anteposto il seguente:
"01. I collocamenti a riposo per limiti di eta' del personale del comparto "Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.".
 
Art. 2.
Modifiche all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351,
come modificato dal presente regolamento:
"Art. 3 (Disposizioni transitorie). - 1. Il personale
della scuola che abbia gia' presentato la dichiarazione dei
servizi e periodi di cui all'art. 145 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di
cui all'art. 2, comma 1, puo', entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, confermare o
integrare la predetta dichiarazione.".



 
Art. 3.
Modifiche all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, dopo le parole: "articoli 509" le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
De Mauro, Ministro della pubblica
istruzione
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 37

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo del comma
2 dell'art. 17:
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
(Omissis).".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado". Si riporta il testo
dell'art. 509:
"Art. 509 (Collocamento a riposo per raggiunti limiti
d'eta'). - 1. Il personale di cui al presente titolo e'
collocato a riposo d'ufficio dal 1 settembre successivo
alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di
eta'; a domanda, dal 1 settembre successivo al compimento
del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento.
2. Il personale in servizio al 1 ottobre 1974, che
debba essere collocato a riposo per limiti di eta' e non
abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per
il massimo della pensione, puo' essere trattenuto in
servizio fino al conseguimento della pensione nella misura
massima e non oltre il settantesimo anno di eta'.
3. Il personale, che, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il
numero di anni richiesto per ottenere il minimo della
pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al
conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non
oltre il settantesimo anno di eta'.
4. Abrogato.
5. Al personale di cui al presente titolo e'
attribuita, come alla generalita' dei dipendenti civili
dello Stato e degli enti pubblici non economici, la
facolta' di permanere in servizio, con effetto dalla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta'
per il collocamento a riposto per essi previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di
quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del
personale rimane fissata al 1 ottobre ed al 10 settembre, a
seconda che il personale stesso sia stato assunto prima
della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977,
n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 351, reca:
"Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di
trattamento di quiescenza del personale della scuola, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351,
come modificato dal presente regolamento:
"Art. 1 (Cessazione dal servizio). - 01. I collocamenti
a riposo per limiti di eta' del personale del comparto
"Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico
successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo
anno di eta' ovvero al termine del periodo di trattenimento
in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento
formale dell'Amministrazione.
1. I collocamenti a riposo a domanda per compimento del
quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le
dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono
dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo
alla data in cui la domanda e' stata presentata.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
e' stabilito il termine entro il quale, annualmente, il
personale di cui al comma 1 puo' presentare o ritirare la
domanda di collocamento a riposo o di dimissioni.
3. La domanda di collocamento a riposo per compimento
del quarantesimo anno di servizio si intende accolta alla
scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data
s'intende accolta la domanda di dimissioni, salvo che nei
trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritardata
dall'amministrazione in quanto e' in corso un procedimento
disciplinare. Nel caso in cui l'accoglimento delle
dimissioni sia ritardato, le stesse sono da intendere
accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento
di accoglimento da parte dell'amministrazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche alle domande di trattenimento in servizio presentate
ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
nonche' alle domande di cessazione dal servizio presentate
dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento.
5. L'amministrazione e' tenuta a verificare, entro
apposita data che e' fissata dal decreto di cui al comma 2,
l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di
quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia
maturato tale diritto, l'amministrazione glielo comunica
entro il predetto termine al fine di consentirgli di
chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il
ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la domanda
non puo' essere ritirata. L'amministrazione e' esonerata
dal predetto adempimento qualora l'interessato abbia
manifestato, nella domanda di dimissioni, la volonta' di
interrompere comunque il rapporto di impiego
indipendentemente dall'aver maturato o meno il diritto al
trattamento di quiescenza.".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351,
come modificato dal presente regolamento:
"Art. 4 (Abrogazioni). - 1. Ai sensi dell'art. 20,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento si intendono
abrogate le seguenti disposizioni: articoli 509, commi 1 e
4, 510 e 580 del testo unico, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'art. 1, comma 74,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



 
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