Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 82
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, commi 1 e 2, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, comma 9;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Forze armate;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di poter accogliere le condizioni contenute in tali pareri solo per la parte compatibile con le risorse finanziarie destinate nell'ambito del richiamato articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:
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Art. 1
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196)
1. Al comma 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 196, ed ovunque ricorra nel medesimo decreto legislativo, la parola "aiutante" e' sostituita con le parole "primo maresciallo".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubbliva e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di inziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentati diplomativi,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 6 marzo 1992, n. 216, recante "Conversione
in legge con modificazioni del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della
Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e
all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
di impiego delle Forze di polizia e del personale delle
Forze armate nonche' per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 56 del 7 marzo 1992; si
riporta il testo dell'art. 3:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,
rispettivamente dei Ministri dell'interno, della ditesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato nell'art. 2, comma l, con esclusione dei dirigenti
e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici,
allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme
fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di
polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su
proposta dei Ministri interessati e con la concertazione
del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
alle organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale
militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi trascorso il quale il parere si intende favorevole.
Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti
legislativi potranno prevedere che la sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con
determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le datazioni organiche complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che:
a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e
qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche
funzioni sia stabilito il superamento di un concorso
pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare
candidati in possesso di titolo di studio di scuola media
di secondo grado;
b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori
sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei
posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli
ed esami, al personale appartenente al ruolo; grado o
qualifica immediatamente sottostante in possesso di
determinate anzianita' di servizio, anche se privo del
prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli
assistenti e degli agenti ed equiparati a quello
immediatamente superiore. Con i medesimi decreti
legislativi saranno altresi' previste le occorrenti
disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, riveste la qualifica di agente o
equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
il trattamento economico corrispondente al V livello
retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre
attribuito il trattamento economico corrispondente al VI
livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non
superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
- Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante
"Autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre forze di polizia", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 5 dell'8 gennaio 1992.
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 79, del 4 aprile 2000; si riporta il testo
dell'art. 9:
"Art. 9 (Delega al Governo per l'emanazione di
disposizioni integrazive e correttive dei decreti
legislativi 12 maggio 1995, numeri 196, 197, 198 e 199,
28 novembre 1997, n. 454, e 30 dicembre 1991, n. 490). - 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre
2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri
196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri
direttivi e alle procedure di cui all'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216.
2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, entro il
30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello
Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi
28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490,
attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle
procedure di cui, rispettivamente, all'art. 1, commi 1,
lettera a), e 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
all'art. 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre
1996, n. 662".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 122 del 27 maggio 1995.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio
2001; si riporta il testo dell'art. 50, comma 9: "9. E'
stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001,
317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere
dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle
seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulterion interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 9, comma 1, della legge. 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell'amministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6
dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del
medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il
ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo;
b) Marina:
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto;
c) Aeronautica:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti
gradi:
a) Esercito:
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
primo maresciallo;
b) Marina:
capo di 3a classe;
capo di 2a classe;
capo di 1a classe;
primo marescialo;
c) Aeronautica:
maresciallo di 3a classe;
maresciallo di 2a classe;
maresciallo di 1a classe;
primo maresciallo.
3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei
marescialli e' cosi costituita:
a) Esercito:
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);
b) Marina:
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);
Capitanerie di porto:
sergenti: 2,100;
marescialli 2.000 (di cui 600 aiutanti);
c) Aeronautica:
sergenti: 10.044;
marescialli 24.300 (di cui 7.290 aiutanti)".



 
Art. 2
(Aggiunta dell'art. 4-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196)
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti). 1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".
 
Art. 3
(Aggiunta dell'art. 5-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196)
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente: "Art. 5-bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti). - 1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore.
2. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori".
 
Art. 4
(Aggiunta degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196)
1. Dopo l'aricolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 6-bis. (Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). 1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".
2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi sette anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma, 1, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo. A tale attribuzione di qualifica consegue il conferimento di uno scatto aggiuntivo.
3. Gli scatti di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
4. Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di "luogotenente". In relazione alle esigenze funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti all'articolo 3.
5. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, gli incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.
6. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.
7. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, determina le caratteristiche del distintivo della qualifica di "luogotenente". Sino all'emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.
Art 6-ter. (Norme transitorie) - 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6-bis. comma 1, fermi restando gli altri requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo e all'articolo 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli:
a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;
b) promossi alla data del 1 gennaio:
- 2002, dopo un anno di anzianita' nel grado;
- 2003, dopo due anni di anzianita' nel grado;
- 2004, dopo tre anni di anzianita' nel grado;
- 2005, dopo quattro anni di anzianita' nel grado;
- 2006, dopo cinque anni di anzianita' nel grado;
- 2007, dopo sei anni di anzianita' nel grado.
2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento
della qualifica di "luogotenente" ai sensi del comma 2 dell'articolo 6-bis, avviene:
a) per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore con qualifica di "aiutante"' e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro della Difesa con proprio decreto determina il numero di qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere superiore, in relazione alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entita' massima delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis;
b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianita' richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonche' il numero di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che non potra' comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis.
Art. 6-quater (Cause impeditive) - 1. Per il personale di cui agli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis e 6-ter sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.



Note all'art. 4:
- La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
e della Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 138 del 23 maggio 1983; si riporta il testo dell'art.
35:
"Art. 35. - Le commissioni esprimano i giudizi
sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il
sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di
voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
Successivamente le commissioni valutano i Sottufficiali
giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto
di merito secondo i criteri di seguito indicati.
Ogni componente della commissione assegna distintamente
per ciascun sotitifficiale un punto da 1 a 30 per ognuno
dei seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra,
benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate
durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con
particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o
in imbarco, eventtrale attivita' svolta al comando di
minori unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi
ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed
esperimenti.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di
elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per
il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al
centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto
e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al
centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito
attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base
della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la
commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei
fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata,
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del
Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del
punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni
del giudizio di non idoneita'.
Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi,
amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in
vigore.
Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e
dei sergenti giudicato non idoneo e valutato nuovamente e a
tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno
successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda
volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel
quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal
fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato
idoneo, promosso a scelta con le stesse modalita' e con le
stesse decorrenze attribuibite ai pari grado con i quali e'
stato portato in avanzamento".
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale", e'
pubblicata' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2000.



 
Art. 5
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196)
1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "ad anni due" sono sostituite dalle seguenti: "al doppio della durata del servizio militare di leva.".



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislaltivo
n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 8 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le
disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze
numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il
proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano
completato senza demerito la ferma triennale alle carriere
iniziali della Difesa, delle Forze di polizia e dei Corpi
armati dello Stato.
2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una
durata non inferiore al doppio della durata del servizio
militare di leva e' valido agli effetti dell'assolvimento
degli obblighi di leva. 3. I volontari in ferma breve
non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla
ferma contratta e conseguente proscioglimento".



 
Art. 6
Modifiche all'articolo 9 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole "dal compimento del quarto anno dalla data
dell'incorporazione" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno
successivo a quello del compimento del quarto anno dalla data
dell'incorporazione" quale volontario in ferma breve"; b) Nell'ambito di ciascuna Forza Armata, previo superamento di un
corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo
di Stato Maggiore, possono inoltre essere ammessi alla frequenza
del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle
vacanze organiche e fermo restando l'accertamento dell'idoneita'
psicofisica ed attitudinale, il coniuge e i figli superstiti
nonche' i fratelli qualora unici superstiti del personale delle
Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al
servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in
attivita' operative individuate con decreto del Ministro della
difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o
attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione
al rischio.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
n. 196 del 1995. come modificato dal decreto legislativo qu
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9 (Volontari di truppa in servizio permanante). -
1. Il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo del
volontari in servizio permanente avviene, per ciascuna
Forza armata, nei limiti dei posti disponibili nei
rispettivi organici previsti dal precedente art. 2, in base
ad apposita graduatoria di merito, compilata al termine del
terzo anno di ferma, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto di:
graduatoria di ammissione alla ferma breve;
attitudini e rendimento durante il servizio svolto
nella ferma breve;
qualita' morali e cuolturali;
esito di corsi di istruzione, specializzazione o
abilitazione frequentati;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni
consezuite;
titolo di studio posseduto.
2. I volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle
graduatorie di merito di cui al comma precedente,
mantengono lo status di volontari in ferma breve per il
periodo necessario all'espletamento dei tirocini
pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici
all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi con decreto
ministeriale, sono promossi al grado di 1o caporal maggiore
e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente nell'ordine risultante
dalla predetta graduatoria e con decorrenza dal giorno
successivo a quello del compimento del quarto anno dalla
data dell'incorporazione quale volontario in ferma breve".



 
Art. 7
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196)
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituita dalla seguente:
"b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai primi caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti e dai caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti;".
2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, prima dell'ultimo periodo inserire il seguente:
"Fermi restando i concorsi gia' banditi alla data del 1 marzo 2001, con decreto ministeriale vengono, altresi', definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalita' di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria.".
3. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituito dal seguente:
"2. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza dei corso previsto dal medesimo comma 1. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente, e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato
dalla graduatoria formale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso".



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
n. 196 del 1995, come modificato del decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 10 (Regolamento nel ruolo dei sergenti). - 1. Il
personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito, (esclusa
l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica e'
tratto, in rapporto alle consistenze degli organici
previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto, dai
volontari di truppa in servizio permanente, mdiante conrso
interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di
aggiornamento e formazione professionale della durata non
inferiore a tre mesi:
a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili,
dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e
gradi corrispondenti;
b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili,
dai primi caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti e
dai caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi
corrispondenti.
Il Ministro della difesa definira', di anno in anno, le
effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi
annuali. Fermi restando i concorsi gia' bandidti alla data
del 1o marzo 2001, con decreto ministeriale vengono,
altresi', definiti i requisiti per la partecipazione al
concorso, le modalita' di svolgimento dello stesso,
l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i
creteri per la formazione della graduatoria. I posti di cui
alla lettera a) eventualmente rimasti scoperti possono
essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla
lettera b) e viceversa.
2. I volontari in servizio permanente utilmente
collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui
al conuna 1, sono ammessi alla frequenza del corso previsto
dal medesimo comma 1. Coloro che al termine del corso sono
dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente, e sono
inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria
finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione
dello stesso".



 
Art. 8
(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196)
1. Al comma 3, lettera a), punto 2), dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "abbiano riportato nell'ultimo quadriennio" sono aggiunte le seguenti: "in servizio permanente".
2. Al comma 3, lettera b), punto 1), dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sostituire la parola "effettivo" con le seguenti: "di cui almeno quattro in servizio permanente".
3. Il comma 5 dell'articolo 11 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' soppresso.
4. Il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituito dal seguente:
"6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti interni degli Istituti preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.".



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli). - 1.
Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito
(esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli
organici di cui al precedente art. 3, e' tratto:
a) per il 70% dei posti disponibili in organico,
dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli
allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite
concorsi banditi con decreto ministeriale;
b) per il 30% dei posti disponibili in organico,
dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente, tramite
concorso interno e superamento di apposito corso di
qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.
I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti
scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei
posti previsti alla lettera a).
2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1,
possono partecipare:
a) i giovani che:
1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non
appartenenti alla Repubblica;
2) non siano incorsi:
in condanne per delitti non colposi;
nel proscioglimento da precedente arruolamento
volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello
Stato, d'autorita' o d'ufficio;
3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi
esercita la potesta', o la tutela;
5) siano riconosciuti in possesso della idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio militare
incondizionato e agli incarichi, specializzazioni,
categorie e specialita' di assegnazione;
6) compiano il diciassettesimo anno di eta' e non
abbiano compiuto il ventiseesimo anno di eta' alla data
prevista per la scadenza del termine di presentazione delle
domande. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio
militare obbligatorio o volontario il limite massimo e'
elevato a ventotto anni qualunque sia il grado da essi
rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici
impieghi;
7) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in
cui e' bandito il concorso;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei
volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i
graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che,
alla data prevista per la scadenza del termine di
presentazione delle domande:
1) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in
cui e' bandito il concorso;
2) non abbiano superato il ventottesimo anno di
eta';
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare
della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni;
4) siano in possesso della qualifica non inferiore
a "nella media o giudizio corrispondente nell'ultimo
biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a
due anni.
3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1,
possono partecipare:
a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli
appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista
nel bando di concorso per la scadenza del termine di
presentazione delle domande:
1) non abbiano superato il quarantesimo anno di
eta';
2) abbiano riportato nell'ultimo quinquennio in
servizio permanente, la qualifica di almeno "superiore alla
media" o giudizio corrispondente;
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare
della consegna di rigore nell'ultimo biennio;
b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli
appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente,
che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
1) abbiano compiuto sette anni di servizio di cui
almeno quattro in servizio permanente;
2) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in
cui e' bandito il concorso.
Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al
comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove,
la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la
formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento
dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto
ministeriale per ciascuna Forza armata.
4. Il personale vincitore del concorso di cui alla
lettera a) del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso di
formazione e di specializzazione, completato da tirocini
complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso
ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e
agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e
specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza
armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato
della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle
preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo
di formazione ed istruzione nonche' dei periodi di
tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad
esame e trattenuti d'ufficio per il periodq necessario
all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame
sono nominati, sulla base della graduatoria di merito,
marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente,
con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno
avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei
possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una
sola volta il primo esame utile.
5. (comma soppresso).
6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni
previste dai rispettivi regolamenti interni degli Istituti
preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.
7. Gli allievi impediti da infermita' temporanea
debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
delitto non colposo o sottoposti a procedimento
disciplinare o sospesi dal servizio per motivi
precauzionali o per altra comprovata causa di
forza maggiore non possono partecipare agli esami finali
per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono
il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al
cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause
non comportino, proscioglimento dalla ferma, sono ammessi
alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli
esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con
la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali
sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive
di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal
posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio
globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari
grado medesimi.
8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1
viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di
maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal
giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo
maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4,
concluso nell'anno.
9. La partecipazione a corsi di particolare livello
tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, e'
subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni
cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio
permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.
La ferma precedentemente contrattai non rimane operante in
caso di mancato superamento del corso o di dimissioni".



 
Art. 9
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196)
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Il militare in aspettativa per infermita', che debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, e' richiamato in servizio."



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 14 (Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei
sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente).
- 1. Per le procedure d'avanzamento del personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito
(esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le
norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre
disposizioni previste dalla normativa vigente non in
contrasto con il presente decreto legislativo.
2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha
luogo:
a) ad anzianita';
b) a scelta;
c) per concorso per titoli di servizio ed esami;
d) per meriti eccezionali.
3. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma
2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle "B/l ,
"B/2 e "B/3 , allegate al presente decreto.
4. Le modalita' ed i criteri di valutazione per
l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 saranno
disciplinati con apposito decreto ministeriale da emanare
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
4-bis. Il militare in aspettativa per infermita', che
debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami
prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso al
ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto
ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, e'
richiamato in servizio".



 
Art. 10
(Modifiche all'articolo 15 dei decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196)
1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "cinque anni complessivi di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "un anno di anzianita' di grado".



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legisaltivo
n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 15 (Avanzamento dei volontari di truppa in
servizio permanente). - 1. Al 1 caporal maggiore e gradi
corrispondenti, che abbia un anno di anzianita' di grado e'
conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita',
espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di
caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti.
2. Al caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti,
che abbia cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito
ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle
commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore
capo e gradi corrispondenti.
3. Al caporal maggiore capo e gradi corrispondenti, che
abbia cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad
anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle
commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore
capo scelto e gradi corrispondenti.
4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti,
con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno
successivo a quello del compimento del periodo minimo di
servizio o di permanenza nel grado.
5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo
non vanno computati gli anni durante i quali gli
interessati siano stati giudicati non idonei
all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di
anzianita' subiti per effetto di condanne penali, di
sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di
aspettative per motivi privati".



 
Art. 11
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196)
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, le parole "e dei sergenti" sono sostituite dalle seguenti: ", dei sergenti e dei volontari in servizio permanente".



Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo
n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 16 (Periodi minimi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami). -
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei
sergenti e dei volontari in servizio permanente, per essere
valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o
categoria o specilita' di appartenenza, aver compiuto i
periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio presso reparti o di imbarco ed aver superato i
corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle "C/1 , "C/2 ,
"C/3 , allegate al presente decreto".



 
Art. 12
(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196)
1. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituito dal seguente:
"3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni".
2. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "se questo e' stato formato." sono aggiunte le seguenti: "Al di fuori dei predetti casi, le commissioni competenti ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio suIl'avanzamento, sospendono la valutazione indicandone i motivi. Al personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.".
3. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "ovvero ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero escluso ai sensi dei comma 3 o sospeso ai sensi del comma 4".
4. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 1 che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di transito da un ruolo ad un altro".



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 17 (Aliquote di avanzamento). - 1. Il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per
l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote
definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni
anno.
2. Nelle aliquote di valutazione e' incluso tutto il
personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto
alle condizioni di cui all'art. 16.
3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di
avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei
marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a
riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una
sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o
dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi
motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
4. Qualora, durante i lavori della commissione e prima
della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi
nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione
sospende la valutazione o cancella il personale interessato
dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. Al di
fuori dei predetti casi, le commissioni competenti
ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla
pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la
valutazione indicandone i motivi. Al personale e' data
comunicazione della sospensione della valutazione e dei
motivi che l'hanno determinata.
5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote,
per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute,
le condizioni di cui all'art. 16 ovvero escluso ai sensi
del comma 3 o sospeso ai sensi del comma 4, e' apposta
riserva fino al cessare delle cause impeditive.
6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le
stesse non comportino la cessazione dal servizio
permanente, gli interessati sono inclusi nella prima
aliquota utile per la valutazione.
6-bis. Il personale militare inserito nei ruoli del
servizio permanente di cui all'art. 1 che sia stato
condannato con sentenza definitiva ad una pena non
inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto
mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle
istituzioni ovvero lesivi del prestigio
dell'Amministrazione e dell'onore militare e' escluso da
ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di
transito da un ruolo ad un altro".



 
Art. 13
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. I posti di cui al comma 3 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 4 e viceversa.".



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legisativo
n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 20 (Avanzamento al grado di aiutante). - 1.
L'avanzamento al grado di aiutante e gradi corrispondenti
ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami.
2. Il numero di promozioni annuali al grado di aiutante
e gradi corrispondenti e' pari alle vacanze determinatesi a
qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70
per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno.
4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno e' riservato ai marescialli capi e
gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso
e' limitata a non piu' di due volte.
4-bis. I posti di cui al comma 3 rimasti scoperti
possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di
cui al comma 4 e viceversa.
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati
idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori
del concorso sono promossi al grado di aiutante e gradi
corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito,
con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello
nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi
e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 3
precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4.
6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono
essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli
culturali e le capacita' professionali posseduti".



 
Art. 14
(Modifiche al titolo del Capo IV del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196)
1. Al titolo del Capo IV del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sone soppresse le parole "in servizio permanente.



Nota all'art. 14:
- Il titolo del Capo IV del citato decreto legislativo
n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Capo IV - Stato giuridico del volontari di truppa".



 
Art. 15
(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196)
1. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "il militare in aspettativa per infermita', che debba" sono aggiunte le seguenti: "essere valutato per l'avanzamento".



Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo
n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 25 (Aspettativa). - 1. I volontari di truppa in
servizio permanente possono essere collocati in aspettativa
per infermita', per motivi privati e per le altre cause
previste dalla normativa vigente. Sono, altresi', collocati
di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.
2. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia
di guerra, non puo' superare due anni in un quinquennio e
termina con il cessare della causa che l'ha determinata,
Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al
militare sono concessi i periodi di licenza non ancora
fruiti.
3. Il militare in aspettativa per infermita', che debba
essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o
sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per
l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, e'
sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto
idoneo e' richiamato in servizio.
4. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente
da causa di servizio e' corrisposto il trattamento
economico di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n.
187, e successive modificazioni.
5. L'aspettativa per motivi privati e' disposta su
motivata richiesta dell'interessato. La concessione e'
subordinata alle esigenze di servizio. Fermo il limite del
comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere
il periodo continuativo di un anno. L'interessato, che sia
gia' stato in aspettativa per motivi privati, non puo'
esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni
dal rientro in servizio. Ai militare in aspettativa per
motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno.
Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non
e' computato ai fini del trattamento di quiescenza, della
indennita' di fine servizio e dell'avanzamento. Il militare
in aspettativa per motivi privati e' richiamato in servizio
a domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento
o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai
fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.
6. Al volontario di truppa in servizio permanente in
aspettativa per prigionia di guerra o per infermita'
dipendente da causa di servizio compete l'intero
trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di
servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra decorre
dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il
tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia
di guerra o per infermita' proveniente o non proveniente da
causa di servizio e' computato per intero.
7. L'aspettativa e' disposta con determinazione
ministeriale".



 
Art. 16
(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196)
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese, ove compatibili, ai volontari in ferma breve o in rafferma".



Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo
n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 26 (Sospensione dal servizio). - 1. La
sospensione dal servizio puo' avere carattere
precauzionale, disciplinare o penale.
2. Il volontario di truppa in servizio permanente, che
abbia assunto in un procedimento penale la qualita' di
imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di
condanna, la perdita del grado o che sia, sottoposto a
procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita',
puo' essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino
all'esito del procedimento penale e/o disciplinare. Nei
confronti del militare a carico del quale sia stato emesso
ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in
stato di carcerazione preventiva, il provvedimento di
sospensione precauzionale e' sempre adottato dalla data in
cui l'interessato e' stato privato della liberta'
personale.
3. La sospensione precauzionale e' revocata a tutti gli
effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza
definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso. E' revocata, inoltre,
quando, dopo il proscioglimento in sede penale, il
volontario di truppa in servizio permanente non venga
sottoposto a procedimento disciplinare ovvero quando il
procedimento disciplinare si esaurisca senza dar luogo a
sanzioni disciplinari di stato.
4. La sospensione disciplinare e' inflitta, previa
inchiesta formale, e decorre dalla data di notifica del
provvedimento. La sua durata non puo' essere inferiore a un
mese ne' superiore a sei. Nel periodo trascorso in
sospensione disciplinare dal servizio viene computato il
periodo della sospensione precauzionale sofferta con revoca
dell'eventuale eccedenza.
5. Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva
importi la pena accessoria della sospensione dal grado, ai
sensi del codice penale militare di pace, la condanna
all'arresto per un tempo non inferiore a un mese comporta
la sospensione per motivi penali durante l'espiazione della
pena.
6. Al volontario di truppa in servizio permanente
durante la sospensione dal servizio compete la meta' degli
assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti
della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal
servizio e' computato per meta'.
7. La sospensione dal servizio e' disposta con decreto
ministeriale e puo' essere applicata anche nei confronti
del volontario di truppa in servizio permanente in
aspettativa.
7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
estese, ove compatibili, ai volontari in ferma breve o in
rafferma".



 
Art. 17
(Aggiunta dell'articolo 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e
31-sexies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196)
1. Dopo l'articolo 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente:
31-bis (Attribuzione ai sergenti e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile). - 1. Ai sergenti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
Art. 31-ter (Attribuzione ai marescialli e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile). - 1. Ai marescialli e gradi corrispondenti che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media"' e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. Art. 31-quater (Attribuzione ai Marescialli ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile). - 1. Ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media"' e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per Iindennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
Art. 31-quinquies (Cause impeditive) - 1. Per il personale di cui agli articoli 31-bis, 31-ter, 31-quater sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato. l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
Art. 31-sexies (Attribuzione ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente del trattamento economico superiore). - 1. Ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente e' attribuito il trattamento economico previsto per il grado di primo maresciallo, a condizione che:
a) abbiano maturato 10 anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado di primo maresciallo nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensione dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzione dal servizio;
b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore";
d) non siano, all'atto della maturazione del requisito temporale, rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego. In tale caso, al venir meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, agli interessati verra' corrisposto il trattamento di cui al presente comma, con la decorrenza che sarebbe ad essi spettata in assenza di tali impedimenti.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore.".
 
Art. 18
(Aggiunta dell'articolo 33-bis al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196)
1. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente:
33-bis (Attribuzione al personale del ruolo dei musicisti dello scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, al personale del ruolo dei musicisti.".
 
Art. 19
(Aggiunta degli articoli 34-bis, 34-ter, 34-quater e 34-quinquies
al decreto iegislativo 12 maggio 1995, n. 196)
1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono aggiunti i seguenti:
Art. 34-bis (Attribuzione di un assegno personale di riordino). 1. Ai sottufficiali in servizio alla data dei 31 dicembre 2000, inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n, 196, a decorrere dal 15 marzo 2001, e' attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello:
a) del primo maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti;
b) del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data dei 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
c) dei maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo e gradi corrispondenti.
2. L'assegno di cui al presente articolo e' cumulabile con gli emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e 31quater da attribuirsi in deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni e sei mesi, e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'articolo 31-sexies.".
Art. 34-ter (Acconto sugli assegni personali di riordino dovuti per l'anno 2003). Gli assegni personali di riordino di cui all'articolo 34-bis, dovuti per il mese di dicembre dell'anno 2002 sono incrementati, a titolo di acconto sugli assegni dovuti per l'anno successivo, di un ammontare pari a cinque mensilita'. L'acconto e' recuperato mediante riduzione proporzionale degli assegni erogati per ognuno dei mesi dell'anno 2003, fino a concorrenza dell'acconto; nel caso l'assegno non sia piu' dovuto nel corso dell'anno 2003, il recupero ha luogo mediante una trattenuta sulle competenze mensili di ammontare pari ai cinque dodicesimi dell'assegno cessato, fino a concorrenza dell'acconto.
Art. 34-quater (Norme transitorie per il reclutamento nel ruolo dei marescialli). 1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma breve, fino al 2020, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, in misura:
a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;
b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo Sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di "superiore alla media" o giudizio corrispondente, fermo restando i requisiti previsti all'articolo 11, comma 3. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente. I posti di cui alla lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa
Art. 34-quinquies (Norme transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo).
1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e qualora lo richiedano imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dai commi 3 e 4 dell'articolo 20:
a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;
b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami.
2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.".
 
Art. 20
(Aggiunta dell'articolo 38-bis al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196)
1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente: "Art. 38-bis (Norme transitorie per l'avanzamento nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti). 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 2001 ma non promossi, sono promossi in ordine di ruolo al grado superiore con decorrenza, ai solo fini giuridici, dal 31 dicembre 2001".
 
Art. 21.
(Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196)
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono aggiunti i seguenti commi:
"15-bis. Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, e' cancellato dai ruoli per assumere la qualita' di allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta qualita', e' reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole e' computato nell'anzianita' di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualita' di allievo perche' vincitore di concorso, qualora perda la qualita' di allievo, e' restituito ai reparti/lenti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. Il predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualita' di allievo; qualora perda detta qualita' e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito. Durante la frequenza del corso, al personale allievo di cui al presente comma competono, qualora piu' favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.
15-ter. Relativamente ai sottufficiali ed ai volontari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialita', le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 39. (Modifiche alla normaliva vigente). - 1. Il
comma 2 dell'art. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e'
sostituito dal seguente:
"2. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo
trascorso in una delle anzidette situazioni. .
2. All'art. 23 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
prima delle parole: "... di specializzazione, di
specialita'... sono inserite le parole: "di categoria .
3. all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e'
cancellato il periodo: "... e del conferimento delle
qualifiche di `aiutante' o `scelto' ... .
4. L'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 32. - 1. Le commissioni di avanzamento di cui al
precedente articolo sono costituite come segue:
presidente: un ufficiale generale di divisione o
grado corrispondente;
membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali
il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno
anziano quello di segretario; l'aiutante, il
sergente maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o
gradi corrispondenti, che risulti il piu' anziano del ruolo
cui appartiene il personale da valutare alla data del
1o gennaio dell'anno considerato e che possa far parte
della Commissione almeno per l'intero anno solare. .
5. All'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
quale risulta modificato dall'art. 13, comma 2, della legge
27 dicembre 1990, n. 404, e' aggiunto il seguente comma:
"Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli,
dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio
permanente giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a
tale fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno
successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda
volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel
quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal
fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato
idoneo, promosso con le stesse modalita' e con le stesse
decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato
portato in avanzamento. .
6. All'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e'
aggiunto il seguente comma:
"Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e
dei sergenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e
a tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione
dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la
seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente
valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio
negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione
e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse
modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari
grado con i quali e' stato portato in avanzamento.".
7, Il comma 1 dell'art. 44 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, e' sostituito dal seguente:
"1. I sottufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'aeronautica e del Corpo della Guardia di Finanza
cessano dal servizio permanente al raggiungimento del
cinquantaseiesimo anno di eta' e sono collocati
nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a
seconda dell'idoneita'. A decorrere dal 30 dicembre 1989
essi permangono nella posizione di ausiliaria per otto
anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo
assoluto a seconda della idoneita' fisica. .
8. Il comma 2 dell'art. 45 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, e' cosi modificato:
"Il sottufficiale in ausiliaria non puo' assumere
impieghi, ne' rivestire cariche, retribuite e non, presso
imprese che hanno rapporti contrattuali con
l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto
comporta l'immediato passaggio nella categoria della
riserva, con la perdita del trattamento economico previsto
per la categoria dell'ausiliaria. .
9. Il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, e' sostituito dal seguente:
"2. I sottufficiali in servizio con rapporto di impiego
ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, inclusi
quelli di cui all'art. 74 della presente legge, idonei al
servizio militare incondizionato che cessano dal servizio
per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati
nell'ausiliaria. Essi permangono in tale categoria per otto
anni. Successivamente sono collocati nella riserva o nel
congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica. .
10. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio
1983, n. 212, e' aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, nei confronti degli stessi trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge
27 dicembre 1990, n. 404 .
11. Il decreto interministeriale di equipollenza dei
titoli, previsto dall'art. 52 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, e' emanato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Dopo l'ultimo comma dell'art. 76 della legge
10 maggio 1983, n. 212,. e aggiunto il. seguente:
"L'indennita' di volo prevista delle vigenti
disposizioni per gli ufficiali non appartenenti al ruolo
naviganti e' estesa agli ufficiali del ruolo unico
specialisti dell'aeronautica purche' ne siano comunque
sprovvisti .
13. L'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e'
cosi modificato:
"1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni
acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma
prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente
militare competente, costituiscono titolo da valutare nei
concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche
funzionali e relativi profili professionali della pubblica
amministrazione.
2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate
dagli ufficiali di complemento di 1a nomina e le qualifiche
professionali acquisite, comprovate con attestati
rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono
titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali
e relativi profili professionali della pubblica
amministrazione.
3. La valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 e'
riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la
specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza
con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso
o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di
diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e
il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o
l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente
all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare.
4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di
concerto con i Ministri della funzione pubblica, del
tesoro, della pubblica istruzione, della sanita', del
lavoro e della previdenza sociale, e' stabilita la
corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui
ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi
profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al
lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unita'
sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti
pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di
concorso per l'immissione di personale esterno, devono
indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai
commi 1, 2 e 3 .
14. Il comma 5 dell'art. 32 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, e' cosi modificato:
"5. Ai graduati e militari di truppa in ferma breve
sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura
percentuale di cui alla tabella allegata alla presente
legge rispetto al valore della retribuzione mensile del
grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile
iniziale lordo e dall'indennita' integrativa speciale
vigente per i dipendenti dello Stato al 1o gennaio di ogni
anno. .
15. Ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, per l'assunzione agli impieghi
civili nelle pubbliche amministrazioni nei profili
professionali di qualifiche o categorie ricomprese nei
livelli retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria di
posti a favore dei militari delle tre Forze armate,
congedati senza demerito dalla ferma triennale o
quinquennale, e' del 20 per cento.
15-bis. Il personale dei ruoli sergenti e volontari di
truppa in servizio permanente vincitore di concorso,
ammesso a frequentare i corsi formativi previsti e'
cancellato dal ruoli per assumere la qualita' di allievo.
Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta
qualita', e' reintegrato, ferme' restando le dotazioni
organiche stabilite dalla legge nel grado ed il tempo
trascorso presso le scuole e' computato nell'anzianita' di
grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto
in qualita' di allievo perche' vincitore di concorso,
qualora perda la qualita' di allievo, e' restituito ai
reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli
obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di
tempo trascorsi in qualita' di allievo. Il predetto
personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto
dell'assunzione della qualita' di allievo; qualora perda
detta qualita' e' reintegrato nel grado precedentemente
rivestito. Durante la frequenza del corso, al personale
allievo, di cui al presente comma competono, qualora piu'
favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione ai corsi.
15-ter. Relativamente ai sottufficiali ed ai volontari
di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle
esigenze di servizio, le categorie, le specialita', le
qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli
incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e
disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore
della rispettiva Forza armata".



 
Art. 22
(Aggiunta dell'articolo 39-bis al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196)
1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 39-bis (Attribuzione dell'emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 28 marzo 1997, n. 85). 1. Ai primi marescialli del ruolo marescialli ed ai tenenti e gradi equiparati provenienti dai marescialli, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, l'emolumento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n, 85, e' corrisposto dal 1 gennaio 2001 in misura pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.".



Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255
(Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed
al biennio economico 1998-1999):
"Art. 22 (Emolumento ex art. 3, comma 2, legge n. 85
del 1997). - l. Agli aiutanti del ruolo dei marescialli
delle Forze armate, con almeno due anni e quattro mesi di
anzianita' nel grado, maturata a partire da data non
anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un emolumento
pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima
mensilita' e l'indennita' di buonuscita, non superiore nel
triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello
di inquadramento ed il livello retributivo superiore.
2. L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per
ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua
lorda di lire 660.000 non cumulabili.
3. Ai tenenti e gradi equiparati, provenienti dai
marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque
prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al
comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel
comma 2.
4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra
loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al
livello retributivo superiore e non costituiscono
presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici
di stipendio".



 
Art. 23
Sostituzione delle tabelle A/2, B/1, B/2, B/3, D allegate al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196
1. Le tabelle A/2, B/1, D allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A/2, B/1, D allegate al presente decreto. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le tabelle B/2, B/3 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle B/2, B/3 allegate al presente decreto legislativo.
 
Art. 24
(Norma finale)
1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sul reclutamento precedentemente in vigore.



Nota all'art. 24:
- Per la legge 10 maggio 1983, n. 212, si veda nelle
note all'art. 4; si riporta il testo dell'art. 46:
"Art. 46. - Al sottufficiale in ausiliaria compete, in
aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
lorda pari all'80 per cento della differenza tra il
trattamento normale di quiescenza percepito ed il
trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo,
da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al
pari grado in servizio e con anzi'amta' di servizio
corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale
all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo
della predetta differenza non si tiene conto
dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di
aggiunta di famiglia.
Le disposiziani cui agli articoli 67, terzo comma, e 69
primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di
cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092; sono estese al sottufficiale
dell'ausiliaria.
Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria,
durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene
operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al
sottofficiale un nuovo trattamento di quiescenza in
relazione a detto periodo e sulla base degli assegni
pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del
trattamento concesso all'atto della cessazione del servizio
permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti
biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo
trascoso in ausiliaria non altrimenti computato in
precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita'
di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia
stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e'
liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo
trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati
degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in
ausiliana prima del richiamo stesso".



 
Art. 25
(Abrogazione di norme)
1. E' abrogata ogni norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.
 
Art. 26
(Copertura finanziaria)
1. La spesa derivante dal presente decreto e', valutata in 108.917 milioni di lire nel 2001, 169.768 milioni di lire nel 2002, 96.086 milioni di lire nel 2003, 94.236 milioni di lire nel 2004, 86.788 milioni di lire nel 2005, 85.642 milioni di lire nel 2006, 79.402 milioni di lire nel 2007 e 79.331 milioni di lire a decorrere dal 2008. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bianco, Ministro dell'interno
Del Turco, Ministro delle finanze
Fassino, Ministro della giustizia
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 26:
- Per l'art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si veda nelle note alle premesse.



 
Tabella A/2
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Tabella B/1
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Tabella D
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

NOTE
 
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