Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2001, n. 70
Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ed in particolare l'articolo 9 che prevede l'adozione di regolamenti per l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituto superiore di sanita'

1. L'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.) e' ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.
2. L'I.S.S. e' organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale del quale il Ministero della sanita', le regioni e tramite queste le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'I.S.S. e' sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanita'.
3. L'I.S.S. esercita nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero della sanita' funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. L'I.S.S. svolge gli altri compiti e funzioni che apposite fonti normative demandano allo stesso.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, e' riportato nelle note alle
premesse.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) lettera abrogata dall'art. 74 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- L'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' il seguente:
"Art. 9 (Istituto superiore di sanita' e Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). -
1. L'Istituto superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del
Ministero della sanita', funzioni e compiti
tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In
particolare, l'ISS svolge, funzioni di ricerca, di
sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto
concerne la salute pubblica; l'ISPESL e' centro di
riferimento nazionale di informazione, documentazione,
ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia
di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei
luoghi di lavoro.
2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica,
organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti
alla vigilanza del Ministro della sanita'. Essi
costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio
sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e,
tramite queste, le Aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni
conferite loro dalla normativa vigente.
3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il
consiglio di amministrazione, il direttore generale, il
comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla
organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti
di cui all'art. 13, che recano anche disposizioni di
raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti
per gli enti di ricerca.
4. Sono abrogati l'art. 45, comma 4, ultimo periodo, e
l'art. 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267,
concerne "Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanita',
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge
23 ottobre 1992, n. 421".



 
Art. 2.
Funzioni istituzionali

1. L'Istituto superiore di sanita' svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.
2. In particolare, per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione:
a) l'Istituto svolge direttamente attivita' di ricerca scientifica;
b) stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;
c) promuove programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della promozione e tutela della salute, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonche' con enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnico-scientifica;
d) promuove lo svolgimento di sperimentazioni cliniche e sviluppi tecnologici di avanguardia di interesse nazionale, in collaborazione con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e le aziende ospedaliere;
e) partecipa a progetti di attivita' nazionali e internazionali finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati.
3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'Istituto superiore di sanita':
a) interviene, su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale, o di interesse nazionale;
b) effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, prodotti destinati ad una alimentazione particolare, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie;
c) provvede all'accertamento della composizione e della innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;
d) esegue, nei casi previsti dalla legge, accertamenti ispettivi, controlli di stato e controlli analitici;
e) compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro ed ambienti di vita;
f) esercita la vigilanza, limitatamente all'attivita' di sanita' pubblica, sugli istituti zooprofilattici;
g) esercita la vigilanza sui laboratori per il controllo sanitario sull'attivita' sportiva, previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
4. Per quanto concerne le funzioni di consulenza e di formazione, l'Istituto superiore di sanita':
a) fornisce consulenza al Ministro della sanita', al Governo e alle regioni in materia di tutela della salute pubblica;
b) collabora con il Ministro della sanita' all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;.
c) svolge attivita' di consulenza del Governo e delle regioni per la formazione dei rispettivi piani sanitari;
d) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi attinenti ai propri compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali attinenti ai propri compiti istituzionali; rende noti, mediante pubblicazioni scientifiche, i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati e in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanita' pubblica;
e) esplica attivita' di consulenza per la tutela della salute pubblica in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli altri enti o amministrazioni che si occupano di produzione e impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici;
f) esercita, nei casi previsti dalla legge, attivita' di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della salute.
5. L'Istituto superiore di sanita', inoltre:
a) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico sanitario, provvedendo in particolare alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, sanita' veterinaria, prodotti, attivita' ed opere del settore;
b) produce, su richiesta del Ministro della sanita', sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;
c) appronta ed aggiorna l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati delle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente;
d) collabora con il proprio personale all'attivita' del Centro nazionale trapianti, istituito presso l'Istituto medesimo;
e) provvede alla tenuta di un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le aziende sanitarie locali;
f) esercita le funzioni di controllo, vigilanza e coordinamento tecnico-scientifico a livello nazionale in materia di attivita' trasfusionali e di produzione di plasma.
6. L'Istituto, infine, esercita ogni altra attivita' di propria competenza ai sensi delle normative vigenti.



Nota all'art. 2:
- L'art. 4, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n.
376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita'
sportive e della lotta contro il doping), e' il seguente:
"1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle
attivita' sportive individuate dalla commissione, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b), e' svolto da uno o piu'
laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo
internazionale riconosciuto in base alle disposizioni
dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una
convenzione stipulata con la commissione. Gli oneri
derivanti dalla convenzione non possono superare la misura
massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai
laboratori accreditati non possono essere poste a carico
del Servizio sanitario nazionale ne' del bilancio dello
Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono
sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di
sanita', secondo modalita' definite con decreto del
Ministro della sanita', sentito il direttore dell'Istituto,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge".



 
Art. 3.
Strumenti

1. Per l'esplicazione delle funzioni di cui all'articolo 2 e di ogni altra attivita' connessa, l'Istituto superiore di sanita', si organizza in strutture tecnico-scientifiche e amministrative e puo' realizzare una propria rete operativa informatica per la diffusione delle informazioni, dei compiti istituzionali e delle esperienze nei settori di competenza, anche in relazione alle iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento di cui all'articolo 2. Secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, ed anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, puo':
a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, esteri ed internazionali;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali, scelti con le procedure dell'evidenza pubblica, secondo le vigenti disposizioni in materia. La costituzione e la partecipazione in societa' sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del Ministro della sanita', volta tra l'altro ad accertare che non sussistano situazioni di incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanita'. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione senza comunicazione di osservazioni da parte del Ministro della sanita', l'autorizzazione si intende concessa. In caso di costituzione di societa' o di partecipazione societaria deve essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; qualora il suddetto parere non venga reso nel suddetto termine di quarantacinque giorni il parere stesso si intende espresso favorevolmente.
 
Art. 4.
Organi dell'Istituto superiore di sanita'

1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanita':
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore generale;
d) il comitato scientifico;
e) il collegio dei revisori.
 
Art. 5.
Presidente

1. Il Presidente, scelto tra personalita' appartenenti alla comunita' scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalita' in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attivita' dell'Istituto, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno; il Presidente inoltre:
a) sovrintende all'andamento dell'ente e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo;
b) sentito il direttore generale, assegna i dirigenti agli uffici di livello dirigenziale generale;
c) sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce gli incarichi di direzione delle strutture tecnico-scientifiche;
d) conferisce ogni altro incarico di direzione di strutture tecnico-scientifiche;
e) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
f) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attivita' delle strutture tecniche dell'Istituto.
4. Al Presidente e' attribuita un'indennita' di carica determinata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Il Presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, e' collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario puo' essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.



Nota all'art. 5:
- L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica), e' il seguente:
"Art. 12 (Direzione di istituti e laboratori
extrauniversitari di ricerca). - Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e
dei consigli delle facolta' interessate, i professori
ordinari, straordinari ed associati possono essere
autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del
Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di
ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a
domanda in aspettativa per la direzione di istituti e
laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e
internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale, che considerera' le
caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori
ordinari competono eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e
di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita,
con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art.
13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in
cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita'
seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si
applica nei loro confronti, per la partecipazione agli
organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui
al comma terzo e quarto dell'art. 14, della legge 18 marzo
1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di
ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le universita' per contratto o per
convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la
natura di enti pubblici economici".



 
Art. 6.
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della sanita' e' composto dal Presidente e da otto componenti cosi' individuati:
a) tre esperti designati dal Ministro della sanita';
b) tre esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;
c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica;
e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.
2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti di documentata professionalita' nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sara' fissato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese di missione.
5. Il Consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico e' gratuito.
6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione.
 
Art. 7.
Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:
a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi;
b) adotta gli indirizzi e i programmi annuali e pluriennali di attivita' su proposta del Presidente sentito il Comitato scientifico;
c) delibera il bilancio preventivo e consuntivo, nonche' le variazioni di bilancio;
d) delibera la pianta organica dell'Istituto e ogni relativa variazione di fabbisogno del personale;
e) elabora i piani di assunzione del personale;
f) approva gli accordi di collaborazione con organismi italiani e stranieri sia pubblici che privati, sentito, se del caso, il parere del Comitato scientifico;
g) delibera tutti i regolamenti.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta al mese, con avviso da comunicare a tutti i componenti ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.
3. Il Consiglio di amministrazione puo' acquisire il parere di esperti, in caso di provata necessita', per la realizzazione di programmi di attivita' per i quali non vi siano disponibili competenze interne.
4. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio puo' essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.
 
Art. 8.
Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della sanita', su proposta del presidente, ed e' scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione e amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale.
2. Il direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione;
b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;
c) formula indicazioni programmatiche sulla base di quanto previsto dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio e dei relativi atti;
d) cura la ricognizione dei fabbisogni, programmandone la realizzazione sulla base delle richieste, tenuto conto delle risorse di bilancio;
e) individua le risorse finanziarie da assegnare su proposta del Presidente agli uffici amministrativi e tecnici nonche' ai dipartimenti;
f) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, che non sono di competenza specifica del presidente o dei vari dirigenti;
g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
 
Art. 9.
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica tre anni ed e' composto:
a) dal Presidente;
b) da otto esperti anche stranieri su proposta del presidente dell'I.S.S.;
c) da tre esperti della materia di competenza dell'Istituto designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;
d) sette esperti in rappresentanza rispettivamente: numero tre del Ministero della sanita'; numero uno del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; numero uno del Ministero dell'ambiente, numero uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; numero uno del Ministero degli affari esteri, su designazione dei rispettivi Ministri.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo.
3. Alle riunioni del comitato possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono altresi' essere chiamate a partecipare, senza diritto di voto, personalita' scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.
4. Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonche' il gettone di presenza e le spese di missione sono fissati con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 10.
Compiti del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico:
a) esprime parere su tutte le convenzioni e progetti di ricerca con istituzioni, enti e organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
b) svolge attivita' di consulenza in ordine ai piani e programmi di attivita' che il Presidente e il Consiglio di amministrazione ritengono di trasmettere;
c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;
d) esprime annualmente pareri obbligatori sull'attivita' delle strutture tecniche nelle quali e' articolato l'I.S.S. sulla base di criteri che il Comitato determina all'inizio dell'insediamento e che puo' mutare per motivate considerazioni;
e) esprime parere sulla parte concernente la ricerca del piano triennale di attivita';
f) esprime parere sui regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto;
g) esprime altresi' parere su ogni altro argomento che il presidente ritenga di sottoporgli.
2. Il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritenga necessario.
3. L'ordinamento interno del Comitato scientifico sara' disciplinato con regolamento interno.
 
Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati con decreto del Ministro della sanita', di cui uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dura in carica tre anni.
2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica documentata professionalita'.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarita' e conformita' alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarita' dell'attivita' dell'I.S.S. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.
4. Con provvedimento del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sara' stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del Collegio dei revisori.
 
Art. 12.
E s p e r t i

1. Per particolari motivate esigenze, ed entro il limite massimo di dieci unita', nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno adeguate professionalita' tecnico-scientifiche, il Consiglio di amministrazione puo' conferire incarichi ad esperti.
 
Art. 13.
Regolamenti

1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti, disciplina:
a) le modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) le modalita' per l'acquisto di beni, servizi o forniture;
c) le modalita' per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e internazionali;
d) le modalita' di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;
e) le modalita' di conferimento delle borse di studio;
f) la disciplina e le modalita' della attivita' brevettuale;
g) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente;
h) l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico ai sensi dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
i) l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
j) l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.
2. I regolamenti di contabilita' sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; i regolamenti concernenti l'organizzazione e il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della sanita'. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.
3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto superiore di sanita'.



Note all'art. 13:
- L'art. 13, comma 1, lettera m), del citato decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' il seguente:
"1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la
vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente
decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni
ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La
revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti, norme
generali, regolatrici della materia:
a) - l) (omissis);
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
(omissis)".
- L'art. l2-bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
"Art. 12-bis (Uffici per la gestione del contenzioso
del lavoro). - 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la
gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi
uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di
tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti
alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini
possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico
ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso
comune".
- L'art. 19 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali, Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore".



 
Art. 14.
Piano di attivita' e fabbisogno di personale

1. L'Istituto superiore di sanita' opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il Piano sanitario nazionale. Il piano dell'Istituto comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno del personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della loro cadenza temporale. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono adottati dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione ed inviati, per l'approvazione, al Ministro della sanita'. Sul piano triennale e relativi aggiornamenti, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono, inoltre, acquisiti, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il parere del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da parte dei succitati Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, il parere si intende reso positivamente. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte del Ministro della sanita', il piano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.
2. Il Consiglio di amministrazione determina, in base al piano triennale, gli organici del personale. In materia di personale e secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, devono essere sentite le organizzazioni sindacali.
 
Art. 15.
Delibere e bilanci

1. Le delibere dell'Istituto superiore di sanita', ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, nonche' quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti dai precedenti articoli, sono immediatamente esecutive.
2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attivita' svolta sono inviati al Ministro della sanita' e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 16.
Personale dell'Istituto superiore di sanita'

1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' inserito nel ruolo organico dell'I.S.S. e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.S.S. e' regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare alle selezioni pubbliche per le assunzioni presso l'Istituto.



Nota all'art. 16:
- Per il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, si veda in note
all'art. 13.



 
Art. 17.
Fonti di finanziamento

1. L'Istituto superiore di sanita' provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dalle somme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali e da ogni altro provento connesso alle sue attivita', nonche' da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici o privati.



Note all'art. 17:
- L'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59), e' il seguente:
"3. Specifici interventi di particolare rilevanza
strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito fondo integrativo speciale
per la ricerca, di seguito denominato fondo speciale, da
istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
partire dal 1o gennaio 1999, con distinto provvedimento
legislativo, che ne determina le risorse finanziarie
aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i
relativi mezzi di copertura".
- L'art. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
"Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza). - 1. La tutela della salute come diritto
fondamentale dell'individuo ed interesse della
collettivita' e' garantita, nel rispetto della dignita' e
della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio
sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle
attivita' assistenziali dei Servizi sanitari regionali e
delle altre funzioni e attivita' svolte dagli enti e
istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei
conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato
dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli
obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi
di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel
rispetto dei principi della dignita' della persona umana,
del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso
all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche'
dell'economicita' nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale,
per il periodo di validita' del Piano sanitario nazionale,
e' effettuata contestualmente all'individuazione delle
risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel
documento di programmazione economico-finanziaria. Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di
assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale
a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle
forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione
vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di
autocoordinamento, elaborano proposte per la
predisposizione del Piano sanitario nazionale, con
riferimento alle esigenze del livello territoriale
considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del
piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza
individuati in esso o negli atti che ne costituiscono
attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della
sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario
regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista
per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita',
sentite le commissioni parlamentari competenti per la
materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dell'atto, nonche' le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
parere entro venti giorni, predispone il piano sanitario
nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del
piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal
comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle
commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e'
adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
relativi alle aree di offerta individuate dal piano
sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il
1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di
vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e
dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e'
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche
non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a
soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il
principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse,
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse
quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono
disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche
di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie
accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione
autorizzati dal Ministero della sanita'.
9. Il piano sanitario nazionale ha durata triennale ed
e' adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo
anno di vigenza del piano precedente. Il piano sanitario
nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con
la procedura di cui al comma 5.
10. Il piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini
di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
territoriali nei confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da
assicurare per il triennio di validita' del piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun
anno di validita' del piano e la sua disaggregazione per
livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio
sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della
qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione
di progetti di interesse sovra regionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari
e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
f) le finalita' generali e i settori principali della
ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il
relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli
indirizzi relativi alla formazione continua del personale,
nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse
umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi
diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalita'
sistematiche di revisione e valutazione della pratica
clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei
livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei
livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli
previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal piano sanitario
nazionale sono adottati dal Ministro della sanita' con
decreto di natura non regolamentare, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri competenti per materia,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. La relazione sullo stato sanitario del Paese,
predisposta annualmente dal Ministro della sanita':
a) illustra le condizioni di salute della popolazione
presente sul territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attivita'
svolte dal Servizio sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi fissati dal piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni
in riferimento all'attuazione di piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle
politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano
strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e
il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze
specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
agli obiettivi del piano sanitario nazionale. Le regioni,
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
del piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i piani
sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione
delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis,
nonche' delle formazioni sociali private non aventi scopo
di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e
sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori
sanitari pubblici e privati e delle strutture private
accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al
Ministro della sanita' i relativi schemi o progetti di
piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello
stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con
gli indirizzi del piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime il parere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, promuove forme di
collaborazione e linee guida comuni in funzione
dell'applicazione coordinata del piano sanitario nazionale
e della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del piano sanitario regionale non
comporta l'inapplicabilita' delle disposizioni del piano
sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore
del piano sanitario nazionale senza che la regione abbia
adottato il piano sanitario regionale, alla regione non e'
consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
della sanita', sentita la regione interessata, fissa un
termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, adotta gli atti necessari per dare
attuazione nella regione al piano sanitario nazionale,
anche mediante la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non
lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla realizzazione
dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.
Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da
considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che
svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e
socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto
dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
e), f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto
dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
della predetta qualifica non comporta il godimento dei
benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460".



 
Art. 18.
Disposizioni transitorie e finali

1. Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.
2. La nomina del presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I dirigenti dell'Istituto superiore di sanita', che rivestono funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno facolta' di entrare a domanda nei ruoli dell'ente.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 13, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente regolamento.



Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si veda
in note all'art. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 754, concerne "Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Istituto superiore di sanita'".



 
Art. 19.
Commissariamento

1. In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di impossibilita' a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', e' nominato, secondo la previsione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il commissario puo' rimanere in carica un massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati nei modi previsti dal presente regolamento gli organi di amministrazione, secondo le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 gennaio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanita', foglio n. 209



Nota all'art. 19:
- L'art. 13, comma 1, lettera q), del citato decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e' il seguente:
"1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la
vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente
decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni
ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La
revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme
generali, regolatrici della materia:
a) - p) (omissis);
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell'ente e dei poteri del commissario straordinario,
nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita'
di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di
termini perentori di durata massima del commissariamento, a
pena di scioglimento dell'ente".



 
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