Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 7 marzo 2001, n. 61
Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 4 miliardi annue.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amininistrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e,
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge 31 gennaio 1994, n. 93, reca: "Norme per la
concessione di contributi alle associazioni
combattentistiche".
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica".



 
Art. 2.
1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 731 milioni annue.



Note all'art. 2, comma 1:
- Per il titolo della legge 31 gennaio 1994, n. 93, si
veda la precedente nota all'art. 1, comma 1.
- Per il titolo della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1.



 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per tali anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4725):
Presentato dal sen. Agostini l'11 luglio 2000.
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
referente, il 25 luglio 2000 con pareri delle commissioni
1a e 5a.
Esaminato dalla 4a commissione il 4 e 18 ottobre 2000.
Esaminato in aula e approvato il 29 novembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7470):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 6 dicembre 2000 con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il
12, 13 dicembre 2000; il 6 febbraio 2001.
Assegnato nuovamente alla IV commissione (Difesa), in
sede legislativa, il 14 febbraio 2001 con i pareri delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla commissione ed approvato il 14 febbraio
2001.
 
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